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MICHELE RANIELI. Onorevoli colleghi, nel 1965 un avvocato americano mise sotto accusa un modello della General Motors, la Chevro1et Corvair, in un best-seller intitolato «Insicura a qualsiasi velocità». La General Motors, che ancora si credeva intoccabile, lo trascinò in tribunale per diffamazione e perse, fu condannata a pubbliche scuse e a risarcirlo. Da quella vittoria nacquero riforme legislative - la cintura di sicurezza, i paraurti rinforzati, i test antishock obbligatori per i nuovi modelli - che dagli Stati Uniti si sono diffuse nel mondo intero. Con quella causa ebbe inizio la class action: il terrore della grande industria americana, l'arma di distruzione di massa in mano ai consumatori (ed ai loro potenti avvocati).
In nessun altro paese la tutela del consumatore è così efficace, ed il risarcimento serve a riparare al torto e a fare da deterrente.
Il segreto della forza dei consumatori sta in quattro peculiarità del sistema giudiziario americano, alcune antiche ed altre recenti: le giurie popolari; l'istituto della class action; il sistema di retribuzione degli avvocati; i punitive damage.
La giuria popolare risale alle origini della democrazia americana: estratti a sorte fra i cittadini, i giurati simpatizzano con i loro simili più che con le grandi multinazionali. Ma questo è vero solo in parte. Dovendo applicare la legge, le giurie possono essere influenzate dalla bravura dei legali, e gli avvocati migliori spesso lavorano per chi paga di più. Qui interviene l'importanza della class action, il principio che consente ad un'intera collettività di costituirsi parte civile. Se un prodotto risulta difettoso, tutti i clienti che l'hanno comprato possono essere rappresentati, come una singola parte lesa, da uno studio di avvocati. E non solo: è consentito a uno studio di avvocati «promuovere» il processo all'azienda, poi pubblicizzarlo fra i consumatori, in modo da reclutare via via un numero sempre più ampio di clienti.
La class action ha l'effetto di riequilibrare i rapporti di forza. Se un singolo consumatore fa causa a una grande azienda, rischia di essere schiacciato dall'arsenale della difesa avversaria. Ma se decine o centinaia di migliaia di consumatori fanno tutt'uno, diventano essi stessi una potenza.
Questo effetto perequativo della class action viene a sua volta rafforzato da un'altra peculiarità americana: qui la legge consente che gli avvocati si prendano una percentuale sull'indennizzo che riescono a ottenere per i propri clienti, se vincono la causa in tribunale o se convincono l'azienda a patteggiare dietro pagamento. A questo punto il fior fiore dell'avvocatura americana è dalla parte dei consumatori: non solo difende una causa nobile, ma guadagna bene.
La quarta arma segreta che la giustizia americana riserva al consumatore è l'istituto del punitive damage o indennità punitiva. È previsto dalla legge che, una volta stabilita la responsabilità di un'impresa (prodotto difettoso, insicuro, nocivo alla salute), la giuria possa stabilire un risarcimento molto più alto del danno reale subito dall'acquirente. Il risarcimento ha una doppia finalità: riparare le sofferenze morali e materiali della parte lesa, ma anche scoraggiare comportamenti delittuosi o irresponsabili da parte delle aziende. La sua applicazione più celebre si è avuta nelle cause intentate alle multinazionali del tabacco Philip Morris e Reynolds da ex fumatori ammalati di cancro: alcuni processi si sono conclusi con indennità in miliardi di dollari, tese non solo a rimborsare ai pazienti i costi delle cure e i danni morali, ma anche a disincentivare i comportamenti dei produttori di sigarette (pubblicità ingannevole, promozione del fumo tra i minorenni, aggiunta di additivi che creano tossicodipendenza).
La proposta di legge oggi al nostro esame si inserisce modificando e novellando
la legge 30 luglio 1998, n. 281, che prevede solo la possibilità, da parte delle associazioni più rappresentative dei consumatori, di rivolgersi al giudice per chiedere la interdizione dei comportamenti plurioffensivi. Con il presente provvedimento si intende completare la disciplina richiamata prevedendo anche la fase del ristoro e del risarcimento del danno.
Credo tutti convengano sul fatto che la ratio della norma è giusta e utile, sia perché così si riduce fortemente il carico giudiziario con un'unica azione, sia perché si scongiura una diversificazione di giudizi. Infine, con la previsione del filtro della procedura conciliativa, si favorisce anche una transazione tra le parti che eviti del tutto il processo. Ma se la ratio è giusta, allora l'attenzione deve essere rivolta ad evitare un uso speculativo della norma stessa, altrimenti il provvedimento in esame, lungi dal soddisfare le esigenze del cittadino, incrementerà soltanto quelle fonti di potere che considerano il cittadino come uno strumento e non come un soggetto da tutelare.
Il rischio, che molti colleghi hanno rappresentato nel corso del dibattito, è che si assista ad una degenerazione di rappresentanza anche se 1 'impianto del provvedimento sembrerebbe dare le giuste garanzie. In conclusione, è giusto accrescere il tasso di democrazia di una società ed è altrettanto giusto predisporre gli strumenti per assicurare una tutela rafforzata di tali diritti, ma sarebbe altrettanto sbagliato pensare che, per ottenere ciò, basti importare modelli risultati validi in nazioni completamente diverse dall'Italia, con un contesto sociale, economico e, soprattutto, di rappresentanza completamente differente. Occorrerà pertanto vigilare per evitare che una giusta causa si trasformi in un boomerang per i cittadini. In conclusione, esprimo a nome del gruppo Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro il voto favorevole al provvedimento.
GIOVANNI RUSSO SPENA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, il provvedimento che ci accingiamo a votare è la prima risposta che in concreto si offre ai risparmiatori, ai consumatori e agli utenti, ovvero il primo provvedimento che in questa legislatura interviene in tema di tutela collettiva di tali soggetti.
Si introduce infatti l'istituto dell'azione collettiva rispondendo ad un processo ormai iniziato anni fa anche su sollecito delle norme comunitarie volte alla protezione dei consumatori e dei risparmiatori.
In altri paesi, come quelli anglosassoni, tale istituto costituisce uno strumento processuale che, applicato di frequente, tende a fornire un equilibrio tra la posizione degli operatori economici e finanziari, e quella dei consumatori, spesso danneggiati dai comportamenti degli operatori.
Nel nostro paese vi è una netta sproporzione tra le due categorie, ed è fondamentale che il Parlamento dia un forte segnale sul punto, introducendo sia maggiori garanzie rispetto ai contratti stipulati, sia mezzi di tutela contro comportamenti abusivi e lesivi non solo del singolo consumatore o utente, ma anche di soggetti collettivi, quali, ad esempio, le associazioni di consumatori e dei professionisti.
Attualmente, infatti, l'ordinamento italiano non offre la possibilità di azioni collettive di carattere risarcitorio che, conseguentemente, restano rimesse all'iniziativa dei singoli soggetti danneggiati.
Il provvedimento al nostro esame, in particolare, amplia la normativa di cui alla legge n. 281 del 1998 e recepisce anche i più recenti orientamenti emersi in sede di Comunità europea.
È fondamentale dotare i consumatori ed i risparmiatori di uno strumento di tutela efficace nei confronti anche dei poteri forti, quali - sicuramente - le banche, gli istituti finanziari e le grandi società.
Siamo convinti che i soggetti deboli nei rapporti giuridici della nostra società necessitino di un forte segnale, dunque, quale può essere rappresentato dall'introduzione nel nostro ordinamento delle azioni collettive: uno strumento che, oltre ad assumere una significativa rilevanza politica ed economica, costituirebbe la garanzia
di un effettivo accesso alla giustizia dei cittadini-consumatori, di una loro legittimazione personale.
Nonostante il testo fosse nel complesso sufficientemente positivo, avevamo proposto comunque alcune modifiche migliorative, quali, ad esempio, quella tesa a consentire che l'azione risarcitoria collettiva potesse essere introdotta anche in caso di illeciti extracontrattuali, anziché esclusivamente in caso di violazione di natura contrattuale (purtroppo non accolta); o ancora come altre tese a rendere le azioni collettive delle associazioni dei consumatori, sia inibitorie che risarcitorie, meno costose e rischiose dal punto di vista economico (anche queste purtroppo non approvate).
Pur nella consapevolezza che si poteva arrivare ad un testo migliore, riteniamo che il provvedimento in esame rappresenti comunque una prima risposta concreta alle esigenze di tutela collettiva di risparmiatori, consumatori, utenti, ed è per questo motivo che Rifondazione comunista esprimerà un voto favorevole.
GIORGIO BENVENUTO. Esprimo, a nome dei Democratici di sinistra-L'Ulivo, il voto favorevole al testo unificato delle proposte di legge nn. 3838 e 3839, contenente disposizioni per l'introduzione dell'azione di gruppo a tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti.
Anche se il provvedimento richiederà modifiche e miglioramenti al Senato, il nostro giudizio è positivo.
Sappiamo che il meglio è nemico del bene e che l'introduzione dell'azione collettiva nel sistema giurisdizionale italiano incontra difficoltà, resistenze e timori.
Ecco perché era necessario rompere un tabù: riconoscere, in sostanza, in particolare le associazioni dei consumatori come nuova controparte nell'epoca della globalizzazione; esse, infatti, possono svolgere un ruolo per impedire che il mercato si trasformi un una giungla e possono anche rappresentare un deterrente rispetto allo strapotere che spesso si esprime nei confronti dei cittadini consumatori e investitori.
L'azione collettiva consente anche di evitare la balcanizzazione dell'azione giuridica con una conflittualità che spesso si è sviluppata in modo confuso e contraddittorio.
Insomma, si va verso una modernizzazione del nostro sistema giuridico avendo la necessaria attenzione ai diritti collettivi dei cittadini.
È importante che si approvi la legge perché si dà una risposta finalmente concreta rispetto alle sollecitazioni che sono venute con forza negli ultimi due anni nelle vicende che hanno riguardato le tariffe RC auto, la Parmalat, la Cirio, ed i bond argentini.
Si tratta di un segnale concreto, dopo la tanta retorica della maggioranza e del Governo sulle vicende del risparmio, ove hanno manifestato l'incapacità politica di dare risposte puntuali, come è avvenuto negli altri paesi dopo gli scandali alla Enron.
Ora occorrerà perfezionare il provvedimento al Senato ed i Democratici di sinistra-L'Ulivo si sentono impegnati a introdurre delle modifiche che rendano esplicita l'applicabilità della azione collettiva a tutti i prodotti finanziari ed assicurativi e che permettano di ricorrere alla magistratura senza dover attendere la pronuncia delle Authority competenti. Esistono anche altri dettagli che dovranno essere ulteriormente perfezionati per rendere praticabile ed efficiente questo nuovo strumento.
Si è fatto un passo in avanti importante, così come è avvenuto per la riforma del diritto societario, sulla strada della modernizzazione del diritto nel nostro paese. Sono stati vinti resistenze e timori.
I cittadini risparmiatori ed i consumatori hanno finalmente, dopo tante parole, un'arma in più per far valere i loro diritti.
MARIO LETTIERI. Onorevoli colleghi, anche se faticosamente, questo provvedimento finalmente conclude il suo iter.
È comunque un fatto positivo. Il testo certamente sarà perfezionato al Senato.
Ma è innegabile la positività e l'innovazione che il provvedimento introduce nell'ordinamento giuridico italiano.
Come è noto, la class action, cioè la tutela collettiva dei consumatori, dei risparmiatori e degli utenti, è ormai consolidata nella tradizione e nell'attività giuridica dei paesi anglosassoni e in particolare negli Stati Uniti.
Con questa legge, che porta la mia firma e quella del collega Bonito, si dà alle associazioni dei consumatori un vero strumento di tutela legale, ampliando la normativa della legge n. 281 del 1998, che prevede soltanto l'azione inibitoria. Ora esse sono legittimate ad agire per promuovere il risarcimento dei danni.
L'azione risarcitoria è una grande innovazione e certamente la giusta risposta ai milioni di cittadini quotidianamente vittime di clausole vessatorie e non trasparenti nei contratti con modulistica, nonché negli acquisti di prodotti finanziari e assicurativi, i cui contratti non sono facilmente intellegibili soprattutto per la gran massa di piccoli risparmiatori.
Lo stesso dicasi per gli utenti dei vari servizi forniti dalle potenti società di utilities, quali quelle preposte alla fornitura di gas, energia, acqua, servizi telefonici, eccetera.
Con queste sintetiche considerazioni esprimo il voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo.
Se mi è consentito, esprimo anche soddisfazione personale per il fatto di poter legare il mio nome ad un importante provvedimento. Mi auguro soprattutto che le associazioni ed i singoli utenti, risparmiatori e consumatori abbiano la consapevolezza della portata innovativa di questa legge, che sono certo vedrà l'apporto migliorativo del Senato.
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