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PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazione di voto.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bielli. Ne ha facoltà.
VALTER BIELLI. Signor Presidente, siamo di fronte ad un caso particolare in cui la cosa sorprendente è data dal fatto che l'onorevole Carbonella è coinvolto in tale questione in maniera indiretta. Infatti - come ha potuto appurare chi ha letto i verbali delle conversazioni telefoniche - non vi è stato nulla che si potesse imputare al deputato in questione, il quale si è comportato sul territorio come fanno tutti i parlamentari, vale a dire instaurando rapporti con il Governo e con i sindaci. E vorrei sottolineare che anch'io mi sarei comportato nello stesso modo in cui si è comportato l'onorevole Carbonella.
Tra l'altro, occorre ricordare che il collega è intervenuto in aula su tale provvedimento, evidenziando una soluzione diversa rispetto a quella adottata dal sindaco di Brindisi. Per tale motivo, dico che stiamo commettendo un errore, in quanto la Camera interviene con un proprio giudizio in ordine all'acquisizione delle prove processuali. Diamo, infatti, una valutazione e, nel caso in questione, il nostro parere è tale da dover essere favorevoli alla proposta avanzata, perché non interviene sul merito della questione in quanto tale.
Commettiamo quindi un errore, stabilendo un principio palesemente incostituzionale, perché interveniamo sulla definizione di utilità della prova, secondo una discrezionalità non giusta né opportuna. Per questi motivi, ritengo che si stia commettendo un errore e credo - è un'opinione assolutamente personale - che non stiamo facendo del bene all'onorevole Carbonella, il quale non ha nulla da temere perché, rispetto alle questione in oggetto, non esiste nulla che possa essergli rimproverato.
Aggiungo che stiamo parlando di intercettazioni telefoniche riguardanti una terza persona; qualora passasse il principio che non si concede l'autorizzazione alle intercettazioni perché sono coinvolti dei parlamentari, rischiamo indirettamente di aiutare in altre situazioni dei veri delinquenti. Nel caso in oggetto, invece, rischiamo di agevolare il sindaco di Brindisi, piuttosto che l'onorevole Carbonella.
Sono questi i motivi per cui intendo astenermi nella votazione.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Cola. Ne ha facoltà.
SERGIO COLA. Signor Presidente, vorrei replicare telegraficamente a quanto affermato dall'onorevole Bielli.
La maggioranza dei componenti della Giunta ha ritenuto di dare una valutazione diversa, per una ragione molto semplice: non si può infatti dimenticare il caso di Potenza e l'esposizione al pubblico ludibrio di importanti personaggi, quali ex Presidenti della Repubblica e del Senato, che nulla avevano a che fare con quella vicenda e che, invece, vi sono stati coinvolti, con il loro nome riportato su tutti i giornali, quasi fossero stati dei delinquenti. Vi è stato, infatti, un uso un po' distorto, leggero, superficiale, senza definirlo subdolo, delle intercettazioni telefoniche, violando perfino l'articolo 326 del codice penale, relativo alla rivelazione di segreti di ufficio.
Nel caso di specie, onorevole Bielli, abbiamo il sacrosanto diritto di operare
una valutazione sulla pertinenza e sull'utilizzazione di un determinato strumento. Innanzitutto, lo facciamo in perfetta buona fede e con la consapevolezza di non costituire un intralcio alla giustizia. Inoltre, se non ci fosse data la possibilità di fare valutazioni di questo tipo, non si capisce a cosa sarebbe ridotto il nostro compito; è chiaro che, se per utilizzare l'intercettazione, la nostra valutazione fosse effettivamente indirizzata verso un aiuto alle indagini, avremmo sicuramente offerto la valutazione richiesta.
Il caso specifico rientra nella norma secondo la quale il sindaco chiede al parlamentare lo stato delle cose. Siamo quindi in un caso di ininfluenza assoluta ai fini delle indagini; ma sta di fatto che l'onorevole Carbonella è stato sottoposto nella sua zona al pubblico ludibrio. I giornali hanno parlato delle intercettazioni, quasi che il loro contenuto fosse dimostrativo di un'attività illecita compiuta dall'onorevole Carbonella. È questo l'effetto nefasto determinatosi con la pubblicizzazione della notizia.
Quindi, il Parlamento ha il sacrosanto dovere di provvedere alla valutazione di determinati atti e di concedere o meno l'autorizzazione all'utilizzazione, a prescindere dal caso particolare, nell'ambito di una precisa tutela della dignità del parlamentare. La proposta e le osservazioni sollevate dall'onorevole Bielli, secondo il mio punto di vista, vanno in direzione diversa e opposta alla ratio della legge.
PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Fanfani. Ne ha facoltà.
GIUSEPPE FANFANI. Signor Presidente, svolgerò brevissime considerazioni in adesione alla proposta dell'onorevole relatore.
Premetto che nella questione in oggetto non stiamo discutendo dell'onorevole Carbonella, bensì di un procedimento terzo, in relazione al quale lo stesso onorevole Carbonella ha tenuto un comportamento ineccepibile.
Infatti, egli ha inviato una lettera alla Giunta, ribadendo la sua assoluta estraneità alla vicenda, che peraltro emerge con evidenza dalla lettura delle intercettazioni, e invitando la Giunta stessa a deliberare senza tener presente la sua persona con la libertà che alla Giunta stessa deve essere riconosciuta.
Ciò premesso, è necessario svolgere alcune considerazioni. La legge n. 140 del 2003, sulla quale ho invitato, attraverso la presentazione di una proposta di legge, a compiere un'ulteriore riflessione, non reca indicazioni sui criteri da adottare per distinguere i casi in cui deve essere consentita l'utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche dai casi in cui non deve essere consentita.
Dobbiamo porci il problema, mettendo sul piatto della bilancia i due valori ai quali taluno faceva riferimento: l'autonomia e l'indipendenza della magistratura e la libertà di indagine, richiamata fra gli altri dal collega Bielli; la riservatezza della funzione parlamentare, che trova nella disciplina di cui all'articolo 68 della Costituzione la sua sanzione, con l'ulteriore limite dell'inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche a carico del parlamentare.
È evidente che, in mancanza di una norma positiva, tutte le volte che la Camera si troverà ad affrontare tale questione dovrà chiedersi quale sia il limite oltre il quale la libertà di indagine non può esplicarsi e deve cedere il passo alle esigenze di riservatezza e di tutela della funzione parlamentare. Ci siamo sforzati, in sede di Giunta, di affrontare questo problema, e lo abbiamo risolto - credo intimamente, in quanto nessuno di noi ha formulato un enunciato sul punto - affrontando la struttura normativa dei delitti di fronte ai quali ci si può trovare e desumendo dalla struttura tipica del delitto la possibilità che gli elementi di giudizio prospettati dal giudice per la richiesta di utilizzazione delle intercettazioni telefoniche siano ad esso connessi o funzionali, ovvero non lo siano.
Abbiamo sostanzialmente valutato che, ove vi sia un collegamento funzionale diretto, per cui appaia evidente che quella intercettazione telefonica ha attinenza con
la prova di quel reato, in modo che senza di essa non si possa giungere alla prova del reato stesso, il Parlamento non potrà mai porsi nella logica di sacrificare l'accertamento della verità.
Ci siamo tuttavia trovati, nel caso di specie, di fronte a un fatto diverso: ad avviso del giudice, l'esigenza di utilizzare le intercettazioni telefoniche sarebbe derivata dalla necessità di provare che l'imputato aveva contatti di carattere istituzionale con i parlamentari. Tuttavia, si tratta di un'attività assolutamente legittima e strettamente inerente alla funzione parlamentare, che non ha bisogno di essere provata e che, soprattutto, non può presupporre il sacrificio di un principio sancito dalla Costituzione e confermato dalla normativa successiva, vale dire la tutela della riservatezza della funzione parlamentare.
PRESIDENTE. Sono così esaurite le dichiarazioni di voto.
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