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PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del documento: Relazione della Giunta per le autorizzazioni sulla domanda di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni di conversazioni telefoniche del deputato Carbonella, nell'ambito di un procedimento penale nei confronti di terzi.
La Giunta propone di negare l'autorizzazione.
PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione.
Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Di Gioia.
LELLO DI GIOIA, Relatore. La Giunta riferisce su una richiesta di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche avanzata dal giudice per le indagini preliminari di Brindisi nell'ambito del procedimento penale n. 6577/02 RGNR a carico di Giovanni Antonino (l'ex sindaco della città) e altri indagati. Le conversazioni della cui trascrizione si chiede l'utilizzo sono quelle avute dall'Antonino con il deputato Giovanni Carbonella, eletto alla Camera per la prima volta nelle elezioni del 2001 per il collegio di Brindisi, il n. 32 della circoscrizione Puglia.
La ricostruzione della vicenda effettuata dalla pubblica accusa è legata al progetto di potenziamento del porto della città.
Già nel corso del primo mandato dell'Antonino a sindaco - il quale, giova ricordare, era stato eletto sindaco di Brindisi per la prima volta nel 1997 a capo di una coalizione di centrodestra, per poi ripresentarsi nel 2002 a capo dello schieramento di centrosinistra, con il quale conseguiva la rielezione al primo turno, e infine costretto a dimettersi per essere stato attinto da una misura cautelare proprio nell'ambito dell'inchiesta qui in esame - si verificava che, su una medesima area insistevano potenzialmente due progetti alternativi: da un lato, la creazione di terminal container utili per l'aumento della capacità ricettiva del porto brindisino (operazione finanziata sulla base di un protocollo d'intesa tra il comune di Brindisi ed il Governo di Malta) e, dall'altro, il consolidamento di strutture per l'attracco di navi carboniere connesso con l'attività della centrale a carbone gestita dalla società Edipower.
L'Antonino avrebbe prediletto, in un primo momento, la realizzazione dei container, tant'è vero che, in data 19 novembre 1998, firmò il protocollo con gli esponenti maltesi. Tuttavia - nell'ipotesi del pubblico ministero - egli pretese da tale Salucci (l'imprenditore cui poi sarebbe stata appaltata un'opera) il pagamento illecito di un compenso di un miliardo di vecchie lire. Poiché il Salucci fece resistenza a tale indebita pretesa, gradualmente l'Antonino pose in essere delle difficoltà amministrative tali per cui alla fine il piano fu bloccato, nonostante che la
regione Puglia avesse stanziato i fondi relativi, e venne dato deciso impulso a quello alternativo di potenziamento degli attracchi per i carichi di carbone.
Ma anche in questo affare - secondo l'accusa - il sindaco di Brindisi aveva un suo personale tornaconto, giacché la Edipower avrebbe poi assicurato che le opere necessarie per realizzare il progetto sarebbero state appaltate ad imprenditori sensibili alle necessità finanziarie di consenso dell'Antonino.
Il potenziamento dell'area portuale in esame, comunque, aveva bisogno di provvedimenti autorizzatori e finanziari pubblici, tra cui un decreto-legge.
Prima di affrontare il tema del ruolo del deputato Carbonella, e anche per constatarne la totale liceità del comportamento, occorre rammentare che, tra il dicembre 2002 e l'aprile 2003, il Parlamento ha preso in esame ben due disegni di legge di conversione di decreti-legge emanati dal Governo, su iniziativa dei ministri delle attività produttive e dell'ambiente, per il mantenimento in servizio di tre centrali termoelettriche (Porto Tolle, Brindisi nord e San Filippo del Mela).
Il primo decreto-legge (il n. 281 del 23 dicembre 2002), tuttavia, ebbe un percorso parlamentare tormentato. Esso prevedeva che i proprietari delle centrali avrebbero potuto continuare nell'esercizio delle stesse purché entro 30 giorni dall'entrata in vigore del decreto stesso, avessero adottato appositi piani di gestione, presentati ai ministeri dell'ambiente, della salute e delle attività produttive, nonché alle rispettive regioni, nei quali si fossero specificate le misure atte a contenere le emissioni inquinanti. Durante l'esame al Senato, erano stati peraltro approvati emendamenti volti a fissare il termine del 31 dicembre 2004 per la trasformazione della centrale di Brindisi in impianto con tre gruppi a ciclo combinato.
Senonché, il decreto-legge n. 281 non arrivò a conversione. Esso fu, pertanto, riproposto con ampie modifiche in data 18 febbraio 2003 (decreto-legge n. 25). Il nuovo testo, comunque, non conteneva riferimenti specifici alla centrale di Brindisi.
Le intercettazioni dei contatti tra il deputato Carbonella e l'ex sindaco di Brindisi sono state effettuate tra il 17 dicembre 2002 ed il 15 marzo 2003. Esse, pertanto, si dipanano lungo l'arco di tempo nel quale le Camere hanno esaminato i due decreti-legge e, infatti, concernono proprio l'iter dei medesimi.
Dal loro contenuto - di cui molti componenti della giunta hanno personalmente preso cognizione - emerge la totale correttezza del deputato Carbonella, il quale si è limitato ad assumere informazioni su un provvedimento di carattere legislativo ed a riferirle al sindaco di Brindisi pro tempore, con ciò null'altro facendo che quel che da lui ci si poteva aspettare.
Conferma di tale onesta schiettezza e trasparenza è l'intervento di Giovanni Carbonella del 20 marzo 2003, durante i lavori in Assemblea sull'atto Camera n. 3688 (disegno di legge di conversione del secondo decreto-legge sul mantenimento in servizio di alcune centrali termoelettriche, n. 25 del 2003). In tale sede il deputato si dolse che in esso mancasse il riferimento alle misure di salvaguardia ambientale per la centrale di Brindisi. Da ciò, peraltro, si può dedurre addirittura una divergenza di vedute tra l'onorevole Carbonella e l'Antonino. Quest'ultimo, infatti, se intendeva - come sostiene l'accusa - favorire la Edipower, certamente non poteva essere favorevole a misure di salvaguardia ambientale, che per tale società avrebbero comportato oneri aggiuntivi.
Poste queste necessarie premesse in punto di fatto, si può passare ad illustrare l'andamento del dibattito avutosi in seno alla Giunta (nelle sedute del 20 maggio e del 1o e 6 luglio 2004) circa l'effettiva portata applicativa dell'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003, il quale prevede che - ove le ritenga rilevanti per il procedimento in corso - il GIP possa chiedere alla Camera...
PRESIDENTE. Onorevole relatore, volevo avvisarla che ha esaurito il tempo a sua disposizione; dunque, la invito a concludere.
LELLO DI GIOIA. Va bene, Presidente, per la restante parte mi rifaccio alla relazione scritta. La Giunta, comunque, propone a maggioranza di denegare l'autorizzazione richiesta.
PRESIDENTE. Non vi sono iscritti a parlare e pertanto dichiaro chiusa la discussione.
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