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dell'intero mercato dei diritti del calcio, appare non solo violare apertamente quanto disposto dal citato articolo 2, ma sembra costituire, altresì, una barriera tale da impedire l'ingresso nel mercato di operatori diversi da Sky e Mediaset -:
è recentemente emerso dagli organi di stampa che alcune società calcistiche di serie A, quali Milan, Inter e Juventus, hanno stipulato prima con Sky, per quanto riguarda il criptato, e poi con Mediaset, per quanto riguarda il digitale terrestre, contratti identici nell'oggetto, nelle forme e in ogni singola clausola, con la sola differenza riferita ai corrispettivi, favorendo, in tal modo, la formazione di un vero e proprio cartello, che si è aggiudicato il 75 per cento dell'intero mercato dei diritti del calcio;
la legge n. 78 del 29 marzo 1999, di conversione in legge del decreto-legge n. 15 del 30 gennaio 1999, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo equilibrato dell'emittenza televisiva e per evitare la costituzione o il mantenimento di posizioni dominanti nel settore radiotelevisivo, all'articolo 2, vieta espressamente a chiunque di acquisire, sotto qualsiasi forma e titolo, direttamente o indirettamente, anche attraverso soggetti controllati o collegati, più di sessanta per cento dei diritti di trasmissione in esclusiva in forma codificata di eventi sportivi del campionato di calcio di serie A o, comunque, del torneo o campionato di maggior valore che si svolge o viene organizzato in Italia;
la vendita concentrata nei tre soggetti, che rappresentano il 75 per cento
nelle more di una modifica legislativa della legge n. 78 del 1999, volta a ripristinare la possibilità di una vendita dei diritti che coinvolga tutte le società di calcio, quali valutazioni il Governo esprima sulla possibilità di segnalare all'autorità competente la necessità di adottare provvedimenti urgenti per ricondurre il tema dei diritti televisivi legati al mondo del calcio ad una situazione di legalità.
(3-03601)
(20 luglio 2004)