Allegato A
Seduta n. 495 del 21/7/2004


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(Sezione 6 - Iniziative per modificare la normativa in materia di fonti di energia rinnovabili o assimilate)

MAZZONI. - Al Ministro delle attività produttive. - Per sapere - premesso che:
l'Italia è la potenza industriale più «estero-dipendente» per l'approvvigionamento di energia;


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per quanto ben dotata di fonti alternative, provenienti dal vento o dalle biomasse, e quantunque ricca della principale fonte rinnovabile, quella solare, nello sfruttamento delle stesse l'Italia si distingue negativamente: produce, ad esempio, una quantità di energia fotovoltaica sette volte inferiore rispetto a Paesi come la Germania, l'Olanda e la Spagna;
la legge n. 9 del 1991, in materia di risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili di energia, all'articolo 22, introduce, nella determinazione del regime giuridico e di incentivazione degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonti rinnovabili, la dicitura «fonti assimilate, ai sensi della normativa vigente», senza tuttavia definire i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate;
con la delibera n. 6 del 1992, il comitato interministeriale prezzi, come da legge, individua il regime cosiddetto Cip6, imponendo un prelievo all'utenza pari a 0,007 euro ogni chilovattore, per un totale nazionale di circa 1840 milioni di euro l'anno «per sostegno alle fonti rinnovabili»;
la legge n. 9 del 1991 rinvia al comitato interministeriale prezzi la definizione delle «condizioni tecniche generali per l'ammissibilità» ai contributi assegnati ai produttori di energia rinnovabile;
in tal modo, il sovrapprezzo imposto agli utenti sotto forma di contributo alle fonti di energia rinnovabile o assimilate finisce, in gran parte, con il finanziare fonti tutt'altro che pulite;
la direttiva comunitaria 2001/77/CE riporta, all'articolo 2, un esauriente elenco di tutte le fonti rinnovabili, non prevedendo che altre possano essere assimilate ad esse;
la norma di recepimento della stessa direttiva (decreto legislativo n. 387 del 2003) non coglie l'occasione per mettere ordine nella disciplina statale, non definendo i criteri per l'individuazione delle fonti assimilate, né tanto meno eliminando categorie esplicitamente escluse dalla disciplina comunitaria, come i rifiuti biodegradabili -:
se intenda rendere pubbliche le ripartizioni dei contributi ai rispettivi tipi di fonti, nonché adottare iniziative normative volte ad eliminare dalla categoria delle fonti assimilate quelle non rientranti nell'elenco di cui alla direttiva 2001/77/CE e ad incentivare, anche in misura maggiore rispetto a quanto previsto attualmente dalla legge n. 9 del 1991, la produzione di energia «pulita», mediante l'adozione del cosiddetto «sovvenzionamento in conto energia», che costituisce in molti Paesi europei, come Germania e Spagna, una realtà proficua.(3-03602)
(20 luglio 2004)