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la sentenza della Corte Costituzionale n. 223 del 15 luglio 2004 ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione, nella parte in cui prevede l'arresto obbligatorio dello straniero colto nella flagranza della contravvenzione di cui all'articolo 14, comma 5-ter, del medesimo testo unico, per essersi trattenuto senza giustificato motivo nel territorio dello Stato, in violazione dell'ordine del questore di lasciare il territorio nazionale entro il termine di cinque giorni;
la sentenza della Corte, a giudizio degli interroganti, priva, nei fatti, lo Stato italiano della sua sovranità territoriale, caso unico nella storia, e impedisce o rende praticamente molto difficoltosa ogni tipo di politica orientata al controllo delle frontiere e dei flussi migratori;
il vuoto legislativo sta provocando grave sconcerto tra le forze di polizia, che si trovano a fronteggiare migliaia di immigrati extracomunitari senza avere gli strumenti giuridici del caso, con tutti i conseguenti problemi di ordine pubblico e di sicurezza nazionale che si possono immaginare;
tale situazione rappresenta un formidabile e pericolosissimo richiamo per la malavita organizzata, che utilizza il nostro Paese come Paese d'approdo di migliaia di clandestini;
il rifiuto da parte dell'immigrato di abbandonare il territorio dello Stato italiano pone problemi sicuramente di ordine pubblico e, in prospettiva, anche di sicurezza nazionale -:
se il Ministro interrogato intenda utilizzare, al fine di fronteggiare l'emergenza legislativa che si è venuta a creare in seguito alla sentenza della Corte Costituzionale, gli strumenti previsti dall'articolo 13, comma 1, del citato testo unico, vale a dire la possibilità di espulsione da parte del Ministro interrogato (dandone preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro degli affari esteri) dello straniero per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato.(3-03597)
(20 luglio 2004)