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1. Entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dei decreti di cui al comma 2, gli obbligazionisti hanno diritto di vendere le obbligazioni di
cui all'articolo 1, comma 1, alle rispettive banche collocatrici, che hanno l'obbligo di acquistarle entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta, scegliendo una tra le seguenti forme di corrispettivo:
a) contanti per il 70 per cento del valore di acquisto dei titoli consegnati per il rimborso dagli obbligazionisti, entro il limite massimo di rimborso individuale di 50.000 euro;
b) obbligazioni emesse dalle banche collocatrici o da banche appartenenti al medesimo gruppo creditizio, aventi durata non superiore a cinque anni, cedole semestrali e tasso di interesse variabile non inferiore all'EURIBOR a sei mesi maggiorato di due punti percentuali, per un valore nominale corrispondente al 70 per cento di quello delle obbligazioni di cui all'articolo 1, comma 1, entro il limite massimo individuale di 85.000 euro.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti il Comitato interministeriale per il credito e il risparmio, la Banca d'Italia e la Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB), entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, emana uno o più decreti per definire le modalità di attuazione della legge stessa.
3. Le modalità di rimborso previste dal presente articolo sono adeguatamente pubblicizzate sulla stampa, sui mezzi radiotelevisivi, su INTERNET e sugli altri mezzi di informazione, a cura del Ministero dell'economia e delle finanze.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «70 per cento» con le seguenti: «50 per cento».
Conseguentemente:
all'articolo 3, comma 1, sostituire le parole da: «mediante il versamento» fino alla fine del comma con le seguenti: «versando ogni anno, per un periodo di dieci anni, di una somma pari all'uno per mille del patrimonio di vigilanza esistente al 31 dicembre dell'anno precedente. Per il primo anno il versamento è effettuato entro 4 mesi dalla entrata in vigore della presente legge»;
dopo l'articolo 3, inserire il seguente:
«Art. 3-bis. - (Disposizioni finanziarie). - 1. La perdita su titoli derivante dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile, in deroga all'articolo 101 del testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in quote costanti nell'esercizio in cui avviene l'acquisto e nei nove esercizi successivi».
2. 5. La Commissione.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 50 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). - 1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.
2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 106,2 milioni di euro.
2. 3. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.
Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: 70 per cento con le seguenti: 60 per cento.
Conseguentemente, dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente:
Art. 3-bis. (Disposizioni finanziarie). - 1. La perdita su titoli derivante alle banche dagli acquisti di cui all'articolo 2, comma 1, è deducibile in quote costanti nei nove esercizi successivi.
2. Nell'anno in corso alla data di esercizio dell'obbligo di acquisto di cui all'articolo 2, comma 1, e in ciascuno dei nove anni successivi, con i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze di cui all'articolo 21, comma 8, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, sono assicurate ulteriori maggiori entrate annue pari a 126,9 milioni di euro.
2. 4. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.