Allegato A
Seduta n. 495 del 21/7/2004


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(A.C. 4669 - Sezione 2)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 1.
(Finalità).

1. Finalità della presente legge è stabilire misure in favore delle persone fisiche residenti fiscalmente in Italia, di seguito denominate «obbligazionisti», che, alla data della dichiarazione di default sui titoli del debito pubblico argentino e sino alla data di entrata in vigore della presente legge, siano rimaste in possesso di obbligazioni emesse dalla Repubblica argentina e da enti pubblici argentini, collocate da banche iscritte all'albo previsto dall'articolo 13 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, di seguito denominate «banche collocatrici».
2. L'adesione alle misure di cui all'articolo 2 comporta per l'obbligazionista la rinuncia di diritto ad esperire qualsiasi tipo di azione legale nei confronti delle banche collocatrici e degli emittenti delle obbligazioni di cui al comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.
(Finalità).

Al comma 1, dopo le parole: persone fisiche aggiungere le seguenti: con cittadinanza italiana e.
1. 1. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi.
(Approvato)