Allegato A
Seduta n. 495 del 21/7/2004


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(A.C. 3838 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.

1. All'articolo 10, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e i procedimenti di cui all'articolo 3, commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 2.

Sopprimerlo.
2. 1. Gamba, Saglia.

Al comma 1, dopo le parole: all'articolo 3, aggiungere le seguenti: comma 1, lettera a) e.
2. 2. Pisapia.


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Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. I giudizi di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), e commi 6-bis, 6-octies e 6-nonies della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono esenti dalle imposte di bollo e dalle spese, diritti e indennità di notifica di cui agli articoli 9, 18, 19 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n 115. Le relative sentenze e il verbale di conciliazione giudiziale sottoscritto e omologato ai sensi dei commi 3 e 4 dell'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, sono soggetti ad imposta di registro fissa.
2. 3. Pisapia.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

Art. 3.

1. Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede 1.100 euro, salvo quelle derivanti dai rapporti giuridici relativi ai contratti conclusi secondo le modalità previste dall'articolo 1342 del codice civile e originate da un fatto o da una violazione che abbia determinato la lesione di diritti individuali di una pluralità di consumatori utenti.
2. 01. Pisapia.