Allegato A
Seduta n. 495 del 21/7/2004


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(A.C. 38-B - Sezione 5)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera c), si disciplina l'obbligo del costruttore di provvedere alla consegna prima della stipula del contratto preliminare di acquisto di una fideiussione di importo pari al corrispettivo riscosso e da riscuotere in relazione alla compravendita dell'immobile;
la formulazione della norma appare in contrasto con una corretta esigenza di garanzia, che deve limitarsi alla restituzione delle somme pagate dall'acquirente, ma che non può ovviamente estendersi alla restituzione di somme che l'acquirente non abbia pagato, perché ciò si risolverebbe in un indebito arricchimento;
oltretutto, l'imposizione ad origine di una garanzia avente ad oggetto la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo che complessivamente il costruttore ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipula dell'atto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione comporterebbe per il sistema imprenditoriale un onere ingiustificato e di difficile sopportabilità, senza alcuna utilità di ritorno per gli acquirenti;
la disposizione in esame deve quindi essere oggetto di una corretta interpretazione e formulazione normativa in sede di redazione del decreto legislativo, in


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modo da corrispondere ad una legittima esigenza di garanzia senza correre il rischio di essere eccessivamente penalizzante per ìl sistema imprenditoriale ed inutile per l'acquirente,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui al citato articolo 3, comma 1, lettera c), dar corretta attuazione al principio stesso, disciplinando la prestazione della fideiussione in maniera progressiva, evitando che si producano situazioni di indebito arricchimento.
9/38-B/1 Delbono, Fanfani.

La Camera,
premesso che:
nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 2 si disciplina il concetto di «situazione di crisi» nella quale versi il costruttore dell'immobile che «sia sottoposto o sia stato sottoposto ad esecuzione immobiliare»;
la dizione dell'articolo 2 assimila in realtà due ipotesi tra loro diametralmente opposte poiché non distingue la fattispecie di una procedura esecutiva in atto, che può essere emblematica di una vera e propria crisi economico-finanziaria dell'impresa, dall'ipotesi di una procedura esecutiva pregressa ed estinta che, al contrario, sarebbe emblematica della riacquisita capacità patrimoniale dell'impresa stessa;
tale mancata distinzione concettuale corre il rischio di essere fonte di difficoltà interpretativa e soprattutto di essere penalizzante nei confronti di quelle imprese che abbiano avuto una esecuzione immobiliare, ma che abbiano assolto ogni debito con estinzione della medesima;
appare quantomai opportuno che, in sede di attuazione della delega, sia posta attenzione al problema e data ad esso corretta soluzione tecnico-legislativa,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo a chiarire la portata della definizione di «situazione di crisi», dando compiuta attuazione al principio di cui all'articolo 2 citato, distinguendo l'ipotesi in cui la esecuzione immobiliare sia tutt'ora in atto dall'ipotesi in cui l'esecuzione pregressa sia estinta ed il pignoramento sia stato cancellato.
9/38-B/2 Boccia, Fanfani.

La Camera,
premesso che:
nella proposta di legge in esame, avente ad oggetto delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti degli immobili da costruire, all'articolo 3, comma 1, lettera e), si disciplina l'obbligo del costruttore di fornire garanzie in relazione ai vizi dell'opera che si siano manifestati successivamente alla stipula del contratto definitivo di compravendita o dell'atto definitivo di assegnazione;
nella formulazione della norma non si distinguono le due ipotesi diverse tra di loro disciplinate negli articoli 1667 e 1669 del codice civile, la prima delle quali si riferisce a ordinari difetti soggetti a termini di prescrizione e decadenza ridotti e la seconda ai difetti veri e propri di cose immobili assoggettati a garanzia decennale ed a termini di prescrizione e decadenza più ampi;
pare necessario dar corretta disciplina alla materia distinguendo le due ipotesi e limitando la garanzia ai soli difetti di una certa rilevanza, sia per la


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necessità di poter individuare esattamente l'ambito di garanzia, sia per la necessità di evitare possibili abusi,

impegna il Governo

in sede di emanazione del decreto legislativo in attuazione del principio di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e), citato, a dar corretta attuazione al principio stesso, distinguendo le due ipotesi di cui agli articoli 1667 e 1669 del codice civile, verificando l'opportunità di limitare la fideiussione alla sola ipotesi di cui all'articolo 1669 del codice civile per la garanzia decennale per gravi difetti e vizi dell'opera immobile.
9/38-B/3 Fanfani.

La Camera,
considerata l'importanza dell'istituzione di un Fondo di solidarietà, così come previsto dall'articolo 3, comma 1, lettera f), della proposta di legge in esame, a beneficio di coloro che hanno subito la perdita delle somme versate e il mancato conseguimento del bene;
sottolineato che le tutele previste dalla proposta di legge verranno concretamente poste in essere non tanto dalla data dell'entrata in vigore della legge, quanto dalla data di emanazione dei decreti legislativi,

impegna il Governo

a valutare l'opportunità di adottare le opportune iniziative, al fine di considerare aventi diritto a beneficiare del Fondo di solidarietà anche i promissari acquirenti di immobili che dovessero rimanere vittime di una situazione di crisi a causa dell'insolvenza del costruttore nel corso del periodo che intercorrerà fra la data di entrata in vigore della legge e l'emanazione dei decreti legislativi previsti ai sensi dell'articolo 1.
9/38-B/4 Magnolfi, Ruzzante, Pistone, Motta, Ottone.