Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 494 del 20/7/2004
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...
Si riprende la discussione.

(Ripresa esame di una questione pregiudiziale - A.C. 2145-B)

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare l'onorevole Antonio Leone. Ne ha facoltà.

ANTONIO LEONE. Signor Presidente, vale la pena sottolineare alcuni punti critici che sostengono la pregiudiziale di costituzionalità, proprio per far rilevare, non solo la insussistenza, ma l'evidente strumentalità di un atto presentato solo per perdere tempo e per non procedere oltre. Il provvedimento in esame non vìola assolutamente il principio di ragionevolezza ma, anzi, tutela i diritti pensionistici acquisiti; inoltre, osserva i principi dell'ordinamento costituzionale attinenti alla delega di poteri legislativi al Governo, che


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sono assicurati dall'individuazione di oggetti determinati e dalla previsione di principi e criteri direttivi specifici e dettagliati.
Per quanto riguarda i vari rilievi espressi ed, in particolare, la critica avanzata al comma 12 dell'articolo 1 - che introduce per i soli lavoratori dipendenti nel settore privato un meccanismo di incentivazione, finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo i dipendenti del settore pubblico dal diritto all'esercizio tale facoltà - c'è da osservare che la disciplina previdenziale del settore pubblico e del settore privato è stata tradizionalmente molto differenziata, anche perché le garanzie sulla stabilità del posto di lavoro offerte dal settore pubblico non sono neanche lontanamente paragonabili a quelle offerte dal settore privato.
Per tale precisa ragione, anche in una logica di graduale armonizzazione della disciplina previdenziale dei lavoratori del settore pubblico e di quelli del settore privato, appare del tutto plausibile limitare tale facoltà soltanto ai lavoratori del settore privato, senza che si incida sui principi fissati dall'articolo 3 della Costituzione.
La questione pregiudiziale critica i commi 18 e 19 dell'articolo 1 che prevedono il beneficio dell'applicazione delle vecchie disposizioni in materia di pensionamento e di anzianità soltanto ai primi 10 mila lavoratori in mobilità che presenteranno la domanda. Non vi sono problemi costituzionali, in quanto siamo di fronte ad un beneficio di natura eccezionale, che, per sua natura, può non essere destinato a tutti i soggetti. La limitazione deriva dalla necessità di evitare comportamenti distorti che potrebbero diminuire gli effetti finanziari attesi dalla riforma previdenziale.
La questione pregiudiziale riguarda anche i commi dal 41 al 43, in quanto la copertura degli oneri derivanti dai decreti legislativi sarebbe rinviata alla legge finanziaria, in violazione dell'articolo 81 della Costituzione. Al riguardo, vi è da sottolineare che, trattandosi degli oneri generali del sistema previdenziale, questi non possono che essere determinati e finanziati nell'ambito della manovra annuale di finanza pubblica, cioè nel DPEF e nella legge finanziaria. Va comunque ribadito che il comma 42 dell'articolo 1 stabilisce tassativamente che i decreti legislativi, la cui attuazione determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore di provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie. Non si capisce proprio dove stia la violazione dell'articolo 81 della Costituzione lamentata dai presentatori della pregiudiziale.
La pregiudiziale solleva, inoltre, una questione di disparità di trattamento in ordine al comma 54, che innalza l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico degli enti lirici e degli istituti assimilati, quindi con riferimento alla natura del datore di lavoro. Anche in questo caso va rilevato come la tradizionale disciplina sia differenziata tra i dipendenti del settore pubblico e quelli del settore privato; non siamo di fronte ad alcuna lesione di principi sanciti dall'articolo 3 della Costituzione.
Nel suo complesso - ed ho concluso, signor Presidente - la questione pregiudiziale di costituzionalità presentata dall'onorevole Violante ed altri appare, come al solito, del tutto strumentale, nonché giuridicamente infondata, e rappresenta soltanto un'evidente azione di disturbo in ordine ad una riforma previdenziale che l'Unione europea ci chiede e che, tra l'altro, è diretta a colmare le lacune della riforma previdenziale cosiddetta Dini-Treu, varata dal centrosinistra, che non ha prodotto il risanamento del sistema previdenziale per il medio e lungo periodo (Applausi dei deputati del gruppo di Forza Italia).

PRESIDENTE. Avverto che è stata chiesta la votazione nominale mediante procedimento elettronico.
Passiamo ai voti.
Indìco la votazione nominale, mediante procedimento elettronico, sulla questione pregiudiziale Violante ed altri n.1.
(Segue la votazione).


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PIERLUIGI CASTAGNETTI. Guardi i doppi voti, signor Presidente.!

ANTONIO BOCCIA. I doppi voti! Stia attento!

PRESIDENTE. Scusate, ma io non posso...

Dichiaro chiusa la votazione.
Comunico il risultato della votazione: la Camera respinge (Vedi votazioni).
(Presenti e Votanti 487
Maggioranza 244
Hanno votato
224
Hanno votato
no 263).

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