Allegato A
Seduta n. 494 del 20/7/2004

TESTO AGGIORNATO AL 22 FEBBRAIO 2006


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COMUNICAZIONI

 

Missioni valevoli nella seduta del 20 luglio 2004.

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ascierto, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Bianchi Giovanni, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buttiglione, Carli, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giorgietti Giancarlo, Giovanardi, Intini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

(Alla ripresa pomeridiana della seduta)

Alemanno, Aprea, Armani, Armosino, Ascierto, Baccini, Ballaman, Berlusconi, Berselli, Giovanni Bianchi, Boato, Bonaiuti, Bono, Brancher, Brugger, Buemi, Buttiglione, Carboni, Carli, Cicu, Colucci, Contento, Cusumano, Alberta De Simone, Delfino, Dell'Elce, Dozzo, Fini, Fiori, Frattini, Galati, Gasparri, Giordano, Giancarlo Giorgetti, Giovanardi, Intini, La Malfa, Mancini, Manzini, Maroni, Martinat, Martino, Martusciello, Marzano, Matteoli, Mauro, Mazzocchi, Miccichè, Minniti, Molgora, Mussi, Palumbo, Pecoraro Scanio, Pescante, Pisanu, Pisapia, Piscitello, Possa, Prestigiacomo, Ramponi, Rizzi, Santelli, Scajola, Scarpa Bonazza Buora, Selva, Sospiri, Stucchi, Tanzilli, Tassone, Tortoli, Tremaglia, Trupia, Urbani, Urso, Valducci, Valentino, Viceconte, Viespoli, Vietti, Violante, Zacchera, Zanettin.

 

Annunzio di proposte di legge.

In data 19 luglio 2004 sono state presentate alla Presidenza le seguenti proposte di legge d'iniziativa dei deputati:
VITALI: «Istituzione del ruolo dei magistrati di complemento» (5163);
DORINA BIANCHI: «Assegnazione di un contributo all'Associazione nazionale privi della vista e ipovedenti per la realizzazione e la gestione del Centro per l'autonomia e la mobilità, del Centro nazionale di documentazione e degli uffici provinciali di segretariato sociale» (5164);
MONTECCHI: «Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, concernenti limitazioni nella guida per i neo-patentati» (5165).
Saranno stampate e distribuite.

 

Assegnazione di progetti di legge a Commissioni in sede referente.

A norma del comma 1 dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono assegnati, in sede referente, alle sottoindicate Commissioni permanenti:

I Commissione (Affari costituzionali):
FASSINO ed altri: «Istituzione del Garante per l'infanzia e l'adolescenza»


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(5135) Parere delle Commissioni II, V, VII, XI, XII (ex articolo 73, comma 1-bis, del regolamento), XIV e della Commissione parlamentare per le questioni regionali.

II Commissione (Giustizia):
COSSA e NICOLOSI: «Disposizioni per agevolare il matrimonio tra cittadini italiani e cittadini stranieri» (5097) Parere delle Commissioni I e III;
ANNUNZIATA: «Disposizioni in materia di sanzioni amministrative per la violazione delle norme sull'etichettatura dei prodotti ittici» (5103) Parere delle Commissioni I, X, XIII e XIV.

VIII Commissione (Ambiente):
BUONTEMPO: «Proroga del termine della sospensione delle procedure esecutive di rilascio di immobili per finita locazione» (5092) Parere delle Commissioni I, II, V e XII.

XI Commissione (Lavoro):
LION: «Disposizioni in favore del personale civile in servizio presso la base della Marina militare di Messina» (5089) Parere delle Commissioni I, IV, V e IX.

 

Annunzio di sentenze della Corte costituzionale.

La Corte costituzionale ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 30, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, copia delle seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni competenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 222 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 481), con la quale:
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 5-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), introdotto dall'articolo 2 del decreto-legge 4 aprile 2002, n. 51 (Disposizioni urgenti recanti misure di contrasto all'immigrazione clandestina e garanzie per soggetti colpiti da provvedimenti di accompagnamento alla frontiera), convertito, con modificazioni, nella legge 7 giugno 2002, n. 106, nella parte in cui non prevede che il giudizio di convalida debba svolgersi in contraddittorio prima dell'esecuzione del provvedimento di accompagnamento alla frontiera, con le garanzie della difesa;
2) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 13, commi 4 e 5, del citato decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e dell'articolo 13, comma 4, dello stesso decreto legislativo n. 286 del 1998, come sostituito dall'articolo 12, comma 1, lettera c), della legge 30 luglio 2002, n. 189 (Modifica alla normativa in materia di immigrazione e di asilo), sollevate, in riferimento agli articoli 13, 24 e 111 della Costituzione, dal tribunale di Roma;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 223 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 482), con la quale:
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, comma 5-quinquies, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), inserito dal comma 1 dell'articolo 13 della legge 30 luglio 2002, n. 189, nella parte in cui stabilisce che per il reato previsto dal comma 5-ter del medesimo articolo 14 è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto;


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2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'articolo 558 del codice di procedura penale, nonché degli articoli 13, commi 3, 3-bis, 3-quater, e 14, comma 5-quinquies, del predetto decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, come modificati dalla legge 30 luglio 2002, n. 189, sollevata, in riferimento agli articoli 24, 101, secondo comma, e 111 della Costituzione, dal tribunale di Firenze;

alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia).

Con lettera in data 15 luglio 2004, sentenza n. 224 dell'8-15 luglio 2004 (doc. VII, n. 483), con la quale:
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 144, quarto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), nella parte in cui prevede che il termine per la proposizione del reclamo avverso la sentenza che provvede sull'istanza di riabilitazione decorre dalla affissione della sentenza stessa anziché dalla sua comunicazione;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Con lettera in data 19 luglio 2004, sentenza n. 236 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 491), con la quale:
riservate a separate decisioni le restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevate dalle province autonome di Trento e di Bolzano e dalle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta;
riuniti i giudizi,
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3);
2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 7, comma 1, della legge 5 giugno 2003, n. 131, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10, 16 e 18 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige nonché agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna;
3) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8, commi da 1 a 4, della medesima legge, sollevata dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna in riferimento agli articoli 70, 77, 117, terzo comma, della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, e agli articoli 8, 9, 10, 52, ultimo comma, e 107 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige e 3, 4, 5, 56 dello statuto speciale per la Sardegna;
4) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 5, della medesima legge, sollevata dalla provincia autonoma di Trento e dalle regioni Sicilia, Sardegna e Valle d'Aosta, in riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, all'articolo 20 dello statuto speciale della regione Sicilia, articolo 44 dello statuto speciale di autonomia della regione Valle d'Aosta e all'articolo 4, primo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 7 settembre 1945, n. 545;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Con lettera in data 19 luglio 2004, sentenza n. 237 dell'8-19 luglio 2004 (doc. VII, n. 492), con la quale:
dichiara la illegittimità costituzionale dell'articolo unico della legge regionale


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della Campania 7 luglio 2003, n. 14 (Cambio di denominazione del comune di Ascea in Comune di Ascea-Velia);

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

La Corte costituzionale ha depositato in cancelleria le seguenti sentenze che, ai sensi dell'articolo 108, comma 1, del regolamento, sono inviate alle sottoindicate Commissioni permanenti per materia, nonché alla I Commissione (Affari costituzionali), se non già assegnate alla stessa in sede primaria:
sentenza n. 227 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 484) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 1, lettera i), 3, comma 1, lettera l), 11, commi 13 e 14, e 12, commi 7 e 8, della legge della regione Piemonte 24 ottobre 2002, n. 24 (Norme per la gestione dei rifiuti), sollevate, in riferimento all'articolo 120 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 228 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 485) con la quale:
1) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 7, commi 2 e 4, 8, comma 1, e 10, comma 2, della legge 6 marzo 2001, n. 64 (Istituzione del servizio civile nazionale), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 21 del registro dei ricorsi del 2001, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione degli articoli 8, numeri 1), 3), 4), 5), 6), 13), 16), 17), 20), 21), 23), 25) e 29), 9, numeri 2), 4), 5) e 10), e 16 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige) e delle relative norme di attuazione; dell'articolo 4 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 266 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige concernenti il rapporto tra atti legislativi statali e leggi regionali e provinciali, nonché la potestà statale di indirizzo e coordinamento); dell'autonomia finanziaria riconosciuta alla provincia dal titolo VI dello statuto speciale, come modificato dalla legge 30 novembre 1989, n. 386 (Norme per il coordinamento della finanza della regione Trentino-Alto Adige e delle province autonome di Trento e di Bolzano con la riforma tributaria); dell'articolo 5, commi 2 e 3, della legge n. 386 del 1989;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, 3, comma 3, 4, commi 2 e 5, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12 e 13 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77 (Disciplina del servizio civile nazionale a norma dell'articolo 2 della legge 6 marzo 2001, n. 64), sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla provincia autonoma di Trento, per violazione delle medesime norme indicate al precedente n. 1 del dispositivo, nonché dell'articolo 117, primo, quarto e sesto comma, della Costituzione e dell'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della parte seconda della Costituzione);
3) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 3, comma 6, e 4, comma 1, del predetto decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77, sollevate, con il ricorso iscritto al n. 44 del registro dei ricorsi del 2002, dalla provincia autonoma di Trento, in riferimento agli articoli 3 e 76 della Costituzione;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 229 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 486) con la quale:
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 5, comma 4, 12 e 22, comma 5, della legge della regione Emilia-Romagna 20 ottobre 2003, n. 20 (Nuove norme per la valorizzazione del servizio civile. Istituzione del


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servizio civile regionale. Abrogazione della legge regionale 28 dicembre 1999, n. 38), sollevate, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 230 dell'8-16 luglio (doc. VII, n. 487) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 76 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Palermo, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 231 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 488) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 314 del codice di procedura penale, sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, 13 e 24, quarto comma, della Costituzione, dalla Corte di cassazione, con l'ordinanza in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 232 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 489) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 282 e 474 del codice di procedura civile sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, nonché all'articolo 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, dal tribunale di Torino con l'ordinanza in epigrafe;

alla II Commissione permanente (Giustizia).

Sentenza n. 233 dell'8-16 luglio 2004
(doc. VII, n. 490) con la quale:
dichiara che non spetta allo Stato, e per esso al Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE, approvare il progetto preliminare della linea 1 della metropolitana ad automazione integrale di Bologna in assenza del consenso, ai fini dell'intesa sulla localizzazione, della regione Emilia-Romagna, ovvero senza il rispetto delle procedure per il superamento del dissenso regionale previste dall'articolo 3, comma 6, lettera b), del decreto legislativo n. 190 del 2002, e conseguentemente annulla la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica - CIPE del 1o agosto 2003, n. 67 (Primo programma delle opere strategiche - legge n. 443/2001 - Metro leggero automatico di Bologna);

alla VIII Commissione permanente (Ambiente).

Sentenza n. 238 dell'8-19 luglio 2004
(doc. VII, n. 493) con la quale:
riuniti i giudizi,
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,
a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3) sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, in relazione all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, ed in riferimento agli articoli 3, 4, 5 e 6 dello statuto speciale per la Sardegna di cui alla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, e alle relative norme di attuazione, dalla regione Sardegna;


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b) dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 2, 3 e 5, della predetta legge n. 131 del 2003 sollevata, in riferimento all'articolo 117 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, e alle relative norme di attuazione, dalla provincia autonoma di Bolzano;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 239 dell'8-19 luglio 2004
(doc. VII, n. 494) con la quale:
riuniti i giudizi;
riservata a separate pronunzie la decisione delle restanti questioni di legittimità costituzionale della legge 5 giugno 2003, n. 131,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 5, commi 1 e 2, della legge 5 giugno 2003, n. 131 (Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3), sollevate, in riferimento all'articolo 117, terzo e quinto comma, della Costituzione, agli articoli 8, 9, 10 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 (Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) e agli articoli 3, 4 e 6 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), sollevate dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla regione Sardegna;

alla I Commissione permanente (Affari costituzionali).

Sentenza n. 240 dell'8-19 luglio 2004
(doc. VII, n. 495) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 10, commi 42-45, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante «Riforma della normativa interna di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari», convertito, con modificazioni, nella legge 30 maggio 2003, n. 119, sollevata dalla regione Emilia-Romagna, in riferimento agli articoli 97, primo comma, 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione;

alla XIII Commissione permanente (Agricoltura).

Sentenza n. 241 dell'8-19 luglio 2004
(doc. VII, n. 496) con la quale:
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 8 a 10, commi 4 e 5, della legge 7 aprile 2003, n. 80 (Delega al Governo per la riforma del sistema fiscale statale), sollevata in riferimento agli articoli 117 e 119 della Costituzione, dalla regione Toscana;

alla VI Commissione permanente (Finanze).

 

Trasmissioni dalla Corte dei conti.

La Corte dei conti, sezione autonomie, con lettera in data 16 luglio 2004, ha trasmesso, ai sensi dell'articolo 13, quinto comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 786, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 51, la deliberazione e la relativa relazione sui risultati dell'esame della gestione finanziaria e dell'attività svolta dagli enti locali per l'esercizio finanziario 2002, nonché sugli andamenti di cassa, sul patto di stabilità interno e sull'indebitamento nell'esercizio 2003 (doc. XLVI-bis, n. 4).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

La Corte dei conti - sezione autonomie - con lettera in data 16 luglio 2004, ha


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trasmesso, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, la relazione, approvata dalla sezione stessa con deliberazione del 23 giugno 2004, sulla gestione finanziaria delle regioni, per gli esercizi 2002 e 2003 (doc. CI, n. 4).
Questo documento sarà stampato, distribuito e trasmesso alla I Commissione (Affari costituzionali) e alla V Commissione (Bilancio).

 

Trasmissione dal ministro dell'interno.

Il ministro dell'interno, con lettera dell'8 luglio 2004, ha trasmesso una nota relativa all'attuazione data all'ordine del giorno in Assemblea BRESSA ed altri n. 9/3197/2, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 9 ottobre 2002, concernente la legalizzazione del lavoro irregolare degli extracomunitari.
La suddetta nota è a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare ed è trasmessa alla I Commissione (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), competente per materia.

Trasmissione dal ministro dell'economia e delle finanze.

Il ministro dell'economia e delle finanze, con lettere del 13 luglio 2004, ha trasmesso tre note relative all'attuazione data, per la parte di sua competenza, agli ordini del giorno in Assemblea STRADELLA n. 9/3664/5, accolto dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 5 marzo 2003, concernente misure finanziarie per consentire interventi urgenti nei territori colpiti da calamità naturali, BORRELLI ed altri n. 9/559-B/7, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 20 gennaio 2004, concernente il trasferimento di risorse finanziarie alle regioni per far fronte alle competenze in materia di forestazione e FONTANA ed altri n. 9/4725/9, accolto come raccomandazione dal Governo nella seduta dell'Assemblea del 10 marzo 2004, concernente risorse finanziarie a favore delle popolazioni locali nelle aree interessate dai conflitti armati.
Le suddette note sono a disposizione degli onorevoli deputati presso il Servizio per il Controllo parlamentare e sono trasmesse alla V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione), competente per materia.

 

Atti di controllo e di indirizzo.

Gli atti di controllo e di indirizzo presentati sono pubblicati nell'Allegato B al resoconto della seduta odierna.