La Camera,
premesso che,
il presente disegno di legge, attraverso la procedura della delega legislativa, anche nella stesura derivante dall'esame dell'altro ramo del Parlamento, dispone un radicale e drastico ridisegno del sistema pensionistico e della previdenza complementare, di cui risultano indefiniti e imprecisati numerosi risvolti sociali e finanziari, in palese contraddizione con disposizioni e principi costituzionali;
in particolare, così come evidenziato anche dalla Commissione Affari costituzionali del Senato, la previsione dell'articolo 1, comma 6, nel disporre, senza le necessarie gradualità, il passaggio al nuovo regime previdenziale a decorrere dall'anno 2008, viola il principio costituzionale della ragionevolezza, compromettendo l'equità sostanziale di trattamento dei lavoratori, a seconda che appartengano o meno alla categoria cui si applica la nuova disciplina;
altrettanta irragionevole disparità di trattamento, in violazione del principio di uguaglianza davanti alla legge, sancito dall'articolo 3 della Costituzione, è riscontrabile nella previsione di cui all'articolo 1, comma 12, che introduce, solo con riferimento ai lavoratori dipendenti del settore privato un meccanismo di incentivazione finalizzato al posticipo del pensionamento, escludendo i dipendenti del settore pubblico dal diritto dell'esercizio di tale facoltà;
come evidenziato nel parere espresso dalla Commissione Affari costituzionali della Camera, i commi 18 e 19 dell'articolo 1, escludendo l'applicazione delle nuove disposizioni in materia di pensioni di anzianità ai lavoratori collocati in mobilità o destinatari di trattamenti analoghi prima del 1o marzo 2004, riservano tale beneficio ai soli primi 10.000 lavoratori che presenteranno domanda di pensionamento all'INPS dopo il 1o gennaio 2008, determinando un criterio suscettibile di produrre ingiustificate disparità di trattamento non ragionevolmente motivate da obiettive diversità di condizioni personali;
i commi 41-43 si discostano dalla procedura ordinaria, in base alla quale agli oneri derivanti dai decreti legislativi deve provvedersi nella legge delega e non rimandandone la copertura alla legge finanziaria, in palese violazione dell'articolo 81, comma 4, della Costituzione, evidenziandosi, inoltre, una incongruenza con, la previsione di cui al comma 20, in base alla quale gli eventuali minori oneri o maggiori entrate sono destinante alla riduzione del
costo del lavoro e allo sviluppo della previdenza complementare;
inoltre, il comma 54, unificando e innalzando l'età per l'accesso alla pensione di vecchiaia per il personale artistico degli enti lirici e delle istituzioni concertistiche assimilate, introduce una disciplina differenziata per i lavoratori dello spettacolo derivanti dalla natura del datore di lavoro, determinando un'ulteriore e ingiustificata disparità di trattamento,
di non procedere nell'esame del disegno di legge 2145-B.
n. 1. Violante, Castagnetti, Boato, Intini, Sgobio, Zanella, Cordoni, Delbono, Widman, Gasperoni, Guerzoni, Duilio, Michele Ventura, Pennacchi, Cusumano, Innocenti, Boccia, Morgando, Ceremigna.