Allegato A
Seduta n. 487 dell'8/7/2004


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(Sezione 7 - Iniziative per l'assunzione dei vincitori del concorso per trentuno posti di assistente giudiziario bandito dal Ministero della difesa il 6 luglio 2001)

G)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, per sapere - premesso che:
il Ministro interpellato ha bandito, il 6 luglio 2001 (Gazzetta Ufficiale n. 53, 4a serie speciale, del 6 luglio 2001), un concorso per 31 posti di assistente giudiziario, area funzionale B - posizione economica B3;
il 12 settembre 2003 veniva pubblicato il decreto di approvazione della graduatoria dei vincitori di detto concorso;
i vincitori del citato concorso per 31 posti di assistente giudiziario non sono, ad oggi, ancora stati assunti a causa del blocco delle assunzioni nel settore del pubblico impiego;
quanto sopra, oltre a provocare, sia negli interessati, sia nelle rispettive famiglie, un indescrivibile malcontento e senso di sfiducia nelle istituzioni, tanto da indurli, per tutelare i loro interessi ad essere assunti in ruolo presso il ministero della difesa, a costituire un comitato denominato «vincitori giustizia militare», sta anche compromettendo il buon funzionamento di quel delicato settore di attività del ministero della difesa che è la giustizia militare, da anni costretto ad operare in situazione di emergenza provocata dalla carenza di organico;
fu, infatti, per sopperire all'assoluta mancanza di assistenti giudiziari che l'amministrazione della difesa, dopo aver richiesto e ottenuto - in sede di programmazione triennale del fabbisogno di personale, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, della legge n. 449 del 1997 - l'autorizzazione dalla Presidenza del Consiglio dei ministri (decreto del Presidente della Repubblica del 30 agosto 2000), ha bandito il suddetto concorso a 31 posti di assistente giudiziario;
a tale carenza il dicastero cerca di sopperire con l'assegnazione di personale militare, ai sensi dell'articolo 15 della legge n. 180 del 1981, concernente «Modifiche all'ordinamento giudiziario militare di pace», in attesa dell'espletamento dei concorsi, che prevede la possibilità del Ministro interpellato, su proposta del procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione, con proprio decreto, di assegnare agli uffici giudiziari militari, con le funzioni di cancelliere (articolo 1 della legge 21 aprile 1977, n. 16), e nei limiti dei posti vacanti nell'organico, ufficiali inferiori delle forze armate dello Stato in servizio permanente effettivo ovvero di complemento stabilizzati o trattenuti o provenienti dalla ferma volontaria quinquennale;
al riguardo va precisato che la riorganizzazione delle forze armate (decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215) non prevede più la figura dell'ufficiale di complemento: pertanto, da anni si fa ricorso


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agli ufficiali di complemento trattenuti, che ricoprono le mansioni di assistente giudiziario;
ciò appare veramente un controsenso ed un'azione antieconomica, in quanto a tali ufficiali, per il trasferimento d'autorità, spetta un'indennità consistente (ai sensi della legge 29 marzo 2001, n. 86), che nella fattispecie percepirebbero due volte: la prima al momento del trasferimento a tale incarico e la seconda quando saranno nuovamente trasferiti nel momento in cui si procederà all'assunzione dei legittimi aventi diritto: i vincitori del concorso a 31 posti di assistente giudiziario;
la legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004), all'articolo 3, comma 54, ha previsto la possibilità di concedere deroghe al divieto per le amministrazioni pubbliche di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, su richiesta delle stesse amministrazioni, «per affettive, motivate e indilazionabili esigenze di servizio»;
sempre la citata legge finanziaria, all'articolo 3, comma 55, stabilisce, per l'anno 2004, che, nell'ambito della procedura di autorizzazione alle assunzioni di personale da parte della pubblica amministrazione, in deroga al divieto di cui al comma 53 dello stesso articolo 3, deve essere valutata prioritariamente l'immissione in servizio del personale addetto a compiti connessi all'alta sicurezza pubblica, al rispetto degli impegni internazionali, alla difesa nazionale, nonché dei vincitori dei concorsi espletati alla data del 30 settembre 2003;
si evidenzia al riguardo come il profilo professionale relativo al concorso in oggetto presenti diverse delle principali priorità previste per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga al divieto ed ai casi previsti dal comma 55, articolo 3, della citata legge, in particolare quelle relative all'inserimento in servizio degli addetti a compiti connessi alla sicurezza funzionale, considerato che per legge, tutti gli uffici, sia civili che militari, che fanno capo al ministero della difesa, sono «addetti a compiti finalizzati alla difesa nazionale ed al rispetto degli impegni internazionali ad essa relativi e funzionalmente connessi alla sicurezza nazionale; i tribunali militari sono, inoltre, giurisdizioni speciali e gli addetti al profilo professionale di cui al concorso in oggetto sono diretti collaboratori del giudice in tutti gli aspetti connessi all'attività di ufficio; si tratta, infine, di vincitori di concorsi espletati dalla data del 30 settembre 2003, il cui decreto di graduatoria del concorso a 31 posti di assistente giudiziario di cui trattasi, ove risulta esserci anche unità appartenente alle categorie protette, è stato pubblicato in 12 settembre 2003;
si sottolinea, infine, che:
a) delle 36 unità di assistenti giudiziari (B3) fissate nella consistenza organica dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 26 giugno 1998, concernente la rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche e funzionali e profili professionali del personale del ministero della difesa, ne sono risultate carenti ben 36 (come risulta dal libro bianco della difesa 2003, parte 8 - giustizia militare); l'autorizzazione a bandire il concorso per la qualifica di assistente giudiziario (B3) è stata basata proprio sulla suddetta acclarata carenza;
b) la circolare emanata dal Ministro per la funzione pubblica Luigi Mazzella autorizza 9.000 assunzioni di personale a tempo indeterminato nelle pubbliche amministrazioni per l'anno 2004;
c) il Ministro interpellato, in data 25 febbraio 2004, ha richiesto la possibilità di assunzione di personale in deroga al blocco disposto dalla legge finanziaria per il 2004;
d) l'articolo 3 della legge n. 331 del 2000 prevede la progressiva trasformazione dello strumento militare in professionale, attraverso la graduale sostituzione del personale militare con quello civile nell'affidamento di incarichi amministrativi e logistici del ministero della difesa;


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e) il profilo professionale relativo al concorso in oggetto presenta numerosissime delle principali priorità previste per le autorizzazioni alle assunzioni in deroga al divieto ed ai casi previsti dai commi 54 e 55 dell'articolo 3 della citata legge 24 dicembre 2003, n. 350 (legge finanziaria per il 2004) -:
considerata la grave carenza di personale con la qualifica di assistenti giudiziari esistente nel ministero della difesa e considerati i fondi già stanziati nella legge finanziaria per il 2004, se si intenda procedere al più presto all'assunzione dei vincitori del concorso pubblico per 31 posti di assistente giudiziario bandito il 6 luglio 2001 con graduatoria pubblicata il 12 settembre 2003.
(2-01232) «Ciro Alfano, Volontè».
(6 luglio 2004)