Allegato A
Seduta n. 487 dell'8/7/2004


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(Sezione 6 - Tempi e modalità di attuazione della direttiva quadro comunitaria in materia di acque)

F)

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, per sapere - premesso che:
entro il 23 dicembre 2003 anche il nostro Paese doveva dare attuazione alla direttiva quadro comunitaria in materia di acque, individuando i bacini singoli o coordinati nel distretto idrografico, come unità territoriale di gestione;
la direttiva persegue l'obiettivo di: «istituire un quadro di protezione delle acque superficiali interne, delle acque di transizione, delle acque costiere e sotterranee», allo scopo di impedire un loro ulteriore peggioramento; proteggere e migliorare lo stato degli ecosistemi superficiali e quelli terrestri da essi dipendenti; agevolare un utilizzo fondato sulla sostenibilità a lungo termine delle risorse idriche disponibili; rafforzare la protezione dell'ambiente acquatico; assicurare la graduale riduzione dell'inquinamento delle acque sotterranee; contribuire a mitigare gli effetti delle inondazioni e della siccità (articolo 1);
a questi fini, dopo la delimitazione dei bacini singoli o coordinati nei distretti e secondo scadenze fissate nella stessa direttiva fino al 2015, ciascuno Stato membro dell'Unione europea è tenuto a promuovere la graduale copertura dei costi dei servizi che impiegano l'acqua, nelle compatibilità di bilancio quali-quantitativo della risorsa disponibile e della somma delle domande per usi potabili, irrigui, energetici, industriali, ambientali (articolo 9), assicurando l'informazione dei cittadini e promuovendo il coinvolgimento delle rappresentanze degli interessi alle scelte (articolo 14). Questi obiettivi, vincolanti per tutti gli Stati membri dell'Unione europea, sono perseguibili solo alla scala di bacino idrografico, singolo o coordinato


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nel distretto (soprattutto nei casi di trasferimenti d'acqua tra bacini, in particolare nel Mezzogiorno);
la direttiva 2000/60 porta così a sistema e innova le normative e le politiche economiche e finanziarie a tutela dell'acqua, che «non è un prodotto commerciale al pari degli altri, bensì un patrimonio che va protetto, difeso e trattato come tale» (preambolo);
il decreto legislativo n. 152 del 1999, che attua sia pure in ritardo due direttive comunitarie e anticipa alcuni aspetti specifici della direttiva 2000/60, reintroducendo la pianificazione di tutela delle acque circoscritta nei confini amministrativi (i piani regionali di tutela delle acque), sia pure con una procedura complessa che dovrebbe confermare la conformità alla pianificazione di bacino (articoli 22 e 44), in realtà rilancia la disarticolazione dello stesso impianto della legge quadro di riforma, la legge n. 183 del 1989. Infatti, per la difesa del suolo, la pianificazione rimane pienamente all'autorità di bacino (pure costituita dalle regioni interessate, con la rappresentanza del Governo nazionale), mentre, per la tutela delle acque, la titolarità della pianificazione passa alle singole regioni: diventano in tal modo necessari adeguamenti del decreto legislativo n. 152 del 1999 alla direttiva 2000/60, che proprio in materia di tutela delle acque afferma con nettezza e rilancia la sola pianificazione di bacino, singolo o coordinato nel distretto;
l'articolo 142 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, prevede il finanziamento di interventi urgenti di difesa del suolo attraverso l'istituzione di uno specifico fondo -:
quando intenda dare attuazione all'obbligo di delimitazione dei bacini/distretti in tutto il territorio nazionale, già scaduto nel mese di dicembre 2003, e con quali criteri, tenendo anche conto degli obblighi previsti dalla stessa direttiva entro il corrente anno (analisi delle caratteristiche del distretto; esame dell'impatto delle attività umane sullo stato delle acque superficiali e sotterranee; analisi economica dell'utilizzo delle acque: attività tutte possibili solo a scala di bacino singolo o coordinato nel distretto idrografico, e dunque preliminarmente da delimitare);
se intenda adottare iniziative normative volte ad assicurare la conformità delle forme di governo dei bacini idrografici alla direttiva quadro, che prevede discipline uniformi all'interno di ogni Stato membro dell'Unione europea (articolo 3), sulla base dell'estensione della cooperazione tecnico-istituzionale delle autorità di bacino di rilievo nazionale a tutti i bacini singoli o coordinati nelle autorità/distretti idrografici, tenendo conto delle interconnessioni esistenti per trasferimenti d'acqua, soprattutto nel Mezzogiorno;
se intenda adoperarsi affinché sia assicurata la concertazione con le regioni, in sede di conferenza Stato/regioni, e l'unità di indirizzo nazionale delle attività di pianificazione e delle politiche di intervento, in conformità alla recente riforma della Costituzione (articolo 117);
come intenda promuovere la cooperazione con gli organismi di ricerca, monitoraggio e controllo e sostenere il rafforzamento diretto delle autorità/distretti, per definire le condizioni di riferimento della qualità delle acque e i loro attuali scostamenti e, complessivamente, per mettere le autorità/distretti nelle condizioni di svolgere le loro competenze istituzionali, garantendo l'interazione con gli organismi di gestione e utilizzo delle acque superficiali e sotterranee, sulla base del bilancio quali-quantitativo tra disponibilità della risorsa, i suoi diversi impieghi e la copertura graduale dei loro costi;
quali iniziative e sperimentazioni intenda promuovere per individuare indicazioni e norme efficaci d'intesa con la conferenza Stato-regioni, allargata alle autorità/distretti di bacino idrografico, per garantire l'informazione dei cittadini e la partecipazione delle rappresentanze degli interessi economici, sociali, ambientali alla formazione delle decisioni delle attività di


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pianificazione e di gestione del governo sostenibile delle acque, nonché la presenza delle rappresentanze degli enti locali nelle autorità/distretti;
quali interventi siano stati finanziati in riferimento all'articolo 142 della legge n. 388 del 2000.
(2-01230)
«Raffaella Mariani, Vigni, Bandoli, Abbondanzieri, Chianale, Dameri, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino, Bettini, Olivieri, Cazzaro, Preda, Rossiello, Sereni, Zanotti, Sandi, Stramaccioni, Calzolaio, Trupia, Tolotti, Kessler, Duca, Bolognesi, Tidei, Carli, Quartiani, Folena, Rava, Capitelli, Rognoni, Giacco, Siniscalchi, Raffaldini, Grandi, Cennamo, Franz, Amici, Crucianelli, Galeazzi, Coluccini».
(1o luglio 2004)