Allegato A
Seduta n. 487 dell'8/7/2004


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PROPOSTE DI LEGGE: CAPUANO; PERROTTA; GIUDICE ED ALTRI E CÈ ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UNA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA SU CAUSE E RESPONSABILITÀ DI CASI DI DISSESTO FINANZIARIO DI IMPRESE INDUSTRIALI (4568-4589-4640-4651)

(A.C. 4568 - sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO DELLE COMMISSIONI

Art. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

1. È istituita, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario delle imprese industriali di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria di alcune imprese, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese industriali di cui al comma 1 e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese industriali di cui al comma 1 e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
e) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;
f) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al


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coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.
(Istituzione e compiti della Commissione).

Sostituire il comma 1 con il seguente:
1. Ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione è istituita una Commissione parlamentare d'inchiesta, di seguito denominata «Commissione», sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonchè sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.

Conseguentemente:
al comma 2, alinea, nonché alle lettere b), c), d), ed e) del medesimo comma, sopprimere, ovunque ricorra, la parola:
industriali;
all'articolo 3, comma 2, sopprimere la parola: industriali;
sostituire il titolo con il seguente: Istituzione di una Commissione d'inchiesta sulle cause e sulle responsabilità degli episodi di dissesto finanziario di imprese, verificatisi negli ultimi dieci anni, che abbiano arrecato danno al pubblico risparmio, nonché sulle attività di imprese che, nel medesimo periodo, abbiano comunque arrecato danno ad un numero rilevante di risparmiatori.
1. 36. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;
e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del


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gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;
f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;
h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;
i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;
l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del Gruppo Parmalat ed i correlati motivi;
m) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.
1. 9. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;
e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;


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f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1, con particolare riguardo alle norme che tutelano i risparmiatori;
g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate, nonché i destinatari;
h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;
i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;
l) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.
1. 8. (nuova formulazione) Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;
e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;
f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento


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e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;
h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;
i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza che l'ordinamento attribuisce loro, con particolare riferimento alla Banca d'Italia ed alla Consob, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri;
l) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.
1. 10. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri di controllo e vigilanza attribuiti dalla legge alla Banca d'Italia ed alla Consob;
c) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
d) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
e) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;
f) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;
g) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
h) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;


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i) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;
l) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.
1. 27. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat;
e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;
f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;
h) la rilevazione e valutazione di eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo medesimo;
i) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al


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coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.
1. 6. Sergio Rossi, Pagliarini.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine dell'articolo con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat, di seguito denominata «Commissione».
2. La Commissione ha il compito di accertare le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo di cui al comma 1, nel rispetto dei vincoli di cui all'articolo 3, comma 1, indagando in particolare sui seguenti aspetti:
a) le responsabilità relative al mancato esercizio dei poteri, interni ed esterni, di controllo e vigilanza sulla crescita eccessiva dell'esposizione finanziaria delle imprese del gruppo, che abbia concorso a determinare situazioni di insolvenza per importi significativi, in relazione ai quali non possa escludersi l'eventualità di rischi sistemici ovvero di gravi pregiudizi alla stabilità ed alla credibilità del sistema produttivo e dei mercati finanziari italiani;
b) i motivi che hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di amministrazione delle imprese del gruppo, di cui al comma 1, e degli organi di controllo, interni ed esterni, con particolare riferimento al collegio dei sindaci ed alle società di revisione, nonché da parte delle società di rating, che abbiano espresso giudizi su strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese;
c) i rapporti tra le imprese del gruppo Parmalat e il sistema finanziario, con specifico riguardo alle banche che hanno collocato strumenti finanziari emessi dalle medesime imprese e che vantano nei confronti delle stesse ingenti crediti, nonché ai reciproci profili di conflitto di interesse;
d) l'individuazione del periodo esatto in cui gli istituti di credito hanno accelerato la vendita dei titoli Parmalat e la correlazione con la conoscenza da parte delle medesime banche delle difficoltà finanziarie del Gruppo;
e) le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società;
f) il rispetto, da parte dei soggetti emittenti e degli intermediari finanziari, della disciplina in materia di emissione, collocamento e negoziazione presso il pubblico degli strumenti finanziari emessi dalle imprese industriali di cui al comma 1;
g) l'ammontare delle risorse finanziarie delle imprese industriali di cui al comma 1 che sono state distratte e le finalità a cui esse erano destinate;
h) le eventuali responsabilità dei soggetti istituzionalmente chiamati a svolgere funzioni di vigilanza, con particolare riferimento al mancato esercizio di poteri di prevenzione, di controllo e sanzionatori che l'ordinamento attribuisce loro, ed al coinvolgimento, anche indiretto, nell'adozione di scelte aziendali che abbiano potuto concorrere a determinare il dissesto finanziario, ovvero alla conoscenza di fatti o atti che avrebbero dovuto indurre ad attivare i predetti poteri.
1. 28. Sergio Rossi, Pagliarini, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino alla fine del comma con le seguenti: sulle cause che hanno determinato il dissesto finanziario del gruppo Parmalat. La Commissione, inoltre, ha il compito di indagare sui recenti scandali che hanno coinvolto Bipop, Cirio e Banca 121.
1. 11. Sergio Rossi, Polledri.


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Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori fino a: industriali con le seguenti: sul dissesto finanziario del gruppo Parmalat.
1. 1. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, sostituire le parole da: sui fattori di criticità del sistema finanziario italiano alla luce di alcuni recenti casi di dissesto con le seguenti: su cause e responsabilità di casi di dissesto finanziario.
1. 35. Le Commissioni.

Al comma 1, sostituire le parole: di alcuni recenti casi di dissesto di imprese industriali con le seguenti: del recente dissesto del gruppo Parmalat.

Conseguentemente al comma 2:
all'alinea, sostituire le parole:
delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo;
alla lettera b), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo;
alla lettera c), sostituire le parole: le imprese industriali con le seguenti: il gruppo;
alla lettera d), sostituire le parole: dalle imprese industriali con le seguenti: dal gruppo;
alla lettera e), sostituire le parole: delle imprese industriali con le seguenti: del gruppo.
1. 2. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 1, dopo le parole: imprese industriali, aggiungere le seguenti: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.

Conseguentemente:
al comma 2:
all'alinea, dopo le parole:
imprese industriali aggiungere le seguenti: e le modalità del collocamento e diffusione presso i risparmiatori privati dei titoli pubblici argentini nel periodo 1998-2002.
dopo la lettera f), aggiungere le seguenti:
g) i comportamenti, compresi i differenziali fra i prezzi di acquisto e i prezzi di vendita, e le responsabilità dei soggetti che hanno contribuito a vario titolo alla diffusione fra il pubblico dei titoli di cui al comma 1;
h) l'informazione del pubblico dei risparmiatori italiani circa il livello e il progressivo deterioramento dei rating della Repubblica argentina e degli altri emittenti pubblici argentini.
al titolo, aggiungere, in fine, le parole: nonché sulle modalità di diffusione dei titoli pubblici argentini presso i risparmiatori privati italiani nel periodo 1998-2002.
1. 7. Benvenuto, Olivieri, Coluccini.

Al comma 2, sostituire le parole da: le cause fino a: delle imprese industriali con le seguenti: prioritariamente le cause che hanno determinato il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat, nonché il dissesto di altre imprese, ed ha il compito di investigare sui comportamenti tenuti dalle istituzioni finanziarie coinvolte negli scandali.
1. 12. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:
a) con riferimento allo scandalo Parmalat, rilevare e valutare i motivi che


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hanno determinato l'inefficienza dei controlli da parte degli organi di vigilanza, interni ed esterni, ed in particolare: il collegio dei sindaci, le società di revisione e le agenzie di rating, la Guardia di finanza, la Consob e la Banca d'Italia; accertare, ad ogni livello dirigenziale, le responsabilità ed i comportamenti criminosi che hanno concorso a favorire il dissesto finanziario del Gruppo Parmalat e hanno indotto le imprese di cui al comma 1 a ridurre sul lastrico un numero ingente di risparmiatori, minando, di fatto, la credibilità del mercato finanziario italiano.
1. 13. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: , interni ed esterni, di controllo e vigilanza con le seguenti: di controllo e vigilanza esercitati dalla Banca d'Italia e dalla Consob.
1. 14. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: controllo e vigilanza con le seguenti: , in particolare della Banca d'Italia,
1. 15. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:
b) le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, o comunque riconducibili direttamente o indirettamente allo Stato, nei confronti dei vertici del Gruppo Parmalat.
1. 16. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra il gruppo e gli istituti di credito che hanno concesso ingenti finanziamenti e linee di credito, senza valutare l'effettiva solvibilità finanziaria del gruppo e hanno, in tempi sospetti, trasferito la loro eccessiva esposizione sui risparmiatori.
1. 17. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:
c-bis) per il caso Parmalat, i rapporti fra coloro che ricoprono o hanno ricoperto alte cariche nei maggiori istituti di credito coinvolti ed i vertici del gruppo.
1. 18. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: , con particolare riguardo al rispetto delle norme poste a tutela del risparmiatore.
1. 19. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'identificazione delle risorse finanziarie del gruppo Parmalat che sono state distratte presso società off-shore, aventi sede nei cosiddetti paradisi fiscali e l'accertamento delle finalità cui erano destinate le suddette risorse occultate.
1. 22. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) l'esistenza di disposizioni interne emanate dall'alta dirigenza delle banche coinvolte nel dissesto del Gruppo Parmalat dirette al personale, al fine di consentire il collocamento dei titoli Parmalat nel corso dell'anno 2003.
1. 20. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.


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Al comma 2, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) per il caso Parmalat, l'identificazione del periodo in cui sia la Banca d'Italia che tutti gli istituti di credito coinvolti erano in condizioni di potere o dovere conoscere le anomalie finanziarie del gruppo, al fine di identificare le responsabilità del trasferimento dei titoli del medesimo gruppo agli ignari risparmiatori.
1. 21. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, lettera e), aggiungere, in fine, le parole: , nonché i destinatari.
1. 23. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali pressioni esercitate sui vertici del gruppo da parte delle banche, concedenti linee di credito a favore del gruppo Parmalat, al fine di indurli ad acquisizioni o dismissioni di partecipazioni e società.
1. 3. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) per il caso Parmalat, i motivi per cui i fondi di investimento mobiliare gestiti dalle banche coinvolte nel dissesto del gruppo siano totalmente privi di azioni o obbligazioni di società appartenenti al gruppo Parmalat.
1. 4. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) rilevare e valutare eventuali correlazioni sostanziali o temporali fra corresponsione di somme di denaro o altri benefici reali, a qualsiasi titolo, a favore di persone o enti, da parte del gruppo Parmalat, e atti politici o amministrativi favorevoli al gruppo Parmalat.
1. 5. Sergio Rossi.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) i criteri seguiti nell'assunzione del personale nelle varie società del gruppo Parmalat, nelle valutazioni delle performance, nelle promozioni e nei trasferimenti di dirigenti e funzionari.
1. 24. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, dopo la lettera e), aggiungere la seguente:
e-bis) per il caso Parmalat, le eventuali responsabilità ed ingerenze da parte di organi politici o di istituzioni pubbliche, nei confronti di azionisti, amministratori, dirigenti e funzionari delle società del gruppo e di componenti del consiglio di amministrazione, nonché di alcuni suoi clienti, fornitori ed istituti di credito.
1. 25. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) la mancata attuazione delle precedenti normative in materia di tutela del risparmio, il cui rispetto avrebbe contribuito a rendere più sicuro e trasparente il mercato mobiliare, consentendo il pieno recupero della fiducia e della propensione all'investimento da parte degli investitori.
1. 29. Sergio Rossi, Polledri.


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Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) l'eventuale carenza delle ispezioni della Guardia di finanza sulle attività del gruppo Parmalat ed i correlati motivi.
1. 26. Sergio Rossi, Guido Giuseppe Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) l'insieme delle transazioni aventi per oggetto acquisizioni e cessioni di rami d'azienda del gruppo Parmalat, al fine di individuarne le possibili collusioni con il sistema bancario.
1. 31. Sergio Rossi, Polledri.

Al comma 2, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
g) il grado di responsabilità degli operatori finanziari legati da rapporti professionali con gli istituti di credito.
1. 30. Sergio Rossi, Polledri.