Allegato A
Seduta n. 486 del 7/7/2004


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(A.C. 4360 - Sezione 9)

ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 7.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100).

1. La lettera h-bis) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituita dalla seguente:
«h-bis) a concedere finanziamenti, di durata non superiore ad otto anni, alle imprese o società estere di cui alla lettera b), in misura non eccedente il 25 per cento dell'impegno finanziario previsto dal programma economico dell'impresa o società estera; tale limite è aumentato al 50 per cento per le piccole e medie imprese, come definite ai sensi della raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003. I limiti riferiti alla durata del finanziamento, al destinatario dello stesso, nonché all'impegno previsto dal programma


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economico dell'impresa o società estera, non si applicano alle operazioni effettuate su provvista fornita dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS), dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla International Financial Corporation (IFC) o da altre organizzazioni finanziarie internazionali di cui lo Stato italiano è membro».
2. Dopo la lettera h-ter) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono aggiunte le seguenti:
«h-quater) a costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;
h-quinquies) in base ad apposite convenzioni con il Ministero delle attività produttive, a gestire i fondi di cui al comma 1 dell'articolo 25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, nonché i fondi rotativi di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e quelli istituiti ai sensi dell'articolo 46 della legge 12 dicembre 2002, n. 273».

3. All'articolo 2 della legge 24 aprile 1990, n. 100, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'ultimo periodo del comma 1 è sostituito dal seguente: «In ogni caso gli interventi della società devono essere basati su rigorosi criteri di validità economica delle iniziative partecipate»;
b) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Con deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica potranno essere individuati Paesi o aree geografiche di interesse prioritario ai fini degli interventi della SIMEST Spa».

4. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 della legge 24 aprile 1990, n. 100, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. La quota del 25 per cento di cui al comma 1 può essere incrementata fino al 49 per cento qualora oggetto della partecipazione sia la costituzione di parchi industriali, destinati a promuovere ed accogliere in forma organizzata gli investimenti all'estero delle imprese italiane».

5. Il primo periodo del comma 1 dell'articolo 4 della legge 24 aprile 1990, n. 100, è sostituito dal seguente: «Il soggetto gestore del fondo di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, corrisponde contributi agli interessi agli operatori italiani a fronte di operazioni di finanziamento della loro quota, o di parte di essa, di capitale di rischio nelle società o imprese all'estero partecipate dalla SIMEST Spa e aventi sede in Paesi non facenti parte dell'Unione europea, con le modalità, le condizioni e l'importo massimo stabiliti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 7 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 7.
(Modifiche alla legge 24 aprile 1990, n. 100).

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per assicurare la prosecuzione degli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è incrementato di 35 milioni di euro annui per dieci anni a decorrere dal 2004, utilizzabili dal soggetto gestore del fondo anche nel corso del triennio 2005-2007.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 35 milioni di euro per dieci anni a decorrere dal 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito


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dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 05. D'Agrò.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 25 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 25 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 01. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 15 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 15 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 03. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Rifinanziamento degli incentivi all'internazionalizzazione del sistema produttivo). - 1. Per gli interventi agevolativi a favore dell'esportazione e degli investimenti all'estero, il fondo contributi agli interessi di cui all'articolo 3 della legge 28 maggio 1973, n. 295, gestito dalla Simest s.p.a., è ulteriormente incrementato di 10 milioni di euro per l'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004 allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
7. 04. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi degli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dagli articoli 6 e 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.


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2. La Simest S.pA. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 06. Saia, Mazzocchi, Saglia.

Dopo l'articolo 7, aggiungere il seguente:
Art. 7-bis. (Assegnazione a Simest S.p.A. dei fondi ai sensi dell'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49). - 1. A decorrere dal 1o gennaio 2005, la gestione del fondo rotativo per le finalità previste dall'articolo 7 della legge 26 febbraio 1987, n. 49, è attribuita alla Simest S.p.A. che stipula apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze al fine anche di determinare i relativi compensi e rimborsi, che non possono inizialmente essere superiori a quelli riconosciuti al precedente gestore. I relativi oneri sono a carico del fondo stesso.
2. La Simest S.pA. succede nei diritti, nelle attribuzioni e nelle situazioni giuridiche dei quali l'attuale ente gestore del fondo di cui al comma 1 è titolare in forza di leggi, di provvedimenti amministrativi e di contratti relativi alla gestione degli interventi trasferiti.
3. Entro la data di cui al comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive e con il Ministro degli affari esteri, trasferisce alla Simest S.p.A. il fondo rotativo e le disponibilità finanziarie previste dalla legge di cui al comma 1.
4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Mediocredito centrale S.p.A. e la Simest S.p.A. effettuano la ricognizione ed il trasferimento del personale direttamente impiegato al 31 dicembre 2004 per la gestione degli interventi trasferiti nonché della relativa documentazione. Il personale trasferito mantiene comunque inalterato il trattamento giuridico ed economico.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
7. 07. Saia, Mazzocchi, Saglia.