Allegato A
Seduta n. 486 del 7/7/2004


Pag. 28


(A.C. 4360 - Sezione 8)

ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 6.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. All'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-bis. Il Governo è altresì delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi ai fini della ridefinizione, del riordino e della razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese.
1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, nel rispetto e in coerenza con la legislazione comunitaria, realizzano il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti in materia di promozione e di finanziamento dell'internazionalizzazione delle imprese secondo i seguenti princìpi e criteri direttivi:
a) rispetto dei compiti attribuiti al Ministero delle attività produttive, al Ministero degli affari esteri e al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143, e successive modificazioni, ed adeguamento delle disposizioni legislative che regolano i singoli enti al quadro delle competenze delineato dal medesimo decreto legislativo n. 143 del 1998, nonché all'assetto costituzionale derivante dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3;
b) riassetto organizzativo degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese, secondo princìpi ispirati alla maggiore funzionalità dei medesimi in relazione alle rinnovate esigenze imposte dall'attuale quadro economico-finanziario, nonché ad obiettivi di coerenza della politica economica e commerciale estera e della promozione del sistema economico italiano in ambito internazionale con le funzioni svolte dall'amministrazione centrale degli affari esteri, dalle rappresentanze diplomatiche e dagli uffici consolari in materia di rappresentanza, di coordinamento e di tutela degli interessi italiani in sede internazionale;
c) razionalizzazione delle relative norme di natura finanziaria ed economica;
d) possibilità di attivazione di strumenti di finanziamento di investimenti all'estero anche tramite società;
e) compatibilità con gli obiettivi di riassetto della normativa in materia di internazionalizzazione di cui al comma 1.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, su proposta del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro degli affari esteri, con il Ministro dell'economia e delle finanze, con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro per le politiche comunitarie e con il Ministro per gli italiani nel Mondo, e sono trasmessi al Parlamento, affinché sia espresso il parere da parte delle competenti Commissioni entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione; decorso inutilmente tale termini i decreti possono comunque essere emanati. Qualora detto termine venga a scadere nei trenta giorni antecedenti allo spirare del termine previsto dal comma 1-bis o successivamente, la scadenza di quest'ultimo è prorogata di novanta giorni.
1-quinquies. Entro un anno dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 1-bis, il Governo può emanare disposizioni correttive ed integrative, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi di cui al comma 1-ter e con la procedura di cui al comma 1-quater».

2. Al comma 1 dell'articolo 9 della legge 29 luglio 2003, n. 229, le parole: «sei


Pag. 29

mesi» sono sostituite dalle seguenti: «diciotto mesi».

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 6 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 6.
(Delega al Governo per il riordino degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Sopprimerlo.
6. 2. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani, Ruggeri.

Sopprimere il comma 1.
6. 3. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, capoverso 1-bis, sopprimere le parole: , del riordino.

Conseguentemente, al medesimo comma:
al capoverso 1-
ter, sopprimere la lettera b);
al capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.
6. 4. Soro.

Al comma 1, capoverso 1-ter, lettera d), aggiungere, in fine, le parole: prevedendo, tra l'altro, che il fondo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera c), della legge 21 marzo 2001, n. 84, e tutti i fondi rotativi gestiti da Simest S.p.A., destinati ad operazioni di venture capital in Paesi non aderenti all'Unione europea, siano unificati in un unico fondo e disciplinati in analogia ai fondi mobiliari chiusi.
6. 5. Saia, Mazzocchi, Saglia.
(Approvato)

Al comma 1, capoverso 1-quater, dopo le parole: italiani nel Mondo, aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria,
6. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Sopprimere il comma 2.
6. 6. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire la parola: diciotto con la seguente: dodici.
6. 7. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.