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1. Il Ministero delle attività produttive, nell'ambito dell'accordo-quadro sottoscritto tra il Ministero del commercio con l'estero, l'ICE, e la Conferenza dei rettori delle università italiane e tenendo conto degli accordi di programma sottoscritti con le regioni e con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere), nonché degli accordi di settore stipulati con le associazioni di categoria e degli altri accordi-quadro in essere coordina, di concerto con il Ministero degli affari esteri e con il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca:
a) l'utilizzazione delle reti informative e telematiche pubbliche attualmente esistenti per la diffusione di informazioni all'estero sulle attività formative in materia di internazionalizzazione delle università italiane, tramite le rappresentanze diplomatiche, gli uffici consolari, gli istituti italiani di cultura all'estero e gli uffici dell'ICE, ivi incluse le informazioni relative alla opportunità per stranieri di frequentare corsi organizzati in università italiane per ottenere borse di studio;
b) la collaborazione, anche attraverso gli accordi di programma e gli accordi di settore stipulati rispettivamente con le regioni e con le associazioni di categoria, tra le università, l'ICE, l'Unioncamere e i vari soggetti che operano nel campo della elaborazione dei progetti e della ricerca applicata per lo sviluppo dell'internazionalizzazione, al fine di sostenere investimenti volti a favorire i processi di internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, l'adozione di strategie innovative per l'internazionalizzazione delle imprese, nonché l'interazione tra università e imprese nella realizzazione di progetti per l'internazionalizzazione e nella identificazione di potenziali partner stranieri per lo svolgimento di attività di ricerca.
2. Con decreto del Ministro delle attività produttive, da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, di concerto con il Ministro degli affari esteri e con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, sentite la Conferenza dei rettori delle università italiane e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati priorità e settori di intervento per l'effettuazione degli investimenti di cui al comma 1 e le relative modalità di finanziamento.
3. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 1.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con tutti i soggetti operanti nel settore dell'internazionalizzazione.
4. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, sostituire le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) con le seguenti: con enti pubblici ed organismi privati.
4. 1. Zanetta.
Al comma 1, alinea, dopo le parole: con l'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura (Unioncamere) aggiungere le seguenti: e/o enti pubblici ed organismi privati.
4. 4. D'Agrò.
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere e i vari con le seguenti: tutti i.
4. 8. Saia, Mazzocchi, Saglia.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: l'Unioncamere con le seguenti: altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.
4. 2. Zanetta.
Al comma 1, lettera b), dopo le parole: l'Unioncamere aggiungere le seguenti: , altre istituzioni ed organismi pubblici e privati.
4. 5. D'Agrò.
Al comma 2, dopo la parola: Bolzano aggiungere le seguenti: sentite le associazioni di categoria.
4. 6. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.