Allegato A
Seduta n. 486 del 7/7/2004


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(A.C. 4360 - Sezione 5)

ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

1. Sono autorizzati, nell'ambito di accordi di programma con le regioni con-clusi dal Ministero delle attività produttive, specifici investimenti, anche a carattere pluriennale, per la creazione di strutture statali o regionali, anche avvalendosi dell'ICE, da destinare alla formazione di personale per gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1 della presente legge, per gli sportelli unici regionali previsti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 161, e per altri enti ed istituzioni operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese. Tali iniziative sono definite sentiti il Ministro per la funzione pubblica e il Ministro degli affari esteri, che può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto diplomatico, previsto dall'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 11 maggio 1999, n. 267.
2. Ai fini di promuovere e dare piena attuazione a strutture con la funzione di sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione di cui al comma 1, anche utilizzando gli sportelli organizzati dalle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale ed anche al


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fine di assicurarne il necessario collegamento con gli sportelli unici all'estero di cui all'articolo 1, con successivi provvedimenti sono stabiliti le modalità ed i criteri per il trasferimento delle relative risorse alle regioni.
3. L'ICE contribuisce alle attività di formazione connesse alle finalità della presente legge.
4. Per gli interventi di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di euro 3.300.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 3 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 3.
(Strutture per la formazione del personale operante nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese).

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole da: , per la creazione fino a: da destinare con le seguenti: da destinare, anche avvalendosi dell'ICE.
3. 4. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la creazione di strutture statali o regionali con le seguenti: l'utilizzo delle strutture istituzionali già esistenti preposte all'attività di formazione in tema di internazionalizzazione delle imprese.
3. 5. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: strutture con la seguente: corsi.
3. 6. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: il Ministro per la funzione pubblica aggiungere le seguenti: , il Ministro delle attività produttive.
3. 7. Nieddu, Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: può contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite con le seguenti: possono contribuirvi per i responsabili degli sportelli unici per il tramite dell'Istituto nazionale per il commercio estero, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera d), della legge 25 marzo 1997 n. 68 e.
3. 8. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: i responsabili degli sportelli unici aggiungere le seguenti: e per le altre professionalità del Ministero degli affari esteri che operano negli sportelli unici.
3. 1. Benvenuto, Gambini.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: , sentite le associazioni di categoria.
3. 9. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 2, sostituire le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale con le seguenti: a livello locale enti camerali ed organismi associativi pubblici e privati.
3. 2. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanetta.
(Approvato)


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Al comma 2, dopo le parole: gli sportelli organizzati dalle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura a livello locale aggiungere le seguenti: e/o enti pubblici camerali ed organismi privati associativi.
3. 10. D'Agrò.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il personale dei soggetti titolari di accordi di settore in tema di internazionalizzazione può partecipare a stage formativi della durata minima di centottanta giorni presso le strutture promozionali operanti all'estero, scelte tra quelle riconosciute a livello normativo dal Governo italiano.
3. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.

Al comma 4, sostituire le parole: euro 3.300.000 con le seguenti: euro 1.800.000.
3. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.