Allegato A
Seduta n. 486 del 7/7/2004


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(A.C. 4360 - Sezione 4)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 2.
(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

1. Al fine di supportare adeguatamente le funzioni attribuite agli sportelli unici all'estero, il Ministero delle attività produttive è autorizzato a effettuare, mediante le normali procedure di concorso, nuove assunzioni di personale da inquadrare nell'area C, entro il limite di spesa di euro 5.000.000 annui a decorrere dall'anno 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a euro 5.000.000 annui, a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione del fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Le procedure di assunzione sono stabilite con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica e con il Ministro dell'economia e delle finanze.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.
(Aumento dell'organico del Ministero delle attività produttive).

Al comma 1, sostituire le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.

Conseguentemente al comma 2, le parole: euro 5.000.000 con le seguenti: euro 3.000.000.
2. 2. La Commissione.
(Approvato)

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.
2. 3. La Commissione.
(Approvato)

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:
Art. 2-bis. - 1. Per le finalità di cui all'articolo 1 della presente legge, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere centoquaranta impiegati a contratto, in aggiunta rispetto al contingente


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stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. 01. Ruggeri, Vernetti.

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

Art. 2-bis.
(Aumento dell'organico del Ministero degli affari esteri).

In relazione alle esigenze derivanti dall'attivazione degli sportelli unici all'estero, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad effettuare nuove assunzioni di personale entro il limite di spesa di euro 1.000.000 per l'anno 2004 e di euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005.
2. Ai fini di cui al comma 1, ed entro il limite di spesa ivi previsto, il Ministero degli affari esteri è autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di reclutamento del personale nelle pubbliche amministrazioni ed in deroga all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, unità di personale da inquadrare in una delle seguenti posizioni economiche:
a) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto economico-finanziario e commerciale degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;
b) C1 profilo professionale «funzionario aggiunto amministrativo contabile degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari»;
c) B2 profilo professionale «assistente amministrativo degli Uffici centrali del Ministero degli affari esteri e delle Rappresentanze diplomatiche ed uffici consolari».

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari ad euro 1.000.000 per l'anno 2004 e ad euro 1.200.000 a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 3, comma 54, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. 02. Governo.