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1. Al fine di rendere più efficace e sinergica l'azione svolta dai soggetti operanti all'estero per il sostegno all'internazionalizzazione del sistema produttivo italiano, per la tutela del made in Italy e per la promozione degli interessi italiani all'estero, avuto riguardo anche alle iniziative in ambito culturale, turistico e di valorizzazione delle comunità d'affari di origine italiana, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, investimenti per la costituzione di sportelli unici all'estero, le cui sedi sono notificate alle autorità locali ai fini formali esterni conformemente alle convenzioni internazionali in vigore per l'Italia.
2. In coerenza con le linee di indirizzo dell'attività promozionale definite dal Ministro delle attività produttive e sulla base delle indicazioni formulate di intesa con il Ministro degli affari esteri, gli sportelli di cui al comma 1 esercitano funzioni di orientamento, assistenza e consulenza ad imprese ed operatori, italiani ed esteri, nonché di coordinamento di attività promozionali realizzate in loco da enti pubblici e privati. Gli sportelli svolgono altresì funzioni di assistenza legale alle imprese e di tutela dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale nonché di lotta alla contraffazione.
3. All'attività degli sportelli di cui al presente articolo, svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari, partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT), delle camere di commercio italiane all'estero con sede nelle località dello sportello e di enti ed istituzioni nazionali; possono altresì aderirvi altri soggetti che operano nel campo dell'internazionalizzazione ed enti nazionali e regionali operanti in loco.
4. I soggetti di cui al comma 3 possono essere individuati quali attuatori o fornitori di servizi degli sportelli.
5. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti partecipanti, sono definite le modalità operative di costituzione ed organizzazione, alla luce della composizione delle strutture statali e regionali già presenti all'estero, anche mediante l'impiego di nuove tecnologie d'intesa con il Ministro per l'innovazione e le tecnologie, degli sportelli unici di cui al presente articolo.
6. I responsabili degli sportelli unici all'estero di comprovata professionalità e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell' ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati, anche sulla base delle proposte provenienti dai soggetti partecipanti allo sportello, dal Ministro delle
attività produttive tra i funzionari pubblici con specifica professionalità in campo economico-commerciale ed esperti esterni alla pubblica amministrazione con professionalità equivalente. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
7. Nei Paesi esteri individuati per la costituzione degli sportelli unici, ove sia già presente un ufficio dell'ICE, anche allo scopo di attuare una corretta economia di gestione e di poterne utilizzare la competenza sui mercati, saranno prioritariamente valutate, per la direzione dello sportello, le professionalità dell'Istituto già esistenti.
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso significativi apporti di competenze provenienti dal settore privato e dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni, sono apportate le seguenti modificazioni all' articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni:
a) al secondo comma, recante la determinazione della quota di personale proveniente dal settore privato, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «trenta»;
b) l'ottavo comma, recante la determinazione della quota globale di personale estraneo all'Amministrazione degli affari esteri, è sostituito dal seguente:
«Gli esperti che l'Amministrazione degli affari esteri può utilizzare a norma del presente articolo non possono complessivamente superare il numero di centosessantacinque, di cui cinque da destinare a posti di addetto agricolo, con l'esclusione delle unità riservate da speciali disposizioni di legge all'espletamento di particolari compiti relativi alla tutela dell'ordine pubblico e della sicurezza nazionale nonché al contrasto della criminalità organizzata e delle violazioni in materia economica e finanziaria a tutela del bilancio dello Stato e dell'Unione europea, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68».
9. Almeno quarantacinque esperti del contingente di cui all'ottavo comma dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, come da ultimo sostituito dal comma 8, lettera b), del presente articolo vengono individuati secondo le procedure di cui al comma 6.
10. Per l'attuazione dei commi 1, 3 e 5 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 6.000.000 per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
11. Per l'attuazione dei commi 6, 8 e 9 del presente articolo è autorizzata la spesa di euro 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 annui a decorrere dall'anno 2005.
Al comma 1, sostituire le parole da: per la tutela del made in Italy fino alla fine dell'articolo con le seguenti: per la creazione di reti transnazionali soprattutto nel campo della piccola e media impresa e per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste, il Ministro delle attività produttive e il Ministro degli affari esteri promuovono, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano la costituzione di agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese italiane, le cui sedi sono notificate alle autorità locali conformemente alle convenzioni internazionali
in vigore per l'Italia. L'attività delle agenzie è svolta in raccordo funzionale ed operativo con le rappresentanze diplomatiche e gli uffici consolari.
2. Alle agenzie di cui al comma 1 partecipano gli uffici dell'Istituto nazionale per il commercio estero e dell'Ente nazionale italiano per il turismo (ENIT) e possono aderirvi le associazioni dì categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e i distretti industriali oltre che gli istituti di credito e i consorzi di garanzia fidi, le camere di commercio italiane all'estero ed enti nazionali e regionali operanti in loco.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro degli affari esteri, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti i soggetti di cui al comma 2, sono definite le modalità operative, di costituzione e di organizzazione, delle agenzie di cui al presente articolo e i requisiti per l'individuazione dei soggetti di cui al comma 4.
4. I responsabili delle agenzie di cui al comma 1, una volta individuati con il regolamento di cui al comma 3, sono inseriti nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperti ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Essi vengono individuati dal Ministro delle attività produttive d'intesa con i soggetti partecipanti ad ogni singolo sportello. Qualora i responsabili degli sportelli unici appartengano ai ruoli del Ministero degli affari esteri, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 34, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
5. Per l'attuazione dei commi 1 e 2 è autorizzata la spesa di 9.200.000 euro per ciascuno degli anni 2004 e 2005.
Conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: Costituzione delle agenzie per l'internazionalizzazione delle imprese.
1. 11. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
Al comma 1, dopo le parole: sistema produttivo italiano aggiungere le seguenti: , per la creazione di reti transnazionali nel campo della piccola e media impresa, per la promozione dell'offerta delle aziende contoterziste.
1. 12. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Nieddu, Rugghia, Quartiani.
Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie aggiungere le seguenti: e d'intesa con il Ministro per gli italiani nel Mondo.
1. 7. Saia, Mazzocchi, Saglia.
Al comma 1, dopo le parole: per l'innovazione e le tecnologie aggiungere le seguenti: e di concerto con la Conferenza unificata Stato-regioni, città e autonomie locali.
1. 8. Molinari, Ruggeri.
Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: La costituzione degli sportelli unici è realizzata individuando prioritariamente i Paesi di maggiore interesse economico, commerciale e imprenditoriale per l'Italia, anche al fine di razionalizzare gli strumenti già esistenti, e quelli dove non esistono strutture pubbliche adeguate capaci di assicurare le attività di promozione commerciale e di sostegno alle imprese italiane. Ai fini della costituzione degli sportelli va altresì tenuto conto, in via prioritaria, delle aree di libero scambio e di integrazione economica, nonché delle macroaree di interesse economico-commerciale
in cui è necessario garantire una presenza continuativa e una gestione coordinata.
1. 13. (Nuova formulazione) Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
(Approvato)
Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: italiani ed esteri, aggiungere le seguenti: in riferimento anche all'attività di attrazione degli investimenti esteri in Italia,
1. 30. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: , tenuto conto di quanto disposto dal terzo comma dell'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
1. 1. Benvenuto, Gambini.
Al comma 3, dopo le parole: gli uffici consolari aggiungere le seguenti: ed in coordinamento con la rete degli sportelli unici regionali per l'internazionalizzazione in Italia.
1. 14. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: operanti in loco con le seguenti: , ivi compresi gli istituti di credito, i consorzi di garanzia fidi e le rappresentanze dei sistemi fieristici operanti in loco, al fine di raccordare tutte le componenti del sistema Italia all'estero.
1. 15. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani, Ruggeri.
(Approvato)
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: , secondo criteri e modalità da stabilirsi con il regolamento di cui al comma 5.
1. 16. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
(Approvato)
Al comma 5, sostituire le parole: sentiti i con le seguenti: sentiti l'Istituto nazionale per il commercio estero e gli altri.
1. 18. Soro, Nigra.
Al comma 5, sostituire le parole: di nuove tecnologie con le seguenti: della rete informatica già operativa dell'ICE (SINCE).
1. 17. Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
Al comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente: Il personale degli sportelli unici all'estero è inserito nell'organico della rappresentanza diplomatica o dell'ufficio consolare in qualità di esperto ai sensi dell'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni.
1. 19. Ruggeri, Vernetti.
Al comma 6, primo periodo, sopprimere le parole: e dipendenti funzionalmente dal capo missione all'estero.
1. 20. (Testo modificato nel corso della seduta)Saia, Mazzocchi, Saglia.
(Approvato)
Al comma 6, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Il relativo trattamento economico, ove i responsabili siano dipendenti del Ministero delle attività produttive o dell'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE), resta a carico dell'amministrazione di appartenenza.
1. 21. Saia, Mazzocchi, Saglia.
Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole: delle attività produttive con le seguenti: degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle attività produttive,
1. 2. Benvenuto, Gambini.
Al comma 6, secondo periodo, dopo le parole: delle attività produttive aggiungere le seguenti:, di concerto con il Ministro degli affari esteri,
1. 3. Benvenuto, Gambini.
Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: ai ruoli aggiungere le seguenti: dirigenziali e direttivi.
1. 4. Benvenuto, Gambini.
Sopprimere il comma 7.
1. 5. Benvenuto, Gambini.
Sostituire il comma 8 con il seguente:
8. Per realizzare gli obiettivi di cui ai commi 1, 3 e 6, nonché per favorire all'interno degli sportelli unici la compresenza di professionalità diversificate, anche attraverso l'utilizzo di competenze provenienti dai ruoli dirigenziali delle amministrazioni pubbliche, enti o istituzioni e l'eventuale apporto di competenze dal settore privato con il regolamento di cui al comma 3 possono essere rideterminate la quota globale di personale estraneo all'amministrazione degli affari esteri e la quota di personale proveniente dal settore privato di cui all'articolo 168 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, e successive modificazioni. Il regolamento può inoltre individuare eventuali esigenze di assunzione di personale a contratto per gli sportelli unici da parte del Ministero degli affari esteri in aggiunta rispetto al contingente stabilito dall'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Conseguentemente, sopprimere i commi 9 e 10.
1. 22. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.
Al comma 8, alinea, dopo le parole: apporti di aggiungere la seguente: comprovate.
1. 6. Benvenuto, Gambini.
(Approvato)
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «cinque».
1. 23. Lulli, Gambini, Nieddu, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «quindici».
1. 24. Nieddu, Gambini, Lulli, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nigra, Rugghia, Quartiani.
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».
*1. 25. Vernetti.
Al comma 8, lettera a), sostituire la parola: «trenta» con la seguente: «venti».
Al comma 8, lettera b), capoverso, sostituire le parole da: «a norma del presente articolo» fino alla fine del capoverso con le seguenti: «possono superare il numero previsto a norma del presente articolo solo sulla base di un budget di spesa, per ogni sede all'estero, concordato sulla base dei risultati raggiunti, tramite contrattazione decentrata. I contratti sono di durata annuale, con indicazione degli obiettivi da raggiungere».
Al comma 10, sostituire le parole: euro 6.000.000 con le seguenti: euro 9.500.000.
Al comma 11, sostituire le parole da: 12.433.880 per l'anno 2004 e di euro 13.794.061 con le seguenti: 10.433.880 per l'anno 2004 e di euro 11.794.061.
*1. 26. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
1. 10. Polledri, Didonè.
1. 27. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.
1. 28. Lulli, Gambini, Buglio, Cazzaro, Cialente, Grotto, Nieddu, Nigra, Rugghia, Quartiani.