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SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO ELABORATO DALLA COMMISSIONE DI MERITO:
premesso che appare opportuno inserire una clausola di neutralità finanziaria con riferimento alla delega di cui all'articolo 6 del provvedimento concernente il riordino e la razionalizzazione degli enti operanti nel settore dell'internazionalizzazione delle imprese;
nel presupposto che gli oneri coperti a valere delle risorse indicate all'articolo 8, comma 1, non abbiano carattere permanente, ma siano limitati agli anni 2004-2005;
con la seguente condizione:
all'articolo 6, comma 1, capoverso 1-bis, dopo le parole presente legge, siano aggiunte le seguenti: «, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato,».
SUGLI EMENDAMENTI TRASMESSI DALL'ASSEMBLEA:
sugli emendamenti 1.9 Dario Galli, 1.10 Polledri, 1.11 Lulli, 1.19 Ruggeri, 1.21 Saia, 1.22, 1.27 e 1.28 Lulli, 3.3 Dario Galli, 3.5, 3.11 e 3.12 Lulli, 3.6 Nieddu, 4.3 e 5.4 Dario Galli, 5.8 Lulli, 6.5 Saia, 8.1 Dario Galli e sugli articoli aggiuntivi 2.01 Ruggeri, 5.01 Molinari, 7.01, 7.03, 7.04, 7.06 e 7.07 Saia e 7.05 D'Agrò, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1, sugli emendamenti 1.30, 2.2 e 2.3 della Commissione, nonché sull'articolo aggiuntivo 2.02 del Governo.
sull'emendamento 6.5 Saia,
Conseguentemente, si intende revocato il parere espresso nella seduta del 6 luglio 2004 sulla proposta emendativa in oggetto.