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PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per le comunicazioni, onorevole Innocenzi, ha facoltà di
GIANCARLO INNOCENZI, Sottosegretario di Stato per le comunicazioni. In relazione all'atto parlamentare in esame, si ritiene opportuno fare innanzitutto presente che le questioni poste concernono aspetti di competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed invero la commercializzazione e l'attivazione di servizi non richiesti è stata, ed è, oggetto di continua vigilanza da parte dell'Autorità, la quale ha rammentato di aver adottato due provvedimenti nei confronti della società Telecom Italia, in relazione alla vendita dei pacchetti di Teleconomy.
incaricata del servizio postale, una lettera di conferma dell'attivazione del servizio, recante la stessa data del contatto. Tale comunicazione è da considerarsi come conferma della volontà del cliente di aderire all'offerta, qualora lo stesso, dopo aver ricevuto la comunicazione, non chieda la cessazione del servizio.
PRESIDENTE. L'onorevole Annunziata ha facoltà di
ANDREA ANNUNZIATA. Signor Presidente, non si tratta tanto di dichiararmi soddisfatto o meno, dal momento che la risposta del Governo, intervenuta dopo più di un anno dalla presentazione dell'interrogazione, ha comportato la perdita di un tempo ulteriore in termini di misure da predisporre in una materia che interessa 27 milioni di abbonati (praticamente tutti i consumatori italiani).
In particolare, avendo ravvisato nell'azione di promozione ed attivazione delle offerte di servizi, posta in essere da Telecom Italia, un comportamento lesivo dei diritti degli utenti, garantiti dell'articolo 2, comma 1, lettera c) del decreto del Presidente della Repubblica n. 318 del 1997, è stata adottata una prima delibera, la n. 342/01/CONS, con la quale l'Autorità ha contestato alla predetta Telecom di dare esecuzione al contratto prima di fornire all'utente la conferma scritta delle informazioni, che dovevano essere rese precedentemente alla conclusione dello stesso. Tali successive comunicazioni non contenevano, inoltre, indicazioni circa il tempo e il modo della presunta adesione da parte dell'utente dell'offerta, nonché l'indirizzo geografico dell'ufficio reclami, risultando di conseguenza anche contrarie al diritto dell'utente di avere un'informazione corretta e trasparente.
Poiché la stessa Autorità ha accertato che, anche dopo la notifica della citata delibera, la società Telecom Italia ha proseguito nel suddetto censurabile comportamento - non ottemperando in maniera generalizzata alla diffida a non proseguire nell'attivazione di servizi non richiesti -, con delibera 260/02/CONS la medesima Telecom è stata sanzionata, ai sensi dell'articolo 1, comma 31, della legge n. 249 del 1997, per l'inottemperanza alla diffida stessa, con il pagamento di 206.582 euro.
Un'ulteriore approfondita istruttoria è stata condotta anche nei confronti della Wind Telecomunicazioni per il servizio di carrier preselection. In questo caso, la società Wind ha preferito adeguarsi alle prescrizioni dell'Autorità, accedendo all'oblazione e al pagamento in misura ridotta, pari al doppio del minimo edittale (51.646 euro).
Tutto ciò premesso, si fa presente che la società Telecom ha comunicato di aver modificato il processo di acquisizione delle adesioni da parte degli utenti, introducendo due diverse modalità: una diretta, attraverso una procedura informativa che consente di gestire le attività di vendita telefonica, conservando tutte le informazioni richieste dall'operatore al cliente in fase di colloquio telefonico; l'altra attraverso partner (negozi «Punto 187», dealers, venditori, e così via). In tale secondo caso, stando a quanto riferito dalla Telecom, è stato richiesto agli stessi partner di acquisire alcune informazioni obbligatorie e, in particolare, di accertare in modo inequivoco l'identità del cliente, attraverso il codice fiscale (se richiedente è l'intestatario della linea), ovvero attraverso un documento di identità. Nel sistema informativo di gestione devono essere, inoltre, registrate le generalità dell'addetto che ha condotto la trattativa, la data e l'ora.
Tale procedura è stata riportata in sede contrattuale e, al fine di responsabilizzare i partner per l'attività svolta, i compensi maturati vengono erogati solo a seguito della corretta acquisizione del cliente. Queste innovazioni, ad avviso della Telecom, hanno permesso un maggiore controllo sull'attività di commercializzazione, riducendo il fenomeno dell'attivazione di servizi non richiesti a proporzioni da ritenersi fisiologiche.
Allo stato attuale, in caso di reclamo telefonico, il sistema predisposto alla gestione del contratto fra il cliente e l'operatore consente di disporre della lista dei contratti corredata da tutte le informazioni necessarie e, in caso di reclamo scritto, la gestione del medesimo avviene con le modalità già in essere per la gestione dei reclami.
Nel caso che la proposta commerciale, formulata attraverso il contatto telefonico diretto o attraverso partner venga accettata, Telecom invia, tramite la società
Gli italiani non sono garantiti; la normativa presenta serie lacune e le sanzioni dovrebbero essere incassate dagli utenti ingiustamente colpiti: quindi, occorrono sanzioni più severe e veloci e risarcimenti agli utenti. Infatti, già nel mese di febbraio 2002, l'Autorità garante per la privacy aveva comunicato di avere inoltrato 18 richieste di informazioni alle maggiori società di gestione di telefonia e ad alcuni esercizi commerciali, abilitati all'attivazione di contratti telefonici per verificare le numerose segnalazioni di cittadini che ipotizzavano la violazione della normativa sulla privacy, in seguito all'attivazione, a loro nome, di servizi telefonici non richiesti (credo che, alla fine, ognuno di noi abbia avuto qualche problema al riguardo, non solo con la Telecom, ma con tutti i gestori di questo servizio).
Allo stato attuale, nulla è dato sapere sull'esito di questi accertamenti. Nonostante da tempo e più volte sia stata richiamata, anche in questa sede, l'attenzione del ministro sui servizi telefonici attivati ad insaputa degli utenti, continua ancora ad oggi ad essere sempre più frequente l'attivazione di servizi non richiesti da parte di alcuni gestori telefonici. Molti utenti, di telefonia sia fissa sia mobile, continuano a vedersi attivati servizi e pacchetti tariffari non richiesti e, in molti casi, l'attivazione avviene addirittura non consultando gli utenti o nonostante il loro diniego. In taluni casi, molti utenti, dopo essere stati contattati da una compagnia telefonica o dopo averla contattata per richiedere informazioni, si trovano abbonati ad un servizio non richiesto.
Poco o nulla è stato fatto per rafforzare la vigilanza preventiva e per applicare misure sanzionatorie, che pure esistono, nei confronti degli operatori del settore che operano in violazione della normativa vigente. L'attivazione di servizi non richiesti ed il trattamento di dati personali sono argomenti molto delicati, regolati da diverse norme, e gli illeciti effettuati per trarne profitto per sé o per altri sono reati puniti dalla legge anche con la reclusione.
Assenti o inefficaci risultano anche le iniziative di informazione a tutela dei consumatori. Solo le associazioni dei consumatori, signor sottosegretario, hanno provveduto a denunciare i casi segnalati ed a mettere in guardia i cittadini con specifiche raccomandazioni, mentre le iniziative ministeriali, atte ad arginare il fenomeno in questione ed a responsabilizzare le compagnie telefoniche, così come richiesto nell'interrogazione in esame, non sono state attuate oppure sono risultate inefficaci.


