Sul testo del provvedimento elaborato dalla Commissione di merito:
con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
Il comma 1 dell'articolo 3 sia sostituito dal seguente:
«1. Ai fini dell'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 11.500 annui a decorrere dal 2004. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri».