Allegato A
Seduta n. 478 del 16/6/2004


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(A.C. 4963 - Sezione 3)

ARTICOLO UNICO DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

1. Il decreto-legge 3 maggio 2004, n. 113, recante disposizioni per assicurare la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

ARTICOLI DEL DECRETO LEGGE NEL TESTO DEL GOVERNO

Articolo 1.

1. Per gli interventi straordinari volti all'adeguamento funzionale ed al miglioramento della sicurezza della città di Parma, scelta dall'Unione europea quale sede dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare, è autorizzato a favore del comune di Parma un limite di impegno quindicennale pari ad euro 6.450.000 a decorrere dall'anno 2005. Al relativo onore si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13 della legge 1o agosto 2002, n. 166, così come rifinanziata dall'articolo 4, comma 176, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
2. Il programma degli interventi da realizzare nell'ambito delle disponibilità autorizzate dal comma 1 è predisposto dal comune di Parma ed approvato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.