Allegato A
Seduta n. 478 del 16/6/2004


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DISEGNO DI LEGGE S. 1296 - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (4636-BIS) (APPROVATO DAL SENATO) (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 MAGGIO 2004) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE NN. 160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745

(A.C. 4636-bis - Sezione 1)

ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4636-BIS NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Capo I
DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO

Art. 1.
(Contenuto della delega).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8, uno o più decreti legislativi diretti a:
a) modificare la disciplina per l'accesso in magistratura, nonché la disciplina della progressione economica e delle funzioni dei magistrati, e individuare le competenze dei dirigenti amministrativi degli uffici giudiziari;
b) istituire la Scuola superiore della magistratura, razionalizzare la normativa in tema di tirocinio e formazione degli uditori giudiziari, nonché in tema di aggiornamento professionale e formazione dei magistrati;
c) disciplinare la composizione, le competenze e la durata in carica dei consigli giudiziari, nonché istituire il Consiglio direttivo della Corte di cassazione;
d) riorganizzare l'ufficio del pubblico ministero;
e) modificare l'organico della Corte di cassazione e la disciplina relativa ai magistrati applicati presso la medesima;
f) individuare le fattispecie tipiche di illecito disciplinare dei magistrati, le relative sanzioni e la procedura per la loro applicazione, nonché modificare la disciplina in tema di incompatibilità, dispensa dal servizio e trasferimento d'ufficio.


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g) prevedere forme di pubblicità degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati di ogni ordine e grado.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo diretto a prevedere, in via sperimentale e per un periodo di quattro anni, l'istituzione dell'ufficio del giudice, introducendo la figura dell'ausiliario dello stesso, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 9.
3. Le disposizioni contenute nei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 divengono efficaci dal novantesimo giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
4. Il Governo è delegato ad adottare, entro i novanta giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 1, le norme necessarie al coordinamento delle disposizioni dei decreti legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al medesimo comma con le altre leggi dello Stato e, con l'osservanza dei princìpi e dei criteri direttivi di cui all'articolo 10, la necessaria disciplina transitoria, prevedendo inoltre l'abrogazione delle disposizioni con essi incompatibili. Le disposizioni dei decreti previsti dal presente comma divengono efficaci a decorrere dalla data indicata nel comma 3.
5. Gli schemi dei decreti legislativi adottati nell'esercizio delle deleghe di cui ai commi 1 e 2 sono trasmessi al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, perché sia espresso dalle competenti Commissioni permanenti un parere entro il termine di sessanta giorni dalla data della trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
6. Le disposizioni previste dal comma 5 si applicano anche per l'esercizio della delega di cui al comma 4, ma in tal caso il termine per l'espressione del parere è ridotto alla metà.
7. Il Governo, con la procedura di cui al comma 5, entro due anni dalla data di acquisto di efficacia di ciascuno dei decreti
legislativi emanati nell'esercizio della delega di cui al comma 1 ovvero dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, può emanare disposizioni correttive nel rispetto dei princìpi e dei criteri direttivi di cui agli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
* 1. 34. Crosetto.
(Approvato)

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
* 1. 35. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Sopprimere il comma 2.

Conseguentemente, sopprimere l'articolo 9.
* 1. 82.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: otto mesi.
1. 36. Pisapia.

Al comma 2, sostituire le parole: due anni con le seguenti: dieci mesi.
1. 37. Pisapia.


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Al comma 2, sostituire le parole da: a prevedere fino alla fine del comma con le seguenti: all'istituzione del ruolo del funzionario giudiziario con l'osservanza dei principi e dei criteri di cui all'articolo 9.

Conseguentemente, sostituire l'articolo 9 con il seguente:
Art. 9. (Istituzione del ruolo del funzionario giudiziario). - 1. Nell'attuazione della delega di cui all'articolo 1, comma 2, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) istituire la figura professionale del funzionario giudiziario per l'espletamento delle attività amministrative in materia civile e penale indicate nelle successive lettere r) e s), possono espletare tale attività i funzionari di cancelleria in servizio presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione giudiziaria, di cui all'articolo 17-bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, introdotto dall'articolo 7, comma 3, della legge 15 luglio 2002, n. 145;
b) prevedere che il personale di cui alla lettera a) possa presentare domanda per l'inquadramento nel ruolo organico dei funzionari giudiziari, di cui alla successiva lettera e), entro e non oltre i termini stabiliti con il regolamento di cui alla successiva lettera v), prevedendo che all'atto della presentazione della domanda i soggetti interessati possano chiedere di mantenere il ruolo di direzione e coordinamento dei servizi cui erano preposti nella sede di appartenenza;
c) prevedere che gli uffici del funzionario giudiziario abbiano sede presso tutti gli uffici giudiziari previsti dall'articolo 1dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;
d) prevedere che la nomina del funzionario giudiziario avvenga con decreto del direttore generale del personale e della formazione del Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi dei Ministero della giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della domanda di cui alla precedente lettera b);
e) fissare il ruolo organico del funzionario giudiziario, in sede di prima attuazione della presente legge, nel limite massimo di 2.500 unità, salvo ampliamento successivo, da determinare con decreto del Ministro della giustizia;
f) prevedere che il funzionario giudiziario possa assumere possesso dell'ufficio entro trenta giorni dalla comunicazione della nomina, a pena di decadenza e in caso di vacanza dell'ufficio del funzionario giudiziario o di impedimento dello stesso, prevedere che le funzioni siano svolte da altro funzionario dello stesso ruolo in servizio nello stesso circondano. Se la vacanza o l'impedimento si protrae per oltre sei mesi si provvede a nuova designazione;
g) prevedere che per la nomina a funzionario giudiziario siano richiesti i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana;
2) non avere riportato condanne per qualsiasi delitto non colposo; non avere procedimenti penali in corso al momento della nomina in ruolo; non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o sicurezza;
3) essere in possesso della laurea in giurisprudenza o laurea equipollente, ferma restando, in sede di prima applicazione della presente legge, la previsione di cui all'articolo 17-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed avere svolto senza demerito le funzioni di direzione di uffici o sezioni, e tutte le funzioni proprie ed inerenti alla ex carriera direttiva delle cancellerie e segreterie giudiziarie per un periodo non inferiore a cinque anni;
h) prevedere che la nomina a funzionario giudiziario deve essere effettuata, previo accertamento dei requisiti di cui alla precedente lettera g), a favore di funzionari capaci di assolvere degnamente,


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per prestigio acquisito e per esperienza giuridica e culturale, le funzioni previste dal presente articolo;
i) prevedere che il Ministro della giustizia, con proprio decreto da emanare entro novanta giorni dalla data di pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale, determini il punteggio da attribuire ai seguenti titoli di preferenza:
1) superamento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di attività professionali e alla docenza in ambito giuridico ed economico;
2) superamento di corsi di specializzazione o di perfezionamento o master postuniversitari in materie giuridico-economiche, conseguiti presso università o istituti riconosciuti dello Stato, o di un Paese membro dell'Unione europea, ovvero di un Paese con il quale vige un accordo di reciprocità per il riconoscimento dei titoli;
3) conoscenza di due lingue parlate in Stati membri dell'Unione europea;
4) buona conoscenza e utilizzo dei sistemi informatici;
l) prevedere che il Ministero della giustizia organizzi periodicamente corsi di formazione ed aggiornamento professionale per i funzionari giudiziari presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione o presso altro organo dell'Amministrazione della giustizia;
m) prevedere che si applichino al funzionario giudiziario le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari e responsabilità di cui all'articolo 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
n) prevedere che i funzionari giudiziari mantengano lo status di impiegati civili dello Stato, appartenenti all'Amministrazione della giustizia, e siano sottoposti al trattamento giuridico ed economico previsto per gli stessi;
o) prevedere che ai funzionari giudiziari spettino lo stipendio tabellare e le indennità accessorie, compresa l'indennità di amministrazione, previste per i profili di appartenenza e che ai funzionari giudiziari spetti altresì un'indennità integrativa annuale di posizione pari a 6.000 euro al netto delle trattenute previdenziali e fiscali, valida ai fini pensionistici. All'adeguamento dell'indennità si provvede in sede di contrattazione decentrata ai sensi degli articoli 40 e 41 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;
p) prevedere che il funzionario giudiziario immesso nel ruolo, che abbia svolto per cinque anni l'attività di cui alla precedente lettera a) e per tre anni le attività di cui alla precedente lettera b), in deroga alle norme che disciplinano l'accesso alla dirigenza, di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, possa accedere nell'ambito delle dotazioni organiche determinate dall'Amministrazione della giustizia, alla dirigenza di seconda fascia previa valutazione dei risultati conseguiti;
q) prevedere che i funzionari giudiziari non possano essere destinati ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato o di procuratore o nell'albo dei consulenti tecnici, né comunque, ad uffici giudiziari avanti ai quali i loro parenti od affini svolgono abitualmente attività professionale autonoma;
r) prevedere che vengano trasferite al funzionario giudiziario in materia civile le seguenti funzioni di natura amministrativa:
1) nomina di arbitro ai sensi degli articoli 810, secondo comma, 811 e 813, terzo comma, del codice di procedura civile;
2) deposito del lodo ai sensi dell'articolo 825, terzo comma, del codice di procedura civile;
3) formazione e revisione dell'albo dei consulenti tecnici ai sensi degli articoli da 14 a 21 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile;


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4) iscrizione di periodici e quotidiani nel relativo registro, ai sensi degli articoli 5, 6 e 7 della legge 8 febbraio 1948, n. 47;
5) provvedimenti di cui agli articoli 17 e 18 della legge 7 marzo 1996, n. 108;
6) provvedimenti relativi alle esecuzioni mobiliari e immobiliari, fatta salva la fase di opposizione, ai sensi dei capi II e IV del titolo II del libro III del codice di procedura civile;
7) emissione di decreti ingiuntivi ai sensi degli articoli 641, 647 e 654 del codice di procedura civile;
8) provvedimenti relativi all'apertura delle successioni di cui agli articoli 747, primo, terzo e quarto comma, e 783, primo comma, del codice di procedura civile;
9) legalizzazione di atti e documenti per l'estero, ai sensi dell'articolo 33, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
10) competenze in materia di patrocinio a spese dello Stato nel processo civile, amministrativo, contabile e tributario, di cui all'articolo 82 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
11) provvedimenti relativi all'apposizione e rimozione dei sigilli, di cui al capo 11 del titolo IV del libro IV del codice di procedura civile;
12) apertura di cassette di sicurezza ai sensi degli articoli 1840 e 1841 del codice civile;
13) provvedimenti in materia di copia e collazione di atti pubblici di cui agli articoli da 743 a 746 del codice di procedura civile;
14) attività di cui all'articolo 2016 del codice civile in materia di ammortamento di titoli;
15) correzione di errori materiali nei casi di cui agli articoli 287 e 288 del codice di procedura civile;
s) prevedere che siano trasferite al funzionario giudiziario in materia penale le seguenti funzioni di natura amministrativa:
1) competenze in materia di casellario giudiziale di cui all'articolo 40 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto legislativo 14 novembre 2002, n. 313;
2) liquidazione dei compensi, ai sensi dell'articolo 232 del codice di procedura penale e degli articoli 82, 83, 104, 105, 115, 116, 117, 118, 141, 142, 143, 168, 169 e 171 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115;
3) provvedimenti di cui agli articoli 151 e 154 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002;
4) provvedimenti in materia di stato civile di cui agli articoli 31, 32, 34, 48, 49, comma 3, 59, 75, 76, 77, 78, 95, 96, 98 e 100 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396;
5) procedimento per la scelta dei giudici popolari, di cui agli articoli 16, 17, 18, 19, 22, 24, 25, 27, 30, 32 e 33 della legge 10 aprile 1951, n. 287, e successive modificazioni. I provvedimenti del funzionario giudiziario sono impugnabili dinanzi all'autorità giudiziaria secondo le norme previste dal codice di procedura civile, dal codice di procedura penale e dalle leggi speciali;


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t) prevedere che gli affari pendenti, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle materie attribuite alla competenza del funzionario giudiziario dalle precedenti lettere r) e s) siano disciplinate ai sensi delle disposizioni vigenti prima della predetta data, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui alla successiva lettera v);
u) prevedere che in tutte le disposizioni di legge richiamate dalle lettere r) e s), le parole: «giudice», «pubblico ministero», procuratore della Repubblica, «presidente del tribunale», «tribunale» siano sostituite rispettivamente dalle seguenti: «funzionario giudiziario» ed «ufficio del funzionario giudiziario»;
v) prevedere ai fini della copertura degli oneri che con regolamento adottato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, siano emanate le disposizioni di attuazione del presente articolo;
z) prevedere che per gli atti ed i provvedimenti di competenza del funzionario giudiziario, per ciascun grado del giudizio, sia dovuto il contributo unificato di iscrizione al ruolo, previsto dall'articolo 9 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, incrementato di 3 euro.
1. 38. Fragalà.

Al comma 2, sopprimere le parole da: , in via sperimentale fino a: anni,.
1. 39. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 2, sostituire le parole: la figura dell'ausiliario dello stesso con le seguenti: nell'organico degli uffici giudiziari di merito la figura dell'ausiliario del giudice.
* 1. 40. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 2, sostituire le parole: la figura dell'ausiliario dello stesso con le seguenti: nell'organico degli uffici giudiziari di merito la figura dell'ausiliario del giudice.
* 1. 41. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Sopprimere il comma 3.
1. 42. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 3, sostituire le parole: dal novantesimo giorno successivo a quello della con le seguenti: dopo un anno dalla.
1. 43. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 3, aggiungere, in fine, le parole: fermo restando quanto previsto nei successivi articoli.
1. 83.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Sopprimere il comma 4.
1. 44. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Mancini, Grillini.

Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: nove mesi.
1. 45. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.


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Al comma 4, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: centottanta giorni.
1. 46. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 4, dopo le parole: al comma 1, aggiungere le seguenti: uno o più decreti legislativi recanti.
1. 81. Perlini.
(Approvato)

Sopprimere il comma 5.
1. 47. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Mancini, Grillini, Lucidi.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 4.
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
* 1. 48. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire le parole: commi 1 e 2 con le seguenti: commi 1, 2 e 4.
Conseguentemente, sopprimere il comma 6.
* 1. 49. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 5, sostituire le parole da: perché sia espresso dalle competenti Commissioni fino alla fine del comma con le seguenti: ai fini dell'espressione dei pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per le conseguenze di carattere finanziario, che sono resi entro il termine di sessanta giorni dalla data di trasmissione, decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza dei pareri. Entro i trenta giorni successivi all'espressione dei pareri, il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni ivi eventualmente formulate, esclusivamente con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dai necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti, che sono espressi entro trenta giorni dalla data di trasmissione.
1. 84.(da votare ai sensi dell'articolo 86, comma 4-bis, del Regolamento).
(Approvato)

Al comma 5 sostituire la parola: sessanta con la parola: centottanta.
1. 50. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5 sostituire la parola: sessanta con la parola: centoventi.
1. 51. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta, con la seguente: novanta.
* 1. 52. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini, Ruta.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
* 1. 53. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 5, sostituire la parola: sessanta con la seguente: novanta.
* 1. 79. Pisapia.


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Al comma 5, sopprimere le parole: , decorso il quale i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
1. 78. Pisapia.

Sopprimere il comma 6.

* 1. 54. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lu
cidi, Grillini, Mancini.

Sopprimere il comma 6.
* 1. 55. Maura Cossutta, Rizzo.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , ma in tal caso fino alla fine del comma.
** 1. 56. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Al comma 6, sopprimere le parole da: , ma in tal caso fino alla fine del comma.
** 1. 57. Crosetto.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 58. Maura Cossutta, Rizzo.

Sopprimere il comma 7.
* 1. 59. Finocchiaro, Bonito, Carboni, Siniscalchi, Kessler, Magnolfi, Lucidi, Grillini, Mancini.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. Il capo II del titolo I dell'ordinamento giudiziario, approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Capo II - Degli Organi Giudiziari
Art. 11. (Incompatibilità di funzioni). - 1. I giudici e i pubblici ministeri non possono assumere impieghi od uffici pubblici o privati, ad eccezione di quelli di amministratore gratuito di istituzioni pubbliche di beneficenza. Non possono esercitare industrie o commerci, né qualsiasi libera professione.
2. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, non possono, inoltre, accettare incarichi di qualsiasi specie né possono assumere le funzioni di arbitro.
Art. 12. (Incompatibilità speciali per i primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello e i procuratori generali della Repubblica). - 1. I primi presidenti, i presidenti aggiunti della corte di cassazione, i presidenti delle corti di appello ed i procuratori generali della Repubblica non possono assumere alcun incarico fuori della residenza, tranne quelli ad essi attribuiti da leggi e regolamenti o quelli conferiti con decreto del Presidente della Repubblica.
Art. 13. (Incompatibilità di sede per parentela o affinità con professionisti). - 1. I giudici e i pubblici ministeri delle corti di appello dei giudici monocratici e dei giudici collegiali non possono appartenere ad uffici giudiziari nelle sedi nelle quali i loro parenti fino al secondo grado, o gli affini in primo grado, sono iscritti negli albi professionali di avvocato, né, comunque, ad uffici giudiziari avanti i quali i loro parenti od affini nei gradi indicati esercitano abitualmente la professione di avvocato.
Art. 14. (Incompatibilità per vincoli di parentela o di affinità tra magistrati della stessa sede). - 1. I giudici che hanno tra loro vincoli di parentela o di affinità fino al terzo grado non possono far parte della stessa corte o dello stesso tribunale o dello stesso ufficio. I pubblici ministeri che si trovano nelle medesime condizioni non possono far parte della stessa procura della Repubblica.


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2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando, per il numero dei componenti il collegio o l'ufficio giudiziario, sia da escludere qualsiasi intralcio al regolare andamento del servizio.
3. Non possono far parte come giudici dello stesso collegio giudicante nelle corti e negli organi collegiali i parenti e gli affini sino al quarto grado incluso.
1. 01. Taormina.

Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. (Organizzazione tecnica delle strutture giudiziarie). - 1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:
a) prevedere che l'organizzazione tecnica e la gestione dei servizi non aventi carattere giurisdizionale, siano affidate a un direttore tecnico, nominato dal Ministro della giustizia, al quale sono attribuiti i compiti di razionalizzare ed organizzare l'utilizzo delle risorse esistenti, di programmare la necessità di nuove strutture tecniche e logistiche e di provvedere alloro costante aggiornamento, nonché di pianificare il loro utilizzo in relazione al carico giudiziario esistente, alla prevedibile evoluzione di esso e alle esigenze di carattere sociale nel rapporto tra i cittadini e la giustizia;
b) prevedere che le funzioni di cui alla lettera a) siano svolte dal direttore tecnico, d'intesa con il presidente del tribunale e con il procuratore della Repubblica, nonché con i sindaci dei comuni ricompresi nel circondario del tribunale, disciplinando le modalità di adozione delle scelte tecnico-organizzative.
1. 02. Fanfani, Annunziata, Mantini, Papini.

Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:

Art. 1-bis. - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni relative alle magistrature amministrativa e contabile e concernenti, per gli organi delle stesse non aventi giurisdizione su tutto il territorio nazionale, la determinazione di limiti massimi di esercizio delle funzioni giurisdizionali presso la medesima sede, secondo gli stessi principi e criteri direttivi stabiliti dalla presente legge.
1. 03. Oricchio.