Allegato A
Seduta n. 473 del 25/5/2004


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(A.C. 4962 - Sezione 5)

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE AGLI ARTICOLI DEL DECRETO-LEGGE

ART. 1.
(Disposizioni per l'approvazione dei bilanci di previsioni 2004).

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:
2-bis. Il termine di cui all'articolo 36, comma 1, della legge 1o agosto 2002, n. 166, è prorogato al 30 giugno 2005.
1. 10. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

ART. 2.
(Scioglimento degli enti territoriali per mancata adozione degli strumenti urbanistici generali).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 2. - 1. I commi 7 e 8 dell'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono abrogati.
2. 1. Leoni, Marone, Maran, Amici, Bressa, Boato.


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ART. 4.
(Modalità di applicazione dell'avanzo di amministrazione presunto).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: di parte corrente.
4. 1. Mascia, Russo Spena, Lettieri.

ART. 5.
(Disposizioni per agevolare le procedure di risanamento degli enti locali in stato di dissesto finanziario).

Sopprimere il comma 01.
5. 1. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, capoverso 15, primo periodo, sopprimere le parole da: In attesa fino a: sistema tributario.
5. 2. Maran, Marone, Leoni, Amici, Bressa, Boato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. I comuni con più di 5.000 abitanti e le province che abbiano rispettato le regole del patto di stabilità interno per l'anno 2003 previste dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, commi 4, 5, 6 e 7, possono assumere personale a tempo indeterminato oltre il limite imposto dall'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, purché sussistano le seguenti condizioni:
a) che le nuove assunzioni risultino contenute nel 90 per cento dei posti vacanti risultanti dalla dotazione organica dell'ente approvata per l'esercizio 2003;
b) che vengano utilizzate graduatorie di concorsi pubblici, previa definizione di un programma straordinario di assunzione di personale appartenente alle figure professionali strettamente necessarie ad assicurare la funzionalità delle amministrazioni interessate;
c) che, oltre ai vincoli previsti dall'articolo 3, comma 60, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le singole assunzioni non comportino un aumento della spesa del personale;
d) che il rapporto tra spese correnti e costo del personale non sia superiore al 20 per cento;
e) che le amministrazioni, per ogni assunzione, rilascino un'autocertificazione che attesti la coerenza e il contenimento della spesa nel senso previsto dall'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
5. 13. Maran, Marone, Leoni, Amici, Mariotti.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 3, comma 35, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «, primo periodo» sono soppresse.
5. 11. Maran, Marone, Leoni, Amici, Mariotti.

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2-bis. All'articolo 3, comma 36, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, le parole: «50 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «112 milioni di euro».
2-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 62 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, come da ultimo modificata dalla legge n. 350 del 2003, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 14. Mascia, Russo Spena.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. All'articolo 3, comma 50, primo periodo, della legge 24 dicembre 2003,


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n. 350, dopo le parole: «maggiori oneri di personale» sono aggiunte le seguenti: «, pari al 5,66 per cento».
5. 12. Amici, Maran, Leoni, Marone, Mariotti, Cennamo.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della giustizia. Presso il Ministero dell'interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
5. 05. Amici, Leoni, Maran, Marone, Bressa, Boato.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. È abrogata la legge 24 aprile 1941, n. 392. A decorrere dal 1o gennaio 2005, le spese necessarie per il funzionamento degli uffici giudiziari sono direttamente sostenute dal Ministero della Giustizia. Presso il Ministero dell'Interno è istituito un fondo pari a 200 milioni di euro a partire dall'anno 2005. Al pagamento di quanto dovuto per gli anni pregressi, si provvede entro il 31 dicembre 2004.
5. 04. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Il Fondo ordinario per gli investimenti, di cui all'articolo 34, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, è incrementato di complessivi 63 milioni di euro per l'anno 2004.
5. 03. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. L'incremento delle risorse previsto dall'articolo 31, comma 1, secondo periodo della legge 27 dicembre 2002, n. 289, pari a 151 milioni di euro, derivante dall'applicazione del tasso programmato di inflazione per il 2003, è consolidato nei singoli trasferimenti attribuiti nel 2004.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 151 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, come da ultimo modificata dalla legge n. 350 del 2003, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.
5. 02. Mascia, Russo Spena.

ART. 6.
(Disposizioni finanziarie a favore dei comuni sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso e di comuni colpiti da eventi calamitosi).

Sopprimere il comma 1-bis.
6. 2. Leoni, Amici, Maran, Marone, Bressa, Boato.

Al comma 1-bis, capoverso Art. 145-bis, comma 2, aggiungere, in fine, le parole: da ottenere non prima, comunque, dei successivi dieci esercizi.
6. 1. Mascia, Russo Spena.


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Sopprimere il comma 2-bis.
6. 10. Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

Al comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole da: La fascia fino a: definita con le seguenti: Le fasce demaniali marittime comprese nei territori dei comuni di Campomarino (Campobasso) e San Salvo (Chieti) sono delimitate, con effetti retroattivi, secondo le rispettive linee di demarcazione definite.
6. 11. Mariotti.

ART. 6-bis.
(Istituzione del fondo per i contributi agli enti locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti).

Sostituire il comma 1, con il seguente:
1. È istituito, presso il Ministero dell'interno, un fondo finalizzato ad attribuire contributi agli enti locali per eventi eccezionali e per situazioni contingenti che necessitano di interventi. Per la dotazione del Fondo è autorizzata la spesa di 258.000 euro a decorrere dall'anno 2004.
6-bis. 10. Mariotti.

Al comma 2, sostituire le parole: per ciascuno degli ani del triennio 2004-2006 con le seguenti: a decorrere dall'anno 2004.
6-bis. 11. Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2-bis. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
6-bis. 12. Mariotti, Michele Ventura, Morgando, Maran, Maurandi.

ART. 7.
(Modifiche al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

Al comma 1, sopprimere le lettere a) e a-bis).
7. 2. Amici, Marone, Maran, Leoni, Bressa, Boato.

Al comma 1, sopprimere la lettera a-bis).
7. 1. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, lettera b-bis), sopprimere il numero 2).
7. 3. Mascia, Russo Spena.

Al comma 1, dopo la lettera b-ter), aggiungere la seguente:
b
-ter.1) All'articolo 222, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti:
«1-bis. Il limite di cui al comma 1 può essere superato fino alla concorrenza delle somme maturate a titolo di entrate tributarie ed extratributarie, non ancora accreditate agli enti locali da parte dello Stato.
1-ter. L'eventuale anticipazione di cassa attivata ai sensi del comma 1-bis è sommata alle entrate finali per la determinazione del saldo finanziario, ai fini del rispetto del patto di stabilità di cui all'articolo 28 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modificazioni ed integrazioni».
7. 10. Crisci, Benvenuto, Nanniccini, Fluvi, Cennamo, Agostini, Grandi, Coluccini, Tolotti, Pistone, Lettieri.

Sopprimere il comma 1-bis.
7. 4. Mascia, Russo Spena.


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ART. 7-ter.
(Disposizione in materia di finanziamento di interventi per opere pubbliche).

Sopprimerlo.
7-ter. 1. Mascia, Russo Spena.

ART. 7-quater.
(Addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri sulle aeromobili).

Sopprimerlo.
7-quater. 1. Mascia, Russo Spena.

Sostituirlo con il seguente:
Art. 7-quater. - 1. Il comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, è sostituito dal seguente:
«11. È istituita l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sulle aeromobili. L'addizionale è pari ad 1 euro per passeggero imbarcato ed è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito sulla base del rispettivo traffico aeroportuale secondo i seguenti criteri:
a) l'80 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;

b)
al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, il 20 per cento del totale per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali, portuali e nelle principali stazioni ferroviarie».
7-quater. 7. Rosato, Pasetto.

Al comma 1, sostituire le parole da: dell'articolo 2 fino alla fine del comma con le seguenti: , alinea, dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, la parola: «comunale» è soppressa.
7-quater. 4. Duca, Raffaldini, Tidei.

Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «per la parte eccedente» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito eccedente nell'anno 2004»;
b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «dal 1o gennaio 2005, l'aliquota del 20 per cento è elevata all'80 per cento»;
c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «dal 1o gennaio 2005, l'aliquota è ridotta al 20 per cento».
7-quater. 2. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Rosato.

Al comma 1, sostituire le parole da: le parole fino alla fine del comma con le seguenti: sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'alinea, le parole: «per la parte eccedente» sono sostituite dalle seguenti: «del gettito eccedente nell'anno 2004»;
b) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «dal 1o gennaio 2005, l'aliquota del 20 per cento è elevata al 70 per cento»;


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c) alla lettera b), è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «dal 1o gennaio 2005, l'aliquota è ridotta al 30 per cento».
7-quater. 3. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei.

Al comma 1, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: «Per gli anni 2004 e 2005».
7-quater. 5. Duca, Raffaldini, Rosato.

Al comma 1, sostituire la parola: soppresse con le seguenti: sostituite dalle seguenti: «Fino al 31 dicembre 2004».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il comma 11, è aggiunto il seguente:
«11-bis. A decorrere dall'anno 2005, l'addizionale di cui al comma 11 è versata all'entrata del bilancio dello Stato, per la successiva riassegnazione in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'interno e ripartito secondo i seguenti criteri:
a) l'80 per cento del totale a favore dei comuni del sedime aeroportuale o con lo stesso confinanti secondo la media delle seguenti percentuali: percentuale del rispettivo traffico aeroportuale; percentuale di superficie del territorio comunale inglobata nel recinto aeroportuale sul totale del sedime; percentuale della superficie totale del comune nel limite massimo di 100 chilometri quadrati;
b) al fine di pervenire ad efficaci misure di tutela dell'incolumità delle persone e delle strutture, la restante quota del 20 per cento del totale è utilizzata dallo stesso Ministero dell'interno per il finanziamento di misure volte alla prevenzione e al contrasto della criminalità e al potenziamento della sicurezza nelle strutture aeroportuali e nelle principali stazioni ferroviarie».
7-quater. 6. Duca, Raffaldini, Albonetti, De Luca, Mazzarello, Panattoni, Rognoni, Susini, Tidei, Rosato.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, sono apportate le seguenti modificazioni:
alla lettera a), le parole: «il 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «l'80 per cento»;
alla lettera b), le parole: «l'80 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «il 20 per cento».
7-quater. 8. Rosato, Pasetto.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:
1-bis. Al comma 11 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, lettera b), dopo le parole: «strutture aeroportuali» è aggiunta la seguente: «, portuali».
7-quater. 9. Rosato, Pasetto.

ART. 7-quinquies.
(Interpretazione autentica in materia di compensi per consegna di certificati elettorali).

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. All'articolo 29, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la lettera c) è aggiunta la seguente:
«c-bis) le entrate aventi carattere di eccezionalità».
7-quinquies. 01. D'Agrò.


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Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. All'articolo 29, comma 7, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali» sono aggiunte le seguenti: «dalla copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato».
*7-quinquies. 02. Marone, Amici, Maran, Leoni, Bressa, Boato, Cennamo.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. All'articolo 29, comma 7, lettera d), della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo le parole: «e quelle eccezionali derivanti esclusivamente da calamità naturali» sono aggiunte le seguenti: «dalla copertura dei debiti fuori bilancio derivanti da sentenze passate in giudicato».
*7-quinquies. 06. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. Il comma 15 dell'articolo 29 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, è abrogato.
7-quinquies. 013. Leoni, Maran, Marone, Amici, Mariotti, Cennamo.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - (Sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno. Abrogazione del «blocco degli investimenti»). - 1. All'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002 n. 289, le parole: «e, inoltre, non possono ricorrere all'indebitamento per gli investimenti» sono soppresse.
7-quinquies. 07. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - (Revisione delle sanzioni per il mancato rispetto del Patto di stabilità interno). - 1. Le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 15, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, non si applicano alle province e ai comuni che nel 2003 non abbiano conseguito gli obiettivi del Patto di stabilità interno.
7-quinquies. 05. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. Per l'anno 2004 è attribuito un contributo statale di 300 milioni di euro che, previa attribuzione dell'importo di 20 milioni di euro a favore di unioni di comuni e di 5 milioni di euro a favore delle comunità montane, per il 50 per cento è destinato ad incremento del Fondo ordinario e per il restante 50 per cento è distribuito secondo i criteri e per le finalità di cui all'articolo 31, comma 11, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244, nel calcolo delle risorse è considerato il fondo perequativo degli squilibri di fiscalità locale.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a 300 milioni di euro per l'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo di riserva di cui alla legge n. 468 del 1978, articolo 9-ter, come da ultimo modificata dalla legge n. 350 del 2003, tabella C, rubrica Ministero dell'economia e delle finanze.
7-quinquies. 010. Mascia, Russo Spena.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione


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degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che, alla data del 29 gennaio 2004, gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei relativi bilanci.
7-quinquies. 011. Mariotti, Maran, Michele Ventura, Maurandi, Morgando.

Dopo l'articolo 7-quinquies, aggiungere il seguente:
Art. 7-sexies. - 1. Al fine di assicurare l'equilibrio dei bilanci delle regioni e degli enti locali interessati, non si dà luogo a ripetizione di quanto corrisposto in attuazione degli articoli 54 e 55 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, ed è autorizzato il pagamento delle somme indicate nei decreti del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 febbraio 2003, del 3 aprile 2003 e del 18 luglio 2003, a favore degli interventi ammessi a finanziamento, a condizione che gli enti territoriali assegnatari abbiano iscritto i corrispondenti importi nei bilanci relativi agli esercizi finanziari fino al 2004.
7-quinquies. 012. Mariotti, Maran, Michele Ventura, Maurandi, Morgando.
(Approvato)