Allegato B
Seduta n. 472 del 24/5/2004


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ECONOMIA E FINANZE

Interrogazione a risposta scritta:

ANTONIO RUSSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 10, comma 2 della legge 23 marzo 1983 n. 78, prevede che l'indennità di cui al comma precedente (indennità supplementare di mensile di comando) spetta altresì ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando che abbiano funzioni di responsabilità corrispondenti. I destinatari della predetta indennità saranno determinati, su proposta del Capo di Stato Maggiore della Difesa con decreto del ministero della difesa da emanare di concerto con il ministero del tesoro;
l'articolo 1 del decreto interministeriale 23 aprile 2001 stabilisce che «l'indennità supplementare prevista dall'articolo 10, comma 2, della legge 23 marzo 1983 n. 78, viene corrisposta ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica titolari di comando di seguito indicati che hanno funzioni di responsabilità corrispondenti a quelle degli ufficiali e sottufficiali in comando di singole unità o gruppi di unità navali;
lo stesso decreto interministeriale stabilisce che per i sottufficiali di Marina l'indennità supplementare di comando spetta anche al Comandante di reparto posto a livello di Comandante di servizio comando territoriali;
le nome legislative in vigore (legge 30 novembre 2002, n. 295), realizzano il completo allineamento economico e funzionale dei sottufficiali delle forze armate con marescialli delle forze di Polizia ad ordinamento


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militare ed agli ispettori forze di Polizia ad ordinamento civile dettando disposizioni per ottenere l'equiparazione economica giuridica tra gradi e qualifiche tra i sottufficiali in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e i marescialli dell'Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e delle altre forze di Polizia;
l'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 2002 n. 164, prevede espressamente che «ferme restanti le disposizioni relative all'equiparazione tra gradi e qualifiche delle forze di Polizia e quello delle forze Armate, l'indennità di impiego operativo per attività di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco, nonché le relative indennità supplementari attribuite al personale delle forze di Polizia ad ordinamento militare, sono rapportate con le medesime modalità applicative e fermo restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennità agli importi ed alle maggiorazioni vigenti per il personale delle forze armate impiegato nelle medesime modalità operative;
l'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 2002 n. 164, stabilisce che ai fini della prevista corresponsione dell'indennità di comando navale per il personale che riveste funzioni e responsabilità corrispondenti al comando di singole unità o gruppi di unità navali, di cui all'articolo 10 della legge sulle indennità operative, si provvede all'individuazione dei titoli di comando con determinazione delle singole amministrazioni interessate di concerto con il ministero dell'economia e delle finanze -:
per quali ragioni non sia stata disposta ai comandanti di Stazione dei Carabinieri la corresponsione dell'indennità supplementare di mensile di comando, quali titolari di comando con funzioni e responsabilità corrispondenti, in applicazione del combinato disposto dell'articolo 10, comma 2 della legge 23 marzo 1983 n. 78 e dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica, 18 giugno 2002 n. 164, nonché la corresponsione della somma complessivamente maturata equivalente alla sommatoria delle indennità supplementari mensili non recepita, a far data dal 23 aprile 2001 e se non ritenga di dover adottare urgenti iniziative normative volte a sanare una evidente disparità di trattamento.
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