Allegato A
Seduta n. 468 del 17/5/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 1296 - DELEGA AL GOVERNO PER LA RIFORMA DELL'ORDINAMENTO GIUDIZIARIO DI CUI AL REGIO DECRETO 30 GENNAIO 1941, N. 12, PER IL DECENTRAMENTO DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, PER LA MODIFICA DELLA DISCIPLINA CONCERNENTE IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA CORTE DEI CONTI E IL CONSIGLIO DI PRESIDENZA DELLA GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHÉ PER L'EMANAZIONE DI UN TESTO UNICO (APPROVATO DAL SENATO) (TESTO RISULTANTE DALLO STRALCIO DELL'ARTICOLO 12 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 4346, DELIBERATO DALL'ASSEMBLEA IL 5 MAGGIO 2004) (4636-BIS) ED ABBINATE PROPOSTE DI LEGGE: BURANI PROCACCINI; CENTO; BONITO ED ALTRI; PISAPIA E RUSSO SPENA; PEZZELLA E NESPOLI; TRANTINO; FRAGALÀ ED ALTRI; FRAGALÀ; FRAGALÀ; FRAGALÀ; GAZZARA ED ALTRI; ANEDDA ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; BUEMI ED ALTRI; ANEDDA ED ALTRI; MALGIERI; VITALI; VITALI ED ALTRI; VITALI E ARNOLDI; TAORMINA ED ALTRI; LA GRUA; FANFANI E FISTAROL; LANDOLFI; FRAGALÀ; PISAPIA; ORICCHIO; COLA ED ALTRI; PISAPIA; PISAPIA; PISAPIA; PISAPIA; ORICCHIO ED ALTRI; ORICCHIO ED ALTRI; PITTELLI ED ALTRI; ORICCHIO ED ALTRI; PISAPIA; BUEMI ED ALTRI. (160-451-632-720-984-1257-1529-1577-1630-1631-1913-1940-2137-2152-2153-2154-2183-2257-2439-2569-2570-2668-2883-3014-3662-3718-3741-4002-4029-4157-4158-4291-4304-4433-4434-4435-4483-4688-4745)

(A.C. 4636-bis - Sezione 1)

QUESTIONE PREGIUDIZIALE PER MOTIVI DI COSTITUZIONALITÀ

La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame attribuisce al procuratore della Repubblica la titolarità «esclusiva» dell'azione penale (articolo 5) e questo comporta la concentrazione del potere di sottoposizione a indagini e processo, e dell'eventuale conseguente privazione della libertà personale nelle mani di circa duecento magistrati in tutta Italia;
questa scelta e la conseguente rigida gerarchizzazione dell'ufficio del pubblico ministero rappresentano una oggettiva diminuzione delle garanzie dei cittadini in ordine all'esercizio dell'azione penale e si pongono in contrasto con l'articolo 101 e con l'articolo 112 della Costituzione, che configurano invece un modello di organizzazione giudiziaria diffuso, senza filtri gerarchici come costantemente ribadito dalla Corte costituzionale («l'organo dell'ufficio del pubblico ministero, nell'ambito del principio di soggezione soltanto alla legge, è abilitato a decidere con pienezza di poteri e senza interferenze di sorta da parte di altre istanze della pubblica accusa in ordine allo svolgimento delle indagini finalizzate all'esercizio dell'azione penale» sentenza n. 462/93);

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge.
n. 1. Finocchiaro, Fanfani, Buemi, Maura Cossutta, Cento.