Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 467 del 13/5/2004
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Deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del Tribunale civile di Messina (ore 10,05).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'esame di una deliberazione per l'elevazione di un conflitto di attribuzione nei confronti dell'autorità giudiziaria (Tribunale civile di Messina).
Comunico che è stata sottoposta all'Ufficio di Presidenza, che l'ha approvata all'unanimità nella riunione del 29 aprile 2004, la proposta di elevare conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato nei confronti del Tribunale civile di Messina, in relazione a taluni provvedimenti da questo assunti nell'ambito di un procedimento nel quale il deputato Vendola è stato convenuto in giudizio per alcune sue dichiarazioni.
In particolare, nell'ambito di tale procedimento, il difensore del deputato ha eccepito l'applicabilità dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione per le dichiarazioni rese dal deputato medesimo. Il giudice, anziché trasmettere gli atti alla Camera dei deputati ai fini della prescritta deliberazione sull'esistenza dei presupposti di applicabilità della guarentigia dell'insindacabilità, ha proseguito il giudizio, trattenendo infine la causa in decisione.
Su segnalazione del deputato interessato, la Camera dei deputati, nella seduta del 10 novembre 2003, su conforme ed unanime proposta della Giunta per le autorizzazioni, ha deliberato l'insindacabilità dei fatti per i quali era in corso il procedimento.
Successivamente, in data 26 gennaio 2004, il Tribunale di Messina, anzichè conformarsi alla decisione della Camera ovvero elevare conflitto di attribuzione, rispettando i principi costituzionali ora attuati dall'articolo 3 della legge n. 140 del 2003, ha provveduto a sollevare questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 7, della citata legge n. 140 del 2003.


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La Giunta per le autorizzazioni, investita nuovamente in relazione alla determinazione del tribunale sopra richiamata a seguito di segnalazione del deputato interessato, ha esaminato la questione nelle riunioni del 3 e 17 marzo 2004.
Nel corso di tali riunioni è stato ricordato come alla configurazione della disciplina procedurale in tema di insindacabilità, di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione, abbiano concorso nel tempo, nel quadro delle disposizioni costituzionali, sia sentenze della Corte costituzionale sia fonti di rango legislativo.
Secondo tale disciplina, spetta alle Camere deliberare sull'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione e, ove intervenga una pronuncia d'insindacabilità, l'autorità giudiziaria ha solo l'alternativa di conformarsi alla deliberazione parlamentare oppure di elevare il conflitto di attribuzione. La Giunta ha altresì ricordato le precedenti evenienze in cui si era già posto il problema di una simile invasione delle attribuzioni della Camera dei deputati in ragione della mancata immediata definizione dei procedimenti pendenti.
La Giunta è quindi pervenuta alla conclusione che tanto i provvedimenti adottati dal giudice a seguito della eccezione formulata dal deputato Vendola relativa all'applicazione dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, quanto quello adottato successivamente alla deliberazione della Camera, nel senso dell'insindacabilità, siano da considerarsi lesivi delle attribuzioni alla Camera.
Essa ha pertanto ritenuto che la Camera medesima debba elevare un conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato innanzi alla Corte costituzionale nei confronti del citato Tribunale per chiedere alla Corte di stabilire che non spettava al medesimo Tribunale adottare i seguenti provvedimenti: provvedimento di rinvio dell'udienza assunto dal Tribunale civile di Messina in composizione monocratica in data 30 giugno 2003; provvedimento di rinvio assunto dal Tribunale civile di Messina in composizione monocratica in data 21 luglio 2003; provvedimento assunto dal Tribunale civile di Messina in composizione monocratica in data 22 settembre 2003 con cui è stata trattenuta la causa in decisione; ordinanza assunta dal Tribunale civile di Messina in composizione monocratica in data 26 gennaio 2004, di remissione degli atti alla Corte costituzionale con cui è stata sollevata questione di legittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1 e 7, della legge n. 140 del 2003.
L'Ufficio di Presidenza, nella riunione del 29 aprile scorso, concordando sulle conclusioni a cui è pervenuta la Giunta per le autorizzazioni, ha deliberato all'unanimità di proporre all'Assemblea di elevare un conflitto di attribuzione nei confronti del tribunale civile di Messina nei termini sopra descritti.
Avverto che, se non vi sono obiezioni, tale deliberazione si intende adottata dall'Assemblea.
(Così rimane stabilito).

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