Allegato A
Seduta n. 467 del 13/5/2004


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PROPOSTA DI LEGGE: BERTINOTTI ED ALTRI: ISTITUZIONE DI UN NUOVO MECCANISMO DI INDICIZZAZIONE AUTOMATICO DELLE RETRIBUZIONI DA LAVORO DIPENDENTE (1032)

(A.C. 1032 - Sezione 1)

ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto da emanare entro il 30 settembre di ciascun anno, procede alla ricognizione della percentuale pari alla differenza tra il tasso d'inflazione programmata previsto dal Documento di programmazione economico-finanziaria per il medesimo anno e la variazione media dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati rilevata dall'Istituto nazionale di statistica per i dodici mesi precedenti la suddetta data.
2. I datori di lavoro pubblici e privati corrispondono ai propri dipendenti, in occasione del periodo di paga relativo al mese di gennaio, una somma determinata applicando alla retribuzione di cui all'articolo 27 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1955, n. 797, e successive modificazioni, corrisposta nell'anno solare precedente, la percentuale determinata dal decreto di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'eventuale onere determinato dalla presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO UNICO DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1

Sopprimerlo.
* 1. 10. La Commissione.

Sopprimerlo.
* 1. 11. Dario Galli.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. L'ISTAT è impegnato a rivedere, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni


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e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
2. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».
3. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni».
4. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati».
5. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2005 i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

6. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dalla presente legge e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 01. Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. L'ISTAT è impegnato a rivedere, entro sessanta giorni dalla data


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di entrata in vigore della presente legge e previa consultazione delle organizzazioni sindacali e dei consumatori, le metodologie di rilevazione, la composizione del paniere per il calcolo dell'indice dei prezzi al consumo e dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, al fine di adeguarle alla reale composizione dei consumi, tenendo anche conto della stagionalità dell'acquisto di alcuni prodotti di largo consumo, ed a istituire l'indice dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni. A tutti i soggetti interessati, a partire dagli istituti di ricerca, l'ISTAT deve garantire la piena possibilità di disporre dei dati analitici delle rilevazioni e delle metodologie seguite, anche al fine di stimare gli effetti dell'aumento medio dei prezzi sulle diverse tipologie familiari.
2. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati» sono sostituite dalle seguenti: «il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie con capofamiglia di età superiore a 65 anni».
3. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 02. Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

All'articolo aggiuntivo 1. 03, comma 1, capoverso, primo periodo, sostituire le parole: il 2 per cento rispetto al con le seguenti: dello 0,5 per cento il.
0. 1. 03. 1. Alfonso Gianni.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. L'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, è sostituito dal seguente:
«1. A decorrere dal 1o gennaio 2004, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto di ciascun anno, oppure quando cumulativamente il valore medio di tale indice relativo ad un periodo di due o più anni terminanti alla medesima data di ciascun anno, supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno precedente, si provvede a neutralizzare integralmente gli effetti dell'ulteriore pressione fiscale non rispondenti a incrementi reali di reddito. Ai fini della restituzione integrale del drenaggio fiscale si provvede mediante l'adeguamento degli scaglioni, delle aliquote, delle detrazioni e dei limiti di reddito previsti negli articoli 11, 12 e 13 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni».

2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 03. Benvenuto, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. All'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «Si applicano i criteri e le modalità di cui ai commi 4 e 5


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dell'articolo 24 della legge 28 febbraio 1986, n. 41» sono sostituite dalle seguenti: «La percentuale di aumento si applica sull'importo non eccedente il quintuplo del trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti. Per le fasce di importo superiore al quintuplo del trattamento minimo la percentuale è ridotta al 75 per cento. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da emanarsi entro il 20 novembre di ciascun anno, sono determinate le percentuali di variazione dell'indice di cui al presente comma e le modalità di corresponsione dei conguagli derivanti dagli scostamenti tra i valori come sopra determinati e quelli accertati».
2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 04. Gasperoni, Cordoni, Guerzoni, Buffo, Diana, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:
Art. 2. - 1. All'articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ulteriori aumenti possono essere stabiliti con legge finanziaria in relazione all'andamento dell'economia, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale. Con effetto dal 1o gennaio 2005 i predetti aumenti sono stabiliti nel limite di un punto percentuale della base imponibile a valere sulle fasce di pensione fino ad un valore pari ad una volta e mezzo il trattamento minimo del fondo pensioni per i lavoratori dipendenti».

2. Con legge finanziaria si provvede a quantificare l'onere determinato dal presente articolo e alla relativa copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 5, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.
1. 05. Guerzoni, Cordoni, Buffo, Diana, Gasperoni, Innocenti, Motta, Nigra, Sciacca, Trupia, Delbono, Camo, Squeglia, Lusetti, Ceremigna, Widmann, Bottino.