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ANTONIO MEREU. Con il disegno di legge di conversione che ci accingiamo ad approvare la validità delle certificazioni rilasciate dalle SOA agli esecutori di lavori pubblici di importo superiore a 150 mila euro, previsto all'articolo 15 del regolamento di cui al decreto del Presidente
della Repubblica n. 34 del 25 gennaio 2000 e successive modificazioni, è prorogata al 15 luglio 2004.
Come è noto, gli organismi di attestazione, denominati SOA, certificano la sussistenza dei requisiti di legge indispensabili alle imprese di costruzione per accedere al mercato dei lavori pubblici.
L'articolo 7 della legge 1o agosto 2002, n. 166, modificativo dell'articolo 8, comma 4, legge g) della legge 11 febbraio 1994, n. 109, che ha elevato la durata dell'efficacia delle certificazioni SOA ai soggetti esecutori di lavori pubblici da 3 a 5 anni, ha altresì previsto che deve essere disposta una verifica triennale sia dei requisiti di ordine generale sia di quelli di capacità strutturale, i cui criteri vengono stabiliti da apposito regolamento che è stato emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 10 maggio 2004 ed è entrato in vigore solo il 28 aprile scorso.
Per eliminare le conseguenze relative al ritardo di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del suddetto decreto del Presidente della Repubblica, che tra l'altro impedirebbe a tutte le imprese di sottoporsi alle verifiche triennali secondo le procedure previste, atteso che - come sappiamo - per sottoporsi a verifica occorre fare domanda alle SOA almeno 60 giorni prima della scadenza e che a loro volta le SOA devono compiere l'istruttoria di verifica entro i successivi 30 giorni, si è reso necessario far slittare il termine previsto per la verifica della validità delle certificazioni. Le predette considerazioni, a cui si aggiungono i motivi dell'ulteriore miglioramento del testo avvenuto con l'introduzione di due nuovi articoli da parte della VIII Commissione, giustificano e confermano la straordinarietà e l'urgenza di provvedere alla proroga al 15 luglio 2004 della validità della attestazione SOA.
L'articolo 1-bis come ha ricordato il relatore, onorevole Stradella, provvede a rendere nuovamente concreta la facoltà di ricorrere al termine decennale per la documentazione dei requisiti tecnici e finanziari relativi all'esecuzione di lavori pubblici come dighe, centrali elettriche ed impianti di distribuzione e trasformazione di energia.
L'articolo 1-ter invece differisce al 1o gennaio 2006 il termine di entrata in vigore di una norma in tema di barriere di sicurezza relativamente all'obbligo del possesso della certificazione di qualità per le imprese che intendono ottenere l'attestazione SOA per l'esecuzione di lavori concernenti la categoria OS12.
Per quanto riguarda la proroga relativa alle certificazioni SOA, riteniamo - in accordo con quanto rilevato in corso d'esame in Commissione e come già affermato dal relatore in sede di discussione -, che essa debba riferirsi non tanto al termine di scadenza delle attestazioni, quanto al termine previsto per la verifica triennale finalizzata al mantenimento dei requisiti di ordine generale e di capacità strutturale di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 93 del 2004.
Grazie al provvedimento in esame, le SOA potranno effettuare le verifiche triennali senza interruzione della validità delle certificazioni, permettendo alle imprese che superano la verifica di poter usufruire di altri due anni di validità del proprio attestato.
Concludendo, per quanto esposto, dichiaro il voto favorevole del gruppo dell'Unione dei democratici cristiani e dei democratici di centro sul provvedimento in esame.

