Resoconto stenografico dell'Assemblea
Seduta n. 466 del 12/5/2004
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(Dichiarazioni di voto finale - A.C. 4398)

PRESIDENTE. Passiamo alle dichiarazioni di voto sul complesso del provvedimento.
Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Mantini. Ne ha facoltà.

PIERLUIGI MANTINI. Signor Presidente, con le modifiche apportate dall'Assemblea, attraverso un confronto, ancora una volta dimostratosi utile (è stato utilizzato il metodo della discussione pubblica, ponendo attenzione al merito dei provvedimenti), riteniamo di dovere cambiare il nostro orientamento di voto.
Non vi è stata, infatti, una riduzione incongrua dei termini occorrenti per la sospensione condizionale della pena. Riteniamo, pertanto, sia pure con un modo di procedere molto schizofrenico ed inadeguato ad una seria politica in materia di sicurezza, che il provvedimento sia di qualche utilità, soprattutto per quanto riguarda il principio normativo che stabilisce l'indifferenza della sanzione pecuniaria ai fini del computo dei termini per la sospensione condizionale.
In tal senso, dunque, preannuncio l'espressione del voto favorevole del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo sul provvedimento in esame (Applausi dei deputati del gruppo della Margherita, DL-L'Ulivo).

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Bonito. Ne ha facoltà.

FRANCESCO BONITO. Signor Presidente, preannuncio l'espressione da parte dei Democratici di sinistra-L'Ulivo del voto favorevole sul provvedimento in esame. Riteniamo sia giusto orientare il nostro voto in tal senso, anche se il testo risultante dalle modifiche intervenute non ci soddisfa completamente.
Non si può negare (questa è, peraltro, la ragione per cui votiamo favorevolmente) che il più importante dei nostri emendamenti è stato approvato dalla maggioranza dell'Assemblea e ciò ha reso il provvedimento stesso sicuramente diverso da quello pervenutoci dal Senato, rispetto al quale avevamo espresso le note perplessità.


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Non si trattava di contestare in astratto un principio, certamente di equità, ma occorreva, da classe politica e dirigente responsabile, calare quel principio nel contesto storico in cui viviamo, misurandoci con le grandi questioni della sicurezza che tanto affannano il Parlamento e le singole forze politiche.
La riduzione del termine di efficacia della pronuncia di sospensione condizionale della pena, a nostro avviso - lo abbiamo reiteratamente detto e ribadito -, costituiva un arretramento rispetto ad una posizione che, viceversa, riteniamo debba sempre essere assai netta, forte e rigida rispetto al sentimento di sicurezza che - com'è noto - scema sempre di più nella collettività nazionale.
I voti di molti gruppi dell'opposizione e i voti di coscienza espressi da parlamentari della maggioranza hanno consentito questo risultato, che sottolineo senza eccessiva enfasi ma comunque con soddisfazione, per il semplice fatto che è stato un voto espresso all'esito di una discussione nella quale si sono confrontate opinioni e punti di vista diversi e in cui alcuni di noi sono riusciti ad esprimere una motivazione a sostegno del proprio orientamento. Dunque, va ad onore della Camera se l'argomento di un deputato dell'opposizione è stato accettato ed accolto da un collega della maggioranza che ha posto quelle argomentazioni a fondamento di un voto in dissenso rispetto al voto politico espresso dal proprio gruppo.
Ciò che rimane del provvedimento, una volta espunta la parte che più ci preoccupava, è in parte positivo e in parte da discutere. È certamente positivo che si sia resa norma dello Stato una interpretazione del giudice di legittimità, che aveva considerato in modo evolutivo ed equo gli articoli 163 e 165 del codice penale, in tema di sospensione condizionale della pena. Cioè, anche in presenza di una condanna del giudice di merito che comprendeva la sanzione detentiva unita a quella pecuniaria, il giudice di legittimità aveva stabilito il principio che quel giudice di merito legittimamente poteva sospendere la sola pena detentiva e lasciare alla libera esecuzione la pena pecuniaria.
Il principio del giudice di legittimità - com'è noto e come sanno molti operatori del diritto - non aveva trovato unanime accoglimento da parte della giurisdizione di merito, come può accadere secondo le giuste regole del nostro sistema. E ciò comportava che casi identici venissero poi disciplinati in modo diverso, giacché i giudici di merito delle varie autorità giudiziarie e territoriali avevano opinioni distinte sulla questione giuridica che ho testé prospettato.
Oggi affermiamo per legge ciò che, sul piano interpretativo, aveva affermato la Corte suprema di cassazione; dunque, l'applicazione di tale principio diventerà unanime ed omogenea su tutto il territorio nazionale.
Un'altra parte del provvedimento che, certamente, va valutata positivamente è quella contenuta nell'articolo 1 - proveniente dal Senato - che, durante i lavori della Commissione, avevamo lasciato intatta. Mi riferisco, in particolare, alla d) dell'articolo 1.
In tale previsione normativa viene tipizzata l'ipotesi di una pena concretamente inflitta dal giudice in termini inferiori all'anno. Per ipotesi concrete di questa natura, proponiamo una disciplina di favore - nei sensi, appunto, della sospensione condizionale della pena e poi della riabilitazione - che può trovare ingresso e che non contrasta con le esigenze di prevenzione e di rispetto delle esigenze di sicurezza della gente che avevo richiamato in precedenza.
Si tratta in questo caso di fatti concretamente valutati dal giudice in termini di scarsa gravità. Ed allora, se il fatto sottoposto all'esame del magistrato è di lieve entità, a noi pare cosa giusta ed equa introdurre una disciplina di favore in merito all'applicazione della pena prima e all'eliminazione degli effetti della condanna poi; pertanto, l'abbiamo approvata senza incertezze.
Più problematica è la posizione del gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo,


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rispetto alla disciplina novellata in tema di riabilitazione. Molte delle argomentazioni addotte, sia dal relatore sia dai colleghi intervenuti a sostegno della disciplina proveniente dal Senato, sono da me sicuramente condivise. È innegabile che l'effetto tipizzato dalla norma positiva in tema di riabilitazione conduce ad effetti iniqui, laddove concretamente applicata, a causa dei tempi lunghissimi del nostro processo. È innegabile, altresì, che, dal momento in cui si commette un reato, al momento in cui questo viene giudicato, al momento infine in cui il condannato può invocare l'applicazione in suo favore delle norme sulla riabilitazione, possono passare anche molti anni. Tale effetto è indubbiamente ed indiscutibilmente iniquo. Nondimeno, mi chiedo - l'ho fatto nel corso dei lavori e lo sto facendo adesso in sede di dichiarazione di voto finale - se sia giusto ed opportuno indebolire l'effetto preventivo che il legislatore aveva connesso alla fase intertemporale, decorrente dal momento in cui poteva sorgere il diritto alla riabilitazione fino a quello della sua concreta invocazione.
La nostra posizione è che tale mutamento di disciplina, ovvero tale restrizione del tempo, indebolisce l'effetto di prevenzione; per questo motivo, anche in considerazione del contesto storico nonché dei possibili effetti sulla vita dei cittadini, tale novella ci sembra inopportuna, giacché la mia opinione corrisponde a quella del gruppo parlamentare al quale appartengo.
Con lo stesso articolo 3 abbiamo apportato una modifica assai significativa, pur non discutendone adeguatamente nel corso dei lavori, forse commettendo un errore; mi riferisco in particolare alla seconda parte del suddetto articolo, laddove si è stabilito il principio che il tempo occorrente alla maturazione del diritto alla riabilitazione inizia a decorrere dallo stesso momento in cui inizia il termine di sospensione della pena. Questo comporterà indubbiamente una forte riduzione dei tempi necessari alla maturazione di quel diritto alla riabilitazione di cui abbiamo parlato.
Confesso che su tale aspetto non nutro certezze: da un lato, non posso negare l'equità del principio, dall'altro, mi interrogo sulla sua opportunità. La Camera lo ha approvato e, in sede di dichiarazione di voto finale, il gruppo dei Democratici di sinistra-L'Ulivo conferma il suo contributo. Speriamo che la sua applicazione sia positiva e che i benefici procurati risultino maggiori degli inconvenienti che potenzialmente è in grado di procurare.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Nuccio Carrara. Ne ha facoltà.

NUCCIO CARRARA. Signor Presidente, intervengo solo per annunciare il voto favorevole del gruppo di Alleanza Nazionale.

PRESIDENTE. Ha chiesto di parlare per dichiarazione di voto l'onorevole Lussana. Ne ha facoltà.

CAROLINA LUSSANA. Signor Presidente, intervengo brevemente per annunciare il voto favorevole del gruppo della Lega Nord Federazione Padana, grazie all'approvazione di una proposta emendativa da noi presentata e al fatto che le forze politiche della Casa delle libertà hanno impedito la modifica del termine di sospensione condizionale della pena. Non comprendevamo infatti la ratio di tale previsione, pur riconoscendo l'esistenza di aspetti positivi del provvedimento.
Esprimiamo perplessità sulla modifica dei termini relativi alla riabilitazione, sia per quanto concerne l'anticipazione del termine sia per quanto concerne la riduzione da dieci a otto anni per i recidivi e da cinque a tre anni negli altri casi. Ricordo, in particolare all'onorevole Bonito, che è stato inserito il principio della discrezionalità del giudice, che potrà ridurre il termine, ma potrà anche decidere diversamente. Il termine è dunque fissato, a seconda dei casi, in almeno otto anni o in almeno tre anni.
Condividiamo inoltre la previsione di subordinare la concessione del beneficio


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all'adempimento di uno degli obblighi previsti dall'articolo 165 del codice penale, come modificato dall'articolo 2 della proposta di legge in esame, eliminando in tal caso l'elemento della discrezionalità (è stato infatti soppresso l'inciso: « salvo che ciò sia impossibile»). Va valutato positivamente l'inserimento, fra gli obblighi da adempiere per usufruire del beneficio della sospensione, della prestazione di lavoro socialmente utile per un tempo determinato. Quanto alla riduzione dei termini per la riabilitazione, l'articolo 4, in materia di revoca, prevede la possibilità di allungare il periodo di osservazione.
Pertanto il provvedimento, grazie ai correttivi introdotti su iniziativa della Lega nord, non andrà certamente nella direzione di minare la sicurezza dei cittadini. Resta la possibilità di accedere al beneficio quale misura di favore per coloro che hanno dimostrato la volontà di reinserirsi nella società e di risarcire la vittima, ma resta anche l'effetto deterrente della sanzione al fine di limitare i rischi di recidiva.

SERGIO COLA, Relatore. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SERGIO COLA, Relatore. Signor Presidente, preciso, ai fini del coordinamento formale, che le lettere introdotte al comma 1 dell'articolo 1 a seguito dell'approvazione degli emendamenti della Commissione, debbono intendersi collocate prima della lettera d).

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