di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.
di non procedere nell'esame del disegno di legge n. 4979.
premesso che:
nella relazione governativa relativa al provvedimento, la necessità di emanare il decreto-legge n. 82 del 2004 viene fatta sostanzialmente discendere dal completo fallimento della sanatoria edilizia varata nel settembre dello scorso anno sempre con lo strumento della decretazione d'urgenza nell'ambito della manovra di finanza pubblica;
le proroghe dei termini per la presentazione delle domande di condono per il pagamento delle relative rate rappresentano dunque una forma neppure troppo surrettizia di perpetuazione della non punibilità di comportamenti illeciti, in aperta contraddizione con la pretesa straordinarietà che, come ripetutamente argomentato dalla Corte costituzionale (si ricordano in proposito le note sentenze n. 369 del 1988 e nn. 416 e 427 del 1995), richiede un carattere contingente e del tutto eccezionale della norma con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità;
le proroghe inoltre non tengono in alcun conto gli ampi e argomentati rilievi di illegittimità costituzionale sotto il profilo del riparto di competenze ex articolo 117 della Costituzione sollevati da varie regioni, anche di diverso orientamento politico, con riferimento all'articolo 32 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, attualmente al vaglio della Corte costituzionale, che ne ha fissato il giudizio all'udienza dell'11 maggio 2004;
non ricorrono in alcun modo i presupposti richiesti dall'articolo 77, secondo comma, della Costiuzione per la perpetuazione degli effetti di un provvedimento già in origine viziato da gravi ed insanabili elementi di illegittimità costituzionale,
n. 1. Vigni, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Abbondanzieri, Bandoli, Chianale, Dameri, Raffaella Mariani, Piglionica, Sandri, Vianello, Zunino.
premesso che:
il decreto-legge in esame dispone la proroga del termine per la presentazione della domanda volta ad ottenere la legittimazione delle occupazioni abusive di aree di proprietà dello Stato e la sanatoria degli abusi edilizi. Tale decreto ripropone, anche se limitatamente allo spostamento di un termine, l'improvvida, destabilizzante e diseducativa misura della sanatoria edilizia che si caratterizza per intrinseci e specifici connotati di incostituzionalità riguardanti il merito e lo strumento della decretazione di urgenza;
la proroga del termine per la domanda di sanatoria è incostituzionale perché non rispetta l'articolo 77 della Costituzione, relativamente al possesso dei requisiti di necessità ed urgenza, ma soprattutto perché contraddice palesemente ciò che la Corte costituzionale ha ripetutamente affermato, in particolare nelle note sentenze n. 369 del 1988, n. 416 del 1995 e n. 427 del 1995, ovvero che il provvedimento di condono in materia di abusi edilizi può considerarsi plausibile sotto il profilo della costituzionalità solo nel rispetto di ben precisi criteri e in presenza di delimitate circostanze. Secondo tale costante orientamento, la «non punibilità» e la «non procedibilità», di cui ai moderni condoni penali, specie quando «cancellano» reati lesivi di beni fondamentali della comunità, va usata negli stretti limiti consentiti dal sistema costituzionale; quest'ultimo precisa (ed in maniera non generica) fondamento, finalità e limiti dell'intervento punitivo dello Stato;
contraddire, vanificare, sia pur temporaneamente, le «ragioni prime» della «punibilità», attraverso l'esercizio arbitrario della «non punibilità», equivale non soltanto a violare l'articolo 3 della Costituzione ma ad alterare, con il principio dell'obbligatorietà della pena, l'intero «volto» del sistema costituzionale in materia penale;
pertanto, tale ipotesi deve «trovare giustificazione in un principio di ragionevolezza, che solo, può consentire il vaglio di costituzionalità», mentre una sua reiterazione, consistente nel caso in esame nel prolungamento del termine per avvalersene, «non troverebbe giustificazione sul piano della ragionevolezza, in quanto finirebbe col vanificare del tutto le norme repressive di quei comportamenti che il legislatore ha considerato illegali perché contrastanti con la tutela del territorio». Coerentemente e, forse, in maniera lungimirante, la Corte costituzionale ha ammonito il legislatore dal riproporre misure analoghe, preannunciando che in tal caso «differenti sarebbero i risultati della valutazione sul piano della ragionevolezza, venendo meno il carattere contingente e del tutto eccezionale della norma (con le peculiari caratteristiche della singolarità ed ulteriore irripetibilità) in relazione ai valori in gioco, non solo sotto il profilo della esigenza di repressione dei comportamenti che il legislatore considera illegali e di cui mantiene la sanzionabilità in via amministrativa e penale, ma soprattutto sotto il profilo della tutela del territorio e del correlato ambiente in cui vive l'uomo. La gestione del territorio sulla base di una necessaria programmazione sarebbe certamente compromessa sul piano della ragionevolezza da una ciclica o ricorrente possibilità di condono-sanatoria con conseguente convinzione di impunità, tanto più che l'abusivismo edilizio comporta effetti permanenti (qualora non segua la demolizione o la rimessa in pristino), di modo che il semplice pagamento di oblazione non restaura mai l'ordine giuridico violato, qualora non comporti la perdita del bene abusivo o del suo equivalente almeno approssimativo sul piano patrimoniale»,
n. 2. Castagnetti, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Realacci, Banti, Iannuzzi, Reduzzi, Villari.