Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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DISEGNO DI LEGGE: S. 2873 - CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-LEGGE 29 MARZO 2004, N. 81, RECANTE INTERVENTI URGENTI PER FRONTEGGIARE SITUAZIONI DI PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA (APPROVATO DAL SENATO) (4978)

(A.C. 4978 - Sezione 1)

QUESTIONI PREGIUDIZIALI

La Camera
premesso che:
il decreto-legge n. 81 del 2004, nel testo trasmesso dal Senato, reitera sostanzialmente, a volte riproducendone addirittura la dizione testuale, norme di chiara natura ordinamentale già varate dal Governo con il decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, sulla cui legittimità costituzionale la Camera si è pronunciata negativamente, sotto il duplice profilo della mancanza del requisito della straordinaria urgenza richiesto dall'articolo 77, secondo comma, della Costituzione e della lesione delle competenze attribuite alle regioni in materia di tutela della salute dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, approvando nella seduta del 16 marzo 2004 le questioni pregiudiziali Leoni ed altri e Burtone ed altri;
nel testo all'esame della Camera risulta inserita una disposizione, quale quella prevista dall'articolo 2-septies, che stravolge l'autonomia contrattuale delle parti e l'autonomia regionale in materia di organizzazione sanitaria, conforme alla disciplina prevista dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e confermata nel novellato articolo 117, terzo comma, della Costituzione, producendo altresì prevedibili e significativi maggiori oneri finanziari, di cui non se ne indicano le necessarie forme di copertura ai sensi dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione,

delibera

di non procedere nell'esame del provvedimento.
n. 1. Battaglia, Leoni, Innocenti, Ruzzante, Bogi, Bolognesi, Di Serio D'Antona, Giacco, Labate, Lucà, Petrella, Turco.

La Camera,
premesso che:
il Consiglio dei Ministri ha deliberato, in data 19 marzo 2004, un decreto-legge recante «interventi urgenti per fronteggiare situazioni di pericolo per la salute pubblica»;
tale decreto, emanato il 29 marzo 2004 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 31 marzo 2004, prevede l'istituzione ed il finanziamento di:
a) un Centro di coordinamento tra le istituzioni nazionali e regionali per la valutazione e gestione dei rischi e per la comunicazione alla popolazione e agli operatori in materia di emergenze di salute pubblica legate a malattie infettive ed al bioterrorismo;
b) un Istituto di riferimento nazionale specifico sulla genetica molecolare e altre moderne metodiche di rilevazione e di diagnosi;
il predetto decreto prevede, inoltre, un'autorizzazione di spesa «al fine di assicurare il collegamento funzionale operativo con i laboratori avanzati degli Stati Uniti, per l'affinamento continuo delle metodiche e la preparazione degli operatori»;


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l'atto in questione si presenta come la iterazione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, recante «interventi urgenti per fronteggiare emergenze sanitarie e per finanziare la ricerca nei settori della genetica molecolare e dell'alta innovazione»;
va sottolineata la pressoché assoluta identità di contenuto del decreto-legge oggi in esame con il precedente, risultando variata soltanto la suddivisione in articoli del testo;
il disegno di legge di conversione del decreto-legge 21 gennaio 2004, n. 10, è stato respinto dalla Camera dei deputati in data 16 marzo 2004, a seguito dell'approvazione delle questioni pregiudiziali di costituzionalità Leoni ed altri e Burtone ed altri;
l'adozione di un nuovo decreto-legge di contenuto pressoché identico a quello già respinto dal Parlamento, oltre a riprodurre i vizi di costituzionalità già presenti nel decreto-legge n. 10 del 2004 e condivisi dalla Camera dei deputati, si presenta in flagrante violazione del divieto di iterazione di decreti-legge dei quali sia stata negata la conversione in legge;
tale divieto, oltre ad essere stato tradizionalmente affermato dalla dottrina costituzionalistica italiana, in sede di esegesi dell'articolo 77 della Costituzione, come naturale limite alla potestà normativa del Governo nel nostro sistema parlamentare, è stato normativizzato nell'articolo 15, comma 2, lettera c), della legge 23 agosto 1988 n. 400;
non bisogna dimenticare che «il valore ordinamentale» di tale ultima disposizione è stato ribadito dal Presidente della Repubblica nel suo messaggio di rinvio ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, della legge di conversione del decreto-legge 25 gennaio 2002, n. 4;
la iterazione del decreto-legge n. 81 del 2004 si configura, quindi, quale palese e gravissima violazione dell'articolo 77 della Costituzione;
del tutto inaccettabile si presenta il tentativo di giustificazione contenuto nella relazione che accompagna il disegno di legge di conversione del decreto; tentativo fondato sull'asserito aggravamento dei motivi di necessità ed urgenza già presenti alla data di adozione del primo decreto-legge e che legittimerebbero, alla stregua della sentenza n. 360 del 1996 della Corte costituzionale, la iterazione di un decreto-legge;
la sentenza della Corte costituzionale si riferisce, infatti, alla del tutto diversa ipotesi di decreti-legge decaduti (e poi iterati o reiterati) per mancata conversione nei termini e non certo al caso di un decreto che è stato esplicitamente respinto, oltretutto a seguito dell'accoglimento di pregiudiziali di costituzionalità, dalle Camere;
il Senato ha introdotto numerose altre disposizioni che riguardano una pluralità di interventi che non sembrano riconducibili alle finalità del testo originario del decreto-legge, in violazione dell'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 che dispone come il contenuto dei decreti-legge debba essere «specifico, omogeneo e corrispondente al titolo»;
il Senato ha introdotto l'articolo 2-septies che, intervenendo sulla esclusività di rapporto di lavoro dei dirigenti sanitari, stravolge l'autonomia contrattuale delle parti ed agisce in materia di organizzazione sanitaria violando la competenza legislativa delle regioni di cui all'articolo 117 della Costituzione;
l'articolo 2-septies viola, infine, l'articolo 81, comma quarto, della Costituzione poiché, comportando maggiori oneri di spesa, non indica le fonti di copertura finanziaria,

delibera

di non procedere oltre nell'esame del disegno di legge n. 4978.
n. 2 Castagnetti, Bindi, Loiero, Lusetti, Monaco, Boccia, Burtone, Fioroni, Meduri, Mosella, Mattarella, Mantini, Valpiana, Maura Cossutta.