Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4935 - Sezione 6)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,
premesso che:
sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione,

impegna il Governo

a garantire che nell'applicazione della normativa, anche attraverso l'adozione di apposite circolari, non vi sia alcuna soluzione di continuità nella validità delle attestazioni.
9/4935/1Chianale, Vigni, Zunino.

La Camera,
premesso che:
sull'avvio del sistema di qualificazione delle imprese hanno avuto incidenza interventi normativi che hanno differito l'entrata in vigore della stessa normativa, rendendone non agevole l'applicazione;
il mercato della qualificazione che si è creato richiede un'attenta vigilanza e misure dirette a rafforzare i controlli sull'attività di qualificazione in considerazione delle recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;
il nuovo mercato della qualificazione deve riguardare l'uso degli strumenti promozionali e il controllo dell'effettivo possesso dei requisiti da parte delle imprese;
il sistema di qualificazione vigente richiede impegno e non scettica noncuranza da parte delle stazioni appaltanti; impone, in un mercato in cui esiste solidarietà di interessi tra le imprese operanti e impermeabilità dell'agire amministrativo, l'uso di tutti gli strumenti che sono idonei ad assicurare la trasparenza, a rendere effettive, con l'indipendenza, l'impermeabilità delle SOA ad interessi diversi da quello che attiene al corretto svolgimento delle operazioni di qualificazione;
il sistema di qualificazione richiede interventi regolatori che indirizzino ad un'attività uniforme e che assicurino la parità di trattamento delle imprese nelle verifiche assegnate alle SOA,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, al fine di vigilare sul regolare funzionamento del mercato, il potere di irrogare sanzioni nei casi di omessa comunicazione di fatti rilevanti da parte delle SOA e quello di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dell'attestazione.
9/4935/2Zunino, Chianale, Vigni.

La Camera,
rilevato che il Parlamento è recentemente intervenuto con modifiche alla legge n. 109 del 1994, e segnatamente all'articolo 8, attraverso la legge 1o agosto 2002, n. 166;
considerato il parere dell'Autorità di vigilanza per i lavori pubblici e quello del Consiglio di Stato sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici;
considerato che il parere approvato dall'VIII Commissione sullo schema di regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 25 gennaio 2001, n. 34, in materia di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici, conteneva una serie di osservazioni e condizioni ad oggi disattese;


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tenuto conto che la scelta di demandare al settore privato il sistema di qualificazione delle imprese non ha conseguito tutti gli effetti auspicati, soprattutto in ordine alla possibilità di esercitare un penetrante controllo sui requisiti necessari per ottenere la qualificazione;
considerato che occorre instaurare un rapporto collaborativo pieno tra il settore pubblico e i soggetti privati come le SOA, superando l'attuale atteggiamento in qualche modo originato anche dalla scelta legislativa secondo cui le SOA, nello svolgimento dell'attività di attestazione, non esercitano una pubblica funzione; ciò soprattutto per consentire alle SOA di dialogare con le pubbliche amministrazioni deputate a certificare l'esistenza dei requisiti necessari per il rilascio dell'attestazione;
vista la necessità di rafforzare le misure dirette all'intensificazione dei controlli sull'attività di qualificazione, considerando anche le recenti inchieste su alcune SOA, le quali sembrano evidenziare un crescente allarme nei confronti di infiltrazioni malavitose sulle procedure di attestazione;
vista la sentenza del Consiglio di Stato del 2 marzo 2004, n. 991, la quale ha riconosciuto all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di annullare gli attestati rilasciati dalle SOA, necessari alle imprese per la partecipazione alle gare per l'esecuzione di lavori pubblici;
considerato che la stessa sentenza riconosce all'Autorità il potere di annullare il provvedimento di autorizzazione (attestato) rilasciato dalla SOA laddove, nell'ambito dell'attività di controllo svolta, riscontrasse la carenza di taluni requisiti,

impegna il Governo

ad adottare ogni possibile iniziativa, anche normativa, tesa a disciplinare in maniera adeguata, rispetto alla normativa vigente, il potere di vigilanza sul sistema di qualificazione e sulle attestazioni, in modo da rafforzare il potere di controllo sulla veridicità della documentazione di cui sono in possesso le SOA.
9/4935/3Vigni, Chianale, Zunino.

La Camera,
visti i contenuti del decreto n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assicurare l'applicazione del provvedimento anche con mirate circolari esplicative.
9/4935/4Tuccillo.

La Camera,
visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici il potere di controllo per la verifica della sussistenza dei requisiti che hanno consentito il rilascio dell'attestazione.
9/4935/5Merlo.

La Camera,
visto il decreto-legge n. 107 del 26 aprile 2004;

impegna il Governo

ad assegnare all'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici anche i poteri di irrogazione di sanzioni nei casi di omissione di comunicazione delle irregolarità da parte delle SOA.
9/4935/6Reduzzi.