Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4398 - Sezione 8)

ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 5.

1. Dopo l'articolo 18 delle disposizioni di coordinamento e transitorie del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 18-bis. Nei casi di cui all'articolo 165 del codice penale il giudice dispone che il condannato svolga attività non retribuita a favore della collettività osservando, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 44, 54, commi 2, 3, 4 e 6, e 59 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274».


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PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 5.

Al comma 1, sostituire le parole: all'articolo 165 con le seguenti: al secondo comma dell'articolo 165.
5. 1. Carrara, Saia, Nespoli.

Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. Al comma 5, terzo periodo, dell'articolo 460 del codice di procedura penale le parole: «nel termine di cinque anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di due anni» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine di tre anni, quando il decreto concerne un delitto, ovvero di un anno».
5. 01. Pisapia.