Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4398 - Sezione 5)

ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO

Art. 2.

1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;
b) al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 2 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 2.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 1. Pisapia.