...
1. All'articolo 165 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al primo comma, dopo le parole: «conseguenze dannose o pericolose del reato» sono inserite le seguenti: «, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa»;
b) al secondo comma, le parole: «, salvo che ciò sia impossibile» sono soppresse;
c) dopo il secondo comma è inserito il seguente:
«La disposizione del secondo comma non si applica qualora la sospensione condizionale della pena sia stata concessa ai sensi del quarto comma dell'articolo 163».
Al comma 1, sopprimere la lettera b).
2. 1. Pisapia.