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1. Sono a carico dello Stato italiano le spese sostenute nel territorio nazionale per l'esecuzione di un mandato d'arresto europeo o delle misure reali adottate. Tutte le altre spese sono a carico dello
Stato membro la cui autorità giudiziaria ha emesso il mandato d'arresto o richiesto la misura reale.
2. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.
Capo IV
SPESE
ART. 37.
(Spese).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 37. - (Spese). - 1. Restano a carico dello Stato italiano le spese sostenute sul proprio territorio per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).