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1. Su richiesta dell'autorità giudiziaria che ha emesso il mandato d'arresto europeo, o d'ufficio, la corte di appello può disporre il sequestro dei beni necessari ai fini della prova ovvero suscettibili di confisca in quanto costituenti il prodotto, il profitto o il prezzo del reato nella disponibilità del ricercato e nei limiti di cui ai commi seguenti.
2. La richiesta di cui al comma 1 contiene la precisazione se la consegna necessita ai soli fini della prova ovvero ai fini della confisca. Ove tale precisazione non risulti contenuta nella richiesta, il presidente della corte di appello invita l'autorità giudiziaria richiedente a trasmetterla.
3. La corte di appello provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260, commi 1 e 2, del codice di procedura penale.
4. La consegna delle cose sequestrate all'autorità giudiziaria richiedente ha luogo secondo le modalità e le intese con la stessa intervenute tramite il Ministro della giustizia.
5. Quando la consegna è richiesta ai fini della prova, la corte di appello dispone che la consegna resta subordinata alla condizione che i beni siano restituiti una volta soddisfatte le esigenze processuali.
6. Quando la consegna è richiesta ai fini della confisca, la corte di appello dispone il sequestro ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e all'articolo 36. In ogni caso, concedendo il sequestro, la corte dispone che la consegna resti subordinata alla condizione che successivamente non risultino diritti acquisiti ai sensi del comma 9.
7. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
8. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
9. Sono sempre fatti salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 dallo Stato italiano o da terzi.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 35. - (Sequestro e consegna dei beni). - 1. La corte di appello competente per l'esecuzione del mandato d'arresto europeo, a richiesta dell'autorità giudiziaria emittente o di propria iniziativa, provvede anche a sequestrare i beni che possono essere necessari a fini di prova ovvero costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato.
2. La corte provvede con decreto motivato, sentito il procuratore generale. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 253, 254, 255, 256, 258, 259 e 260 commi 1 e 2 del codice di procedura penale. Si applicano, altresì, le disposizioni di cui agli articoli 322, 324 e 325 del codice di procedura penale.
3. I beni sequestrati sono consegnati anche nel caso in cui il mandato d'arresto europeo non può essere eseguito a motivo del decesso o della fuga del ricercato.
4. Nel caso in cui gli stessi beni siano già oggetto di un provvedimento di sequestro nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, la consegna allo Stato membro richiedente avviene previo nulla osta dell'autorità giudiziaria procedente, eventualmente condizionato alla restituzione dei beni stessi. In caso negativo, si fa luogo alla consegna quando il provvedimento di sequestro cessi comunque la sua efficacia.
5. Restano salvi gli eventuali diritti acquisiti sui beni di cui al comma 1 acquisiti dallo Stato italiano ovvero da terzi.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).
Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: ove non ricorrano le ipotesi di cui al comma 9 e con le seguenti: salvaguardando i diritti previsti dal comma 9 e le esigenze dell'autorità giudiziaria italiana di cui.
35. 51. Sinisi.
(Approvato)