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1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:
a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.
3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.
2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle
lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.
3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).