Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 12)

ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello di cui all'allegato annesso alla decisione quadro:
a) l'identità e la cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) l'indicazione dell'esistenza dei provvedimenti indicati dall'articolo 28;
d) la natura e la qualificazione giuridica del reato, tenuto anche conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) la descrizione del fatto contestato, compresi l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) la pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri casi, la pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle lingue ufficiali dello Stato membro dell'Unione europea in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso ha dichiarato di accettare la traduzione.
3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 23, comma 1.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 30 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 30.
(Contenuto del mandato d'arresto europeo nella procedura attiva di consegna).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 30. - (Contenuto del mandato d'arresto europeo). - 1. Il mandato d'arresto europeo contiene le informazioni seguenti, nella presentazione stabilita nel modello allegato alla decisione quadro:
a) identità e cittadinanza del ricercato;
b) il nome, l'indirizzo, il numero di telefono e di fax, l'indirizzo di posta elettronica dell'autorità giudiziaria emittente;
c) indicazione dell'esistenza di uno dei provvedimenti indicati nell'articolo 28;
d) natura e qualificazione giuridica del reato, anche tenendo conto dell'articolo 2, paragrafo 2, della decisione quadro;
e) descrizione del fatto contestato, compresa l'epoca e il luogo di commissione, nonché, in caso di concorso di persone, il grado di partecipazione del ricercato;
f) pena inflitta, se vi è sentenza irrevocabile, ovvero, negli altri, casi, pena minima e massima stabilita dalla legge;
g) per quanto possibile, le altre conseguenze del reato.

2. Il mandato d'arresto europeo è tradotto nella lingua ufficiale o in una delle


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lingue ufficiali dello Stato membro in cui deve essere eseguito, ovvero nella lingua o nelle lingue nelle quali lo Stato stesso abbia dichiarato di accettare la traduzione.
3. L'autorità giudiziaria provvede, ove necessario, a richiedere il sequestro dei beni indicati dall'articolo 35, comma 1.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).