Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 11)

ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).

1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato è residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea.
2. Quando il luogo della residenza, del domicilio o della dimora non è conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel SIS, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel SIS equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefìci di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 29 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 29.
(Emissione del mandato d'arresto europeo).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 29. - (Emissione del mandato d'arresto europeo). - 1. L'autorità giudiziaria competente ai sensi dell'articolo 28 emette il mandato d'arresto europeo quando risulta che l'imputato o il condannato sia residente, domiciliato o dimorante nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea.
2. Quando il luogo della residenza, domicilio o dimora non sia conosciuto e risulta possibile che la persona si trovi nel territorio di uno Stato membro dell'Unione Europea, l'autorità giudiziaria dispone l'inserimento di una specifica segnalazione nel Sistema di informazione Schengen, conformemente alle disposizioni dell'articolo 95 della convenzione del 19 giugno 1990, di applicazione dell'accordo di Schengen del 14 giugno 1985 relativo all'eliminazione graduale dei controlli alle frontiere comuni, resa esecutiva dalla legge 30 settembre 1993, n. 388. Una segnalazione nel Sistema di Informazione Schengen equivale a un mandato d'arresto europeo corredato delle informazioni di cui all'articolo 30.
3. Nel caso in cui la persona ricercata benefici di una immunità o di un privilegio riconosciuti da uno Stato diverso da quello di esecuzione ovvero da un organismo internazionale, l'autorità giudiziaria provvede


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a inoltrare la richiesta di revoca del privilegio o di esclusione dell'immunità.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).