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1. Il mandato d'arresto europeo è emesso:
a) dal giudice che ha applicato la misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari;
b) dal pubblico ministero presso il giudice indicato all'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva di cui all'articolo 656 del medesimo codice, sempre che si tratti di pena di durata non inferiore a un anno e che non operi la sospensione dell'esecuzione;
c) dal pubblico ministero individuato ai sensi dell'articolo 658 del codice di procedura penale, per quanto attiene alla esecuzione di misure di sicurezza personali detentive.
2. Il mandato d'arresto europeo è trasmesso al Ministro della giustizia che provvede alla traduzione del testo nella lingua dello Stato membro di esecuzione ed alla sua trasmissione all'autorità competente. Della emissione del mandato è data immediata comunicazione al Servizio per la cooperazione internazionale di polizia.
Capo II
PROCEDURA ATTIVA DI CONSEGNA
ART. 28.
(Competenza).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 28. - (Competenza). - 1. Autorità competente per l'emissione del mandato d'arresto europeo è il procuratore generale presso la corte d'appello del distretto in cui si procede, o cui appartiene il pubblico ministero presso il giudice indicato nell'articolo 665 del codice di procedura penale che ha emesso l'ordine di esecuzione della pena detentiva ovvero presso il giudice che ha emesso l'ordinanza di custodia cautelare. A tal fine il pubblico ministero presso il giudice che ha emesso la misura cautelare della custodia in carcere e quello che ha emesso l'ordine di esecuzione ne fanno richiesta al procuratore generale del distretto, allegando la documentazione necessaria.
2. Il procuratore generale informa il ministero della giustizia di ogni procedura attiva di consegna.
3. Il ministero della giustizia assiste l'autorità giudiziaria e provvede alla traduzione degli atti, se richiesto.
4. Il ministro della giustizia, quando nei confronti della stessa persona sono richiesti un mandato d'arresto europeo ed una di estradizione da parte di due autorità giudiziarie diverse, decide in ordine alla precedenza da dare alle richieste, sentiti i procuratori generali rispettivamente competenti.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).