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1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata sono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro della giustizia può rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà personale.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro della giustizia può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 27. - (Transito). - 1. Le richieste di transito sul territorio dello Stato di una persona che deve essere consegnata vengono ricevute dal Ministro della giustizia.
2. Il Ministro può rifiutare la richiesta quando:
a) non ha ricevuto informazioni circa la identità e la cittadinanza della persona oggetto del mandato d'arresto europeo, la esistenza di un mandato d'arresto europeo, la natura e la qualificazione giuridica
del reato e la descrizione delle circostanze del reato, compresi la data e il luogo di commissione;
b) il ricercato è cittadino italiano o residente in Italia e il transito è richiesto ai fini dell'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza privative della libertà.
3. Nel caso in cui la richiesta di transito riguardi un cittadino italiano o una persona residente in Italia, il Ministro può subordinare il transito alla condizione che la persona, dopo essere stata ascoltata, sia rinviata in Italia per scontarvi la pena o la misura di sicurezza privative della libertà personale eventualmente pronunciate nei suoi confronti nello Stato che ha emesso il mandato.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).