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1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una
pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato decorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o con una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona è soggetta a una pena o a una misura che non implica la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato ha acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 14;
f) dopo essere stata consegnata, la persona ha espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 14.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte di appello che ha dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 26. - (Principio di specialità). - 1. La consegna è sempre subordinata alla condizione che, per un fatto anteriore alla stessa e diverso da quello per il quale è stata concessa, la persona non venga sottoposta a un procedimento penale, né privata della libertà personale in esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza, né altrimenti assoggettata ad altra misura privativa della libertà personale.
2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando:
a) il soggetto consegnato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il reato non è punibile con una pena o una misura di sicurezza privative della libertà personale;
c) il procedimento penale non consente l'applicazione di una misura restrittiva della libertà personale;
d) la persona sia soggetta a una pena o misura che non implichi la privazione della libertà, ivi inclusa una misura pecuniaria, anche se può limitare la sua libertà personale;
e) il ricercato abbia acconsentito alla propria consegna, oltre a rinunciare al principio di specialità con le forme di cui all'articolo 17, commi 3 e 4;
f) dopo essere stato consegnato, la persona abbia espressamente rinunciato a beneficiare del principio di specialità rispetto a particolari reati anteriori alla sua consegna. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4.
3. Successivamente alla consegna, ove lo Stato che ha emesso il mandato d'arresto richieda di sottoporre la persona a un procedimento penale ovvero di assoggettare la stessa a un provvedimento coercitivo della libertà, provvede la corte d'appello che aveva dato esecuzione al mandato. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).