Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 7)

ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

1. La consegna della persona è subordinata alla condizione che la stessa non venga consegnata ad altro Stato membro in esecuzione di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla consegna medesima senza l'assenso della corte di appello che ha disposto l'esecuzione del mandato d'arresto né estradata verso uno Stato terzo senza l'assenso all'estradizione successiva accordato a norma delle convenzioni internazionali in vigore per lo Stato e dell'articolo 711 del codice di procedura penale.
2. Ove richiesta dall'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, la corte di appello accorda il proprio assenso alla consegna della persona ad altro Stato membro quando il reato per cui l'assenso è richiesto dà luogo a consegna a norma della presente legge. Sulla richiesta di assenso, completa degli elementi di cui all'articolo 6, la corte di appello decide, sentito il procuratore generale, entro trenta giorni dal ricevimento.
3. La condizione di cui al comma 1 relativa alla consegna ad un altro Stato membro non è applicabile:
a) quando la persona, pur avendo avuto la possibilità di farlo, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stata consegnata entro quarantacinque


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giorni successivi alla sua scarcerazione definitiva ovvero, dopo averlo lasciato, vi ha fatto ritorno;
b) quando la persona ha consentito, con dichiarazione resa davanti all'autorità giudiziaria competente dello Stato membro di emissione, e raccolta a verbale, alla consegna ad altro Stato membro;
c) quando la persona richiesta in consegna non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) ed f), e comma 3.

PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 25 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 25.
(Divieto di consegna o di estradizione successiva).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 25. - (Consegna successiva). - 1. Nei rapporti con gli Stati membri che abbiano adottato analoga disposizione, e salvo che la corte d'appello non disponga diversamente in relazione a un singolo procedimento, la persona consegnata potrà ulteriormente essere consegnata ad un altro Stato membro, a seguito di un mandato d'arresto europeo emesso per un reato anteriore alla sua consegna.
2. Fuori dai casi di cui al comma 1, la consegna ad un altro Stato membro potrà avvenire con l'assenso della corte d'appello che dispose l'esecuzione del mandato d'arresto. A tale fine, la corte verifica che la richiesta dello Stato estero contenga le informazioni indicate dall'articolo 8, paragrafo 1, della decisione quadro munite di traduzione e decide entro trenta giorni dalla ricezione della richiesta. L'assenso è rilasciato quando il reato per il quale è richiesto consente la consegna di una persona ai sensi della decisione quadro. La corte rifiuta l'assenso quando ricorra uno dei casi di cui all'articolo 18, comma 2.
3. L'assenso di cui al comma 2 non è necessario quando:
a) il soggetto ricercato, avendone avuta la possibilità, non ha lasciato il territorio dello Stato al quale è stato consegnato trascorsi quarantacinque giorni dalla sua definitiva liberazione ovvero, avendolo lasciato, vi ha fatto volontariamente ritorno;
b) il soggetto ricercato abbia espressamente consentito ad essere consegnato ad un altro Stato membro. Tale rinuncia è raccolta a verbale dall'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato d'arresto europeo, con forme equivalenti a quelle indicate all'articolo 17, commi 3 e 4;
c) il soggetto ricercato non beneficia del principio di specialità ai sensi dell'articolo 26, comma 2, lettere a), e) e f), e comma 3.

4. Nel caso in cui la persona consegnata sia richiesta in estradizione verso uno Stato terzo, si applicano le disposizioni delle convenzioni in vigore con lo Stato estero e l'articolo 711 del codice di procedura penale.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).