Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 6)

ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

1. Con l'ordinanza che dispone l'esecuzione del mandato d'arresto europeo la corte di appello può disporre che la consegna della persona venga rinviata per


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consentire che la stessa possa essere sottoposta a procedimento penale in Italia ovvero possa scontarvi la pena alla quale sia stata condannata per reato diverso da quello oggetto del mandato d'arresto.
2. Nel caso di cui al comma 1, su richiesta dell'autorità giudiziaria emittente, la corte di appello, sentita l'autorità giudiziaria competente per il procedimento penale in corso o per l'esecuzione della sentenza di condanna, può disporre il trasferimento temporaneo della persona richiesta in consegna alle condizioni concordate.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 24 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 24.
(Rinvio della consegna o consegna temporanea).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 24. - (Consegna rinviata o condizionale). - 1. La corte di appello può rinviare la consegna quando nei confronti del ricercato sia in esecuzione una misura cautelare della custodia in carcere o degli arresti domiciliari nell'ambito di un procedimento penale pendente in Italia, ovvero quando sia concretamente eseguibile nei suoi confronti una pena detentiva e lo stesso abbia richiesto il rinvio al fine di espiarla in Italia.
2. Fuori dal caso di cui alla prima parte del comma 1, e comunque in alternativa al rinvio della consegna, la corte d'appello, ove nulla osti da parte della autorità giudiziaria competente per il procedimento penale già pendente, può procedere alla consegna a titolo temporaneo, secondo condizioni da concordare per iscritto con l'autorità giudiziaria emittente.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 1, sostituire le parole: l'ordinanza con le seguenti: la decisione.
24. 100. La Commissione.
(Approvato)