Allegato A
Seduta n. 466 del 12/5/2004


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(A.C. 4246 - Sezione 5)

ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 4246 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

Art. 23.
(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

1. La persona richiesta in consegna deve essere consegnata allo Stato membro di emissione entro dieci giorni dalla sentenza irrevocabile con cui è data esecuzione al mandato d'arresto europeo ovvero dall'ordinanza di cui all'articolo 14, comma 4, nei modi e secondo le intese nel frattempo intercorse tramite il Ministro della giustizia.
2. Quando ricorrono cause di forza maggiore che impediscono la consegna entro il termine previsto nel comma 1, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, sospesa l'esecuzione del provvedimento, ne dà immediata comunicazione al Ministro della giustizia, che informa l'autorità dello Stato membro di emissione.
3. Quando sussistono motivi umanitari o altre gravi ragioni per ritenere che la consegna metterebbe in pericolo la vita o la salute della persona, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, può con decreto motivato sospendere l'esecuzione del provvedimento di consegna, dando immediata comunicazione al Ministro della giustizia.
4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, venuta meno la ragione della sospensione, il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dà tempestiva comunicazione al Ministro della giustizia che concorda con l'autorità dello Stato membro di emissione una nuova data di consegna. In tal caso il termine di cui al comma 1 decorre dalla nuova data concordata.
5. Scaduto il termine di dieci giorni di cui ai commi 1 e 4, la custodia cautelare perde efficacia ed il presidente della corte di appello, o il magistrato da lui delegato, dispone la liberazione dell'arrestato.


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6. All'atto della consegna, la corte di appello trasmette all'autorità giudiziaria emittente le informazioni occorrenti a consentire la deduzione del periodo di custodia preventivamente sofferto in esecuzione del mandato d'arresto europeo, dalla durata complessiva della detenzione conseguente alla eventuale sentenza di condanna ovvero per la determinazione della durata massima della custodia cautelare.

PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 23 DELLA PROPOSTA DI LEGGE

ART. 23.
(Consegna della persona. Sospensione della consegna).

Sostituirlo con il seguente:
Art. 23. - (Termini per la consegna). - 1. Il ricercato è consegnato al più presto, in una data concordata tra le autorità interessate, al più tardi entro dieci giorni dalla decisione definitiva di eseguire il mandato d'arresto europeo.
2. Nel caso in cui la consegna del ricercato entro il termine di cui al comma 1 sia impedita da cause di forza maggiore per uno degli Stati membri, l'autorità giudiziaria italiana e l'autorità giudiziaria dello Stato che ha emesso il mandato si contattano immediatamente e concordano una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data concordata.
3. La corte di appello può, con ordinanza ricorribile per cassazione, differire la consegna quando ricorrano circostanze oggettive che facciano ritenere che dalla immediata esecuzione della stessa derivi un concreto pericolo per la vita o la salute del ricercato. Il differimento è disposto per il tempo strettamente necessario; il mandato è comunque eseguito non appena le circostanze che hanno determinato il differimento cessano di sussistere. Della ordinanza che differisce la consegna la corte informa immediatamente l'autorità giudiziaria emittente, con la quale concorda una nuova data per la consegna. In tal caso, la consegna avviene entro i dieci giorni successivi alla nuova data per la consegna.
4. Allo scadere dei termini previsti ai commi che precedono cessa di avere efficacia la misura della custodia cautelare.
5. All'atto della consegna, l'autorità giudiziaria italiana specifica la durata del periodo di custodia cautelare sofferto dal ricercato in esecuzione del mandato d'arresto europeo.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).

Al comma 3, sopprimere la parola: altre.
23. 51. Pisapia.
(Approvato)

Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: sempre che l'ineseguibilità della consegna non sia imputabile a quest'ultimo. In tal caso, i termini sono sospesi sino alla cessazione dell'impedimento.
23. 50. Sinisi.
(Approvato)