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1. Contro i provvedimenti che decidono sulla consegna la persona interessata, il suo difensore e il procuratore generale presso la corte di appello possono proporre ricorso per cassazione, anche per il merito, entro dieci giorni dalla conoscenza legale dei provvedimenti stessi ai sensi degli articoli 14, comma 5, e 17, comma 6.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza.
3. La Corte di cassazione decide con sentenza entro quindici giorni dalla ricezione degli atti nelle forme di cui all'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso alle parti deve essere notificato o comunicato almeno otto giorni prima dell'udienza.
4. La decisione è depositata a conclusione dell'udienza con la contestuale motivazione. Qualora la redazione della motivazione non risulti possibile, la Corte di cassazione, data comunque lettura del dispositivo, provvede al deposito della motivazione non oltre il quinto giorno dalla pronuncia.
5. Copia del provvedimento è immediatamente trasmessa, anche a mezzo telefax, al Ministro della giustizia.
6. Quando la Corte di Cassazione annulla con rinvio, gli atti vengono trasmessi al giudice di rinvio, il quale decide entro venti giorni dalla ricezione.
ART. 22.
(Ricorso per Cassazione).
Sostituirlo con il seguente:
Art. 22. - (Ricorso per cassazione). - 1. Contro i provvedimenti che hanno deciso
sulla consegna e contro quelli che hanno deciso sull'applicazione di misura coercitiva, può essere proposto ricorso per cassazione, per violazione di legge, dal procuratore generale, dall'interessato e dal suo difensore entro cinque giorni dalla lettura del provvedimento in udienza o, nel caso previsto dall'articolo 21, comma 3, dalla notifica o comunicazione dell'avviso di deposito.
2. Il ricorso sospende l'esecuzione della sentenza. La Corte di cassazione decide entro venti giorni dalla ricezione degli atti osservando le forme previste dall'articolo 127 del codice di procedura penale. L'avviso dell'udienza è comunicato o notificato almeno cinque giorni prima dell'udienza. La decisione è immediatamente depositata con la contestuale motivazione.
3. Qualora non sia possibile procedere alla redazione immediata dei motivi della decisione, la Corte di cassazione vi provvede non oltre il quinto giorno da quello della pronuncia.
4. Quando la Corte di cassazione annulla con rinvio, il presidente della corte d'appello fissa l'udienza per la decisione entro il termine massimo di venti giorni dal ricevimento degli atti.
(Testo alternativo del relatore di minoranza, on. Kessler).
Al comma 1, sostituire le parole: anche per il merito con le seguenti: per violazione di legge.
22. 51. Sinisi.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: otto giorni con le seguenti: cinque giorni.
22. 52. Sinisi.
(Approvato)